Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto – Chiarimenti
Chiarimenti riguardanti l'utilizzo, durante l'esecuzione dei lavori in quota, dei dispositivi d'ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall'alto, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti.
Con riferimento alle numerose richieste di chiarimenti riguardanti l'utilizzo, durante l'esecuzione di lavori in quota, dei dispositivi di ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall'alto, di intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentito l'INAIL, si ritiene opportuno fornire i seguentichiarimenti.
Si precisa, preliminarmente, che, in funzione della loro installazione, esistono due tipologie di dispositivi di ancoraggio:
- quelli che seguono il lavoratore, installati non permanentemente nelle opere di costruzione e che sono quindi caratterizzati dall'essere amovibili e trasportabili (cosiddetti DPI - Dispositivi di Protezione Individuale);
- quelli installati permanentemente nelle opere stesse, e che pertanto sono caratterizzatidall'essere fissi e non trasportabili. E' opportuno precisare che, ad avviso delle scriventiAmministrazioni, rientrano in tale fattispecie tutti i dispositivi o sistemi che non seguono illavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorchè taluni componenti deldispositivo o sistema siano "rimovibili", perché, ad esempio, avvitati ad un supporto.
Si precisa, preliminarmente, che, in funzione della loro installazione, esistono due tipologie di dispositivi di ancoraggio:
- quelli che seguono il lavoratore, installati non permanentemente nelle opere di costruzione e che sono quindi caratterizzati dall'essere amovibili e trasportabili (cosiddetti DPI - Dispositivi di Protezione Individuale);
- quelli installati permanentemente nelle opere stesse, e che pertanto sono caratterizzatidall'essere fissi e non trasportabili. E' opportuno precisare che, ad avviso delle scriventiAmministrazioni, rientrano in tale fattispecie tutti i dispositivi o sistemi che non seguono illavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorchè taluni componenti deldispositivo o sistema siano "rimovibili", perché, ad esempio, avvitati ad un supporto.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali
Ministero dello sviluppo economico Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Ministero dello sviluppo economico Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
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