La legislazione* e le norme tecniche non prevedono una classificazione degli ancoraggi** in base ai requisiti degli stessi ma vengono individuati “per tipologia”, in base alla destinazione d’uso (dispositivi di ancoraggio secondo la Uni En 795, punti di ancoraggio secondo le Uni En 516 o Uni En 517, ancoraggi per ponteggi secondo le circolari del Ministero del Lavoro 85/78, 44/90,132/91, ancoranti metallici/chimici per utilizzo su calcestruzzo secondo le Etag 001, altri ancoraggi diversi da quelli appena indicati).
Per i punti di ancoraggio:
- la Uni En 795 specifica i requisiti, i metodi di prova e le istruzioni per l’uso e la marcatura dei dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente per l’uso con DPI contro le cadute dall’alto;
- la Uni En 516 si applica alle “installazioni per l’accesso al tetto”, effettuate permanentemente a parti strutturali di tetti inclinati, per stare in piedi o camminare durante l’ispezione, la manutenzione e la riparazione
delle attrezzature e/o degli impianti collocati sul tetto; - la Uni En 517 regolamenta i “Ganci di sicurezza da tetto”, elementi strutturali fissi, posti sulla superficie dei tetti a falde per assicurare le persone e fissare i carichi.
In particolare, spiega la scheda tecnica Ancoraggi del primo Quaderno tecnico dell’Inail (punto 5.3), gli ancoraggi per ponteggi “devono essere realizzati secondo gli schemi e i disegni indicati all’interno dell’autorizzazione ministeriale alla costruzione e all’impiego dei ponteggi fissi (“libretto”) a corredo di ogni ponteggio”. Le istruzioni fornite dalle circolari ministeriali 85/78, 44/90 e 132/91 riguardano la compilazione delle relazioni tecniche da allegare alla richiesta di autorizzazione e danno le indicazioni sul loro dimensionamento e sulla loro rappresentazione.
Gli ancoraggi per i ponteggi fissi possono essere identificati come:
- ancoraggi normali;
- ancoraggi speciali;
- ancoraggi speciali a V.
A proposito della marcatura dei dispositivi di ancoraggio secondo la ricordata Uni En 795, questa rimanda alla Uni 365:2005 che “specifica i requisiti generali minimi per istruzioni per uso, manutenzione, ispezione periodica, riparazione, marcatura e imballaggio di dispositivi di protezione individuale, che includono dispositivi di trattenuta per il corpo, ed altri equipaggiamenti utilizzati congiuntamente ad un dispositivo di trattenuta per il corpo, per prevenire cadute, per accessi, uscite e posizionamento sul lavoro, per arrestare le cadute e per il salvataggio”.
Il punto 7 della scheda Inail, titola Indicazioni essenziali per la scelta del’ancoraggio, il montaggio, l’uso e lo smontaggio.
La scelta dipende dai rischi da eliminare e/o ridurre, preventivamente individuati nell’attività di valutazione dei rischi. Prima di effettuare il montaggio dell’ancoraggio è necessario verificare: a) l’idoneità della struttura di ancoraggio (tipologia del materiale base, dimensioni, spessore) e b) l’applicabilità della procedura o delle istruzioni di montaggio per l’uso previsto.
Per l’ “uso” dell’ancoraggio è necessario prestare particolare attenzione sia alle indicazioni del fabbricante sia alle indicazioni del fabbricante delle opere provvisionali, delle attrezzature, dei Dpi, dei Dpc, che devono essere ancorati.
Attenti anche nella fase precedenti allo smontaggio degli ancoraggi (verificare le condizioni della superficie di lavoro (presenza di ghiaccio, scivolosità, le condizioni atmosferiche, l’applicabilità della procedura o delle istruzioni di smontaggio). e successive allo stesso (verificare: l’integrità di tutti i componenti; l’assenza di danni ai materiali tessili;- l’assenza di danni ai materiali metallici; l’assenza di deformazioni o ammaccature;- la corretta movimentazione delle parti mobili; l’efficacia dei dispositivi di blocco e sblocco).
Infine la manutenzione. Essa deve essere effettuata da parte di personale
qualificato e prevede:
qualificato e prevede:
- la verifica dello stato superficiale;
- la verifica dell’usura;
- la verifica di deformazioni;
- la verifica dei danni dovuti alla corrosione;
- la verifica dello stato della fune;
- la verifica del tensionamento della fune;
- la verifica dello stato dei dadi e dei bulloni;
- la verifica del serraggio dei dadi e dei bulloni;
- la verifica degli eventuali dissesti dell’insieme ancorante-struttura di supporto;
- l’ingrassatura di eventuali parti mobili.
*Nel TU 81/08 i riferimenti agli ancoraggi vengono trattati per i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto, art. 115, per i sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi e sui ponteggi, art. 116, per le disposizione dei montanti dei ponteggi e impalcature in legname, art. 125, per la manutenzione e la revisione dei ponteggi fissi, art. 137.
**Per ancoraggio si intende l’insieme di tre elementi: la struttura di supporto (materiale base), l’ancorante e l’elemento da fissare.
Gli ancoraggi sono sistemi destinati al fissaggio, ad una struttura di supporto:
- di opere provvisionali;
- di dispositivi di protezione collettiva e individuale;
- di attrezzature di lavoro.
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