mercoledì 25 febbraio 2015

L'usato non è soggetto alla Direttiva Macchine UE


IN PRIMO PIANO    di Ing. Roberto Negro del 01/07/2013

… a meno che non lo fosse già da nuovo o che sia stato trasformato in una nuova macchina.

Sembra abbastanza ovvio, ma non lo è: in vent'anni di professione ho incontrato compratori che pretendono la marcatura CE di macchine del 1985, e rivenditori che dopo aver trasformato un tornio manuale in un tornio a controllo numerico rifiutano di marcarlo CE.
Vi è una diffusa incomprensione e confusione sui limiti di applicabilità della direttiva macchine, ed è necessario fare chiarezza.
La “Guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE” (documento ufficiale della Commissione Europea) al paragrafo 71 recita che “la direttiva macchine si applica alle macchine o quasi-macchine immesse sul mercato dell’UE”. E, al successivo paragrafo 72: ”Le macchine si considerano immesse sul mercato allorché vengono messe a disposizione per la prima volta [la sottolineatura è mia] nell’UE”. È quindi evidente che la direttiva trova applicazione solo sulle macchine nuove, o meglio: sulle macchine alla loro prima immissione sul mercato UE; tanto è vero che, sempre al paragrafo 72, la Guida specifica che “la direttiva macchine non si applica all’immissione sul mercato di macchine usate o di seconda mano”.
Il concetto di “prima immissione sul mercato UE” è importante perché estende l'applicabilità della direttiva a due situazioni particolari che riguardano, stavolta sì, l'usato:
-macchine usate provenienti da Paesi extra-UE;

-macchine usate, anche di fabbricazione antecedente al 1996 (data di recepimento in Italia della prima direttiva macchine) trasformate o ricostruite in modo da costituire di fatto una nuova macchina. Qui è un po' difficile individuare il confine oltre al quale si debba parlare di nuova macchina; il criterio più applicato, e che mi sento di sposare, è quello del cambio di destinazione d'uso (es. una fresatrice tradizionale il cui mandrino viene sostituito con una testa di lavorazione orientabile) o il cambio della logica di comando e controllo (es. il passaggio da una logica elettromeccanica a un PLC).

-si noti che il D.Lgs 81/08 relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro specifica – art. 71 comma 5 – che le modifiche realizzate per migliorare la sicurezza non configurano reimmersione sul mercato, quindi non richiedono marcatura o ri-marcatura CE.
È quindi chiarito il campo di applicazione della direttiva: macchine nuove, o usate che rientrino nei due casi appena descritti.
E l'usato “normale”? Ancora la Guida, sempre al paragrafo 72, precisa che “in taluni Stati membri l’immissione sul mercato di macchine usate o di seconda mano è oggetto di normative nazionali specifiche. Negli altri casi, la messa in servizio e l’utilizzo professionale di macchine di seconda mano sono disciplinati dalle normative nazionali sull’uso delle attrezzature di lavoro di recepimento della direttiva 2009/104/CE”. L'Italia, con il D.Lgs. 81/08, rientra nel primo caso.
Ai nostri fini, gli articoli fondamentali del decreto sono il 70 (commi 1, 2 e 3) e il 72 (comma 1):
Art. 70 comma 1: le macchine devono essere conformi alle direttive comunitarie di prodotto (quindi in particolare alla direttiva macchine) ad eccezione di quanto previsto al comma 2.
Art. 70 comma 2: le macchine pre-direttiva devono essere conformi all'allegato V del Decreto, che contiene i requisiti di sicurezza per le macchine pre-direttiva.
Art. 70 comma 3: le macchine pre-direttiva costruite in conformità al DPR 547 del 27/4/55 sono considerate conformi all'allegato V.
Art. 72 comma 1: il venditore/noleggiatore/concedente in uso attesta sotto propria responsabilità che la macchina pre-direttiva è conforme all'allegato V.
Quindi: se l'usato era già soggetto alla direttiva macchine da nuovo, lo rimane; se non lo era, è soggetto all'allegato V del decreto e non alla direttiva macchine, e il venditore ne deve attestare la conformità.


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