1. Condizioni di lavoro
Secondo la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla libera prestazione dei servizi nel mercato interno, non è necessario ottemperare a particolari requisiti giuridici per potere eseguire contratti in Polonia. Eventuali limitazioni possono nondimeno derivare dalle specifiche condizioni del contratto medesimo, ma in tal caso ne sono coinvolte tutte le parti contrattuali, indipendentemente dal Paese di provenienza.
Conformemente al Decreto del 10.01.2007 del Ministro polacco per il lavoro e la politica sociale, che abroga l’Ordinanza sulle limitazioni allo svolgimento di un lavoro da parte di stranieri sul suolo della Repubblica di Polonia (qui di seguito abbreviata: RP), i cittadini degli Stati membri dell’UE, della Confederazione Svizzera e degli Stati dell’AELS hanno accesso illimitato al mercato del lavoro nella Repubblica di Polonia. Ciò significa che a partire dal 17.01.2007 gli stranieri provenienti da uno degli Stati sopracitati sono esonerati dall’obbligo di detenere un permesso di lavoro in Polonia.
In conformità con le norme di legge del 26.04.2001 (foglio ufficiale polacco del 2001 n. 87 pos. 954, con modifiche successive), così come con il Decreto del Ministero polacco per l’economia, il lavoro e la politica sociale del 28.04.2003 sui principi fondamentali volti a determinare la qualifica professionale dei lavoratori addetti al funzionamento di apparecchiature, impianti e reti, § 2 punto 2, nonché con l’Ordinanza sul riconoscimento delle qualifiche professionali dei lavoratori provenienti dagli Stati membri dell’UE, dalla Confederazione Svizzera o dagli Stati dell’AELS, la verifica dell’abilitazione professionale è necessaria unicamente per il personale specializzato che svolge mansioni dirigenziali, così come per chiunque abbia responsabilità a livello progettuale. La verifica dell’abilitazione professionale riguarda le cosiddette professioni regolamentate; qui di seguito figurano alcuni esempi:
Ingegnere civile (settore specialistico: installazioni)
a. Ingegnere civile abilitato a dirigere i lavori di costruzione, senza limitazione alcuna, nei settori specialistici: rete, installazioni e apparecchiature per il riscaldamento, l’aerazione, il gas e lo smaltimento delle acque, nonché condotte d’acqua.
b. Ingegnere civile abilitato a dirigere i lavori di costruzione, senza limitazione alcuna, nei settori specialistici: rete, apparecchiature ed installazioni elettriche, nonché apparecchiature ed installazioni elettroenergetiche.
c. Ingegnere civile abilitato a pianificare i lavori di costruzione, senza limitazione alcuna, nei settori specialistici: rete, installazioni e apparecchiature per il riscaldamento, l’aerazione, il gas e lo smaltimento delle acque, nonché condotte d’acqua.
d. Ingegnere civile abilitato a pianificare i lavori di costruzione, senza limitazione alcuna, nei settori specialistici: rete, apparecchiature ed installazioni elettriche, nonché apparecchiature ed installazioni elettroenergetiche.
Ingegnere civile (settore specialistico: costruzione edile)
e. Ingegnere civile abilitato a dirigere i lavori di costruzione, senza limitazione alcuna, nel settore specialistico: costruzione edile.
f. Ingegnere civile abilitato a dirigere i lavori di costruzione, con determinate limitazioni, nel settore specialistico: costruzione edile.
g. Ingegnere civile abilitato a pianificare i lavori di costruzione, senza limitazione alcuna, nel settore specialistico: costruzione edile.
h. Ingegnere civile abilitato a pianificare i lavori di costruzione, con determinate limitazioni, nel settore specialistico: costruzione edile.
Ingegnere civile (settore specialistico: demolizione di edifici)
i. Ingegnere civile abilitato a dirigere i lavori di costruzione, senza limitazione alcuna, nel settore specialistico: demolizione di edifici.
j. Ingegnere civile abilitato a pianificare i lavori di costruzione, senza limitazione alcuna, nel settore specialistico: demolizione di edifici.
Ingegnere di costruzioni idriche
k. Ingegnere di costruzioni idriche: progettazione e/o direzione di lavori di costruzione nel settore specialistico: ingegneria idraulica.
Per i collaboratori dipendenti della ditta, nonché per i mandatari o gli assegnatari stessi, non vige l’obbligo di verifica dell’abilitazione professionale, a patto che nel contratto per l’erogazione di servizi o prestazioni oppure nel contratto d’opera non figurino disposizioni che lo richiedano espressamente.
Se su un cantiere un lavoratore con incarico dirigenziale ha ottenuto formalmente l’abilitazione professionale,
la ditta (in qualità di mandataria o di assegnataria) non ha l’obbligo di richiedere separatamente la verifica dei propri collaboratori.
In Polonia si raccomanda vivamente di seguire l’apposita formazione sul cantiere in materia di sicurezza e igiene del lavoro (acronimo polacco: “BHP”), perché tra il diritto vigente nei singoli Stati membri dell’UE e le norme di legge polacche vi sono diverse differenze. Questa formazione comporta costi ridotti e dura solo un paio di ore, ma contribuisce a scongiurare eventuali problemi nel corso dell’esecuzione del contratto.
Notabene: le regole sopracitate valgono fino all’adozione della nuova legge “Sulle regole per il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite negli Stati membri dell’UE”, che è già stata presentata al “Sejm” e che contempla regole concrete per il riconoscimento delle qualifiche professionali dei cittadini dell’UE in relazione all’erogazione di servizi o prestazioni sul territorio della RP, nonché principi per l’erogazione di servizi o prestazioni di natura transfrontaliera. Fino all’entrata in vigore definitiva della nuova legge, occorre prestare particolare attenzione alle modifiche delle norme attualmente vigenti.
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