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di Ing. Roberto Negro del 01/07/2013
… a meno che non lo fosse già da nuovo o che sia stato
trasformato in una nuova macchina.
Sembra
abbastanza ovvio, ma non lo è: in vent'anni di professione ho incontrato
compratori che pretendono la marcatura CE di macchine del 1985, e rivenditori
che dopo aver trasformato un tornio manuale in un tornio a controllo numerico
rifiutano di marcarlo CE.
Vi
è una diffusa incomprensione e confusione sui limiti di applicabilità della
direttiva macchine, ed è necessario fare chiarezza.
La
“Guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE” (documento
ufficiale della Commissione Europea) al paragrafo 71 recita che “la
direttiva macchine si applica alle macchine o quasi-macchine immesse sul
mercato dell’UE”. E, al successivo paragrafo 72: ”Le macchine si
considerano immesse sul mercato allorché vengono messe a disposizione per
la prima volta [la sottolineatura è mia] nell’UE”. È
quindi evidente che la direttiva trova applicazione solo sulle macchine nuove,
o meglio: sulle macchine alla loro prima immissione sul mercato UE; tanto è
vero che, sempre al paragrafo 72, la Guida specifica che “la direttiva
macchine non si applica all’immissione sul mercato di macchine usate o di
seconda mano”.
Il
concetto di “prima immissione sul mercato UE” è importante perché estende
l'applicabilità della direttiva a due situazioni particolari che riguardano,
stavolta sì, l'usato:
-macchine usate provenienti da Paesi extra-UE;
-macchine usate, anche di fabbricazione antecedente al 1996 (data di recepimento in Italia della prima direttiva macchine) trasformate o ricostruite in modo da costituire di fatto una nuova macchina. Qui è un po' difficile individuare il confine oltre al quale si debba parlare di nuova macchina; il criterio più applicato, e che mi sento di sposare, è quello del cambio di destinazione d'uso (es. una fresatrice tradizionale il cui mandrino viene sostituito con una testa di lavorazione orientabile) o il cambio della logica di comando e controllo (es. il passaggio da una logica elettromeccanica a un PLC).
-si noti che il D.Lgs 81/08 relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro specifica – art. 71 comma 5 – che le modifiche realizzate per migliorare la sicurezza non configurano reimmersione sul mercato, quindi non richiedono marcatura o ri-marcatura CE.
È
quindi chiarito il campo di applicazione della direttiva: macchine nuove, o
usate che rientrino nei due casi appena descritti.
E
l'usato “normale”? Ancora la Guida, sempre al paragrafo 72, precisa che “in
taluni Stati membri l’immissione sul mercato di macchine usate o di seconda
mano è oggetto di normative nazionali specifiche. Negli altri casi, la messa in
servizio e l’utilizzo professionale di macchine di seconda mano sono
disciplinati dalle normative nazionali sull’uso delle attrezzature di lavoro di
recepimento della direttiva 2009/104/CE”. L'Italia, con il D.Lgs. 81/08,
rientra nel primo caso.
Ai
nostri fini, gli articoli fondamentali del decreto sono il 70 (commi 1, 2 e 3)
e il 72 (comma 1):
Art.
70 comma 1: le macchine devono essere conformi
alle direttive comunitarie di prodotto (quindi in particolare alla direttiva
macchine) ad eccezione di quanto previsto al comma 2.
Art.
70 comma 2: le macchine pre-direttiva devono
essere conformi all'allegato V del Decreto, che contiene i requisiti di
sicurezza per le macchine pre-direttiva.
Art.
70 comma 3: le macchine pre-direttiva costruite in
conformità al DPR 547 del 27/4/55 sono considerate conformi all'allegato V.
Art.
72 comma 1: il venditore/noleggiatore/concedente
in uso attesta sotto propria responsabilità che la macchina pre-direttiva è
conforme all'allegato V.
Quindi:
se l'usato era già soggetto alla direttiva macchine da nuovo, lo rimane; se non
lo era, è soggetto all'allegato V del decreto e non alla
direttiva macchine, e il venditore ne deve attestare la conformità.
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