orma CEI 11-27 2014
Cosa cambia per la sicurezza nei lavori elettrici - Obbligatoria dal 1 febbbraio 2015
LA NUOVA EDIZIONE (IV) Della Norma CEI 11-27 LAVORI sugli IMPIANTI ELETTRICI (principali novità anche in relazione al DLgs 81/08)
Il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ha pubblicato la nuova edizione (IV) della norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”. La nuova edizione della Norma, in vigore da febbraio 2014, sostituisce completamente la precedente CEI 11-27 del 2005, che tuttavia è applicabile fino al 01/02/2015.
Si premette che l’articolo 83 del D.Lgs. 81/2008, il cui oggetto sono i “lavori in prossimità di parti attive” recita:
1. Non possono essere eseguiti lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla Tabella 1 dell’allegato IX, salvo che non vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1. le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.
In pratica per eseguire lavori di qualunque natura ad una distanza inferiore a DV occorre essere PES o PAV o avere l’IDONEITA’ ai lavori sotto tensione (PEI) nei lavori sotto tensione, in quanto si tratta di lavori elettrici.
Una PEC può lavorare al disotto della DV solo sotto sorveglianza o supervisione da parte di una PES (nella sorveglianza è ammessa anche una PAV).
Non può intervenire nei lavori sotto tensione
Non può intervenire nei lavori sotto tensione
La nuova edizione della norma CEI 11-27 individua quattro ruoli responsabili della sicurezza nei lavori elettrici
a) Unità (o Persona) responsabile di un impianto elettrico (URI)
b) Persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico (Responsabile Impianto - RI)
c) Unità responsabile della realizzazione del lavoro (URL)
d) Persona preposta alla conduzione del lavoro (Preposto ai lavori - PL)
b) Persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico (Responsabile Impianto - RI)
c) Unità responsabile della realizzazione del lavoro (URL)
d) Persona preposta alla conduzione del lavoro (Preposto ai lavori - PL)
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