venerdì 6 febbraio 2015

Carrelli semoventi a braccio telescopico

Carrelli semoventi a braccio telescopico

Sicurezza    by Marcello ParrellaCommenti chiusi

Carrelli semoventi a braccio telescopico

ISTRUZIONI PER LA PRIMA VERIFICA PERIODICA

Ai sensi dell’articolo 71 comma 11 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 aprile 2011

Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione di un carrello semovente a braccio telescopico
Richiesta di prima verifica periodica
Campo d’applicazione
Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo
Scheda tecnica per carrello semovente a braccio telescopico
Verbale di prima verifica periodica
Documentazione

Carrelli semoventi a braccio telescopicoIl D.M. 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro che possiede un carrello semovente a braccio telescopico provveda a:
- dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’Unità Operativa Territoriale INAIL competente, perché provveda ad assegnare all’attrezzatura una matricola;
- richiedere, dopo al massimo 10 mesi dalla messa in servizio dell’attrezzatura (poiché l’allegato VII al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive una periodicità annuale delle verifiche), la prima delle verifiche periodiche all’Unità Operativa Territoriale INAIL competente.

Poiché i carrelli semoventi a braccio telescopico non rientravano in precedenti regimi di verifica, l’articolo 5.1.2 dell’allegato I al D.M. 11 aprile 2011 prescrive che, qualora tali attrezzature alla data di entrata in vigore del suddetto decreto risultassero già messe in servizio, la richiesta di prima verifica periodica costituisce per il datore di lavoro adempimento anche all’obbligo di comunicazione di messa in servizio.

La modulistica predisposta e disponibile sul sito INAIL
(http://www.inail.it/internet/default/Modulistica/Sicurezzasullavoro/Verificheimpiantieattrezzature/indEx.html) consente al datore di lavoro anche di provvedere contestualmente alla comunicazione di messa in servizio (immatricolazione) ed alla richiesta di prima verifica periodica.

A tali richieste è opportuno che il datore di lavoro alleghi la dichiarazione di conformità CE (se il carrello è stato immesso sul mercato in data successiva al 21 settembre 1996) in modo da consentire l’identificazione dell’ “attrezzatura di lavoro” come definita secondo D.Lgs. 81/2008 Art. 69 c. 1 a); qualora trattasi, invece, di attrezzature immesse sul mercato in data antecedente al 21 settembre 1996, il punto 5.1.3 dell’allegato II al D.M. 11 aprile 2011 richiede che venga allegata alla richiesta di prima verifica periodica copia dell’attestazione della conformità ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., firmata dal datore di lavoro o da persona competente da lui incaricata.

Il presente documento si riferisce al carrello elevatore a braccio telescopico attrezzato con forche (generalmente di tipo flottante) e/o qualsiasi altro accessorio/attrezzatura intercambiabile, compresi quelli che conferiscono la funzione di sollevamento cose (gancio o altri organi che consentano la libera oscillazione del carico - cfr. punto 3 della circolare 18 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23/05/2013
nella sezione documentazione) e/o sollevamento persone.

È bene precisare che un carrello semovente a braccio telescopico rientra nel regime delle verifiche periodiche qualsiasi sia l’accessorio/attrezzatura intercambiabile con cui è allestito, anche se diverso dalle forche: tale attrezzatura, infatti, può essere prevista anche con altri accessori e poiché l’allegato VII non contempla alcun tipo di restrizione in merito, ma parla genericamente di “carrello semovente a braccio telescopico”, l’attrezzatura deve comunque essere sottoposta a verifiche periodiche.

Il carrello semovente a braccio telescopico, infatti, si configura come un’attrezzatura multifunzione, nella misura in cui, dotato di accessori o attrezzature intercambiabili opportune, può assumere anche le funzioni di sollevamento cose e/o sollevamento persone.
Si rilevano diverse possibilità di immissione sul mercato delle combinazioni carrello-attrezzature/ accessori; di seguito si riporta una sintetica panoramica delle soluzioni messe in campo dal 1996 ad oggi dai diversi fabbricanti.

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