domenica 15 febbraio 2015

Rischi conosciuti e colpevole mancanza di misure


Se il lavoratore ha tenuto una condotta imprudentetale da procurarsi un infortunio, il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità sull’accaduto? La risposta è no. Ma si deve dimostrare che la condotta del lavoratore è stata “determinata” o anche solo “agevolata” da un assetto organizzativo del lavoro non rispettoso delle norma antinfortunistiche. E ciò perchè, a mente dell’art. 2087 del cc, il datore di lavoro “è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro“.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14507 del 1° luglio 2011, con la quale si è ribadito un importantissimo principio, peraltro già affermato in altre precedenti pronunce (ad es. Cass. Sez. lav. n. 5024 del 2004), secondo cui la responsabilità sussiste quando il datore, pur conoscendo – oppure ignorando colpevolmente – l’assetto organizzativo deficitario sotto il profilo “sicurezza”, abbia omesso di apportare tutte quelle misure che avrebbero eliminato ogni rischio per il lavoratore in quel determinato contesto lavorativo.
Sulla colpevolezza del datore di lavoro che ignora la condizione non conforme dell’ambiente di lavoro ai fini della sicurezza, conviene fare alcune considerazioni sulla scorta della costante giurisprudenza.
A proposito dell’ignoranza tecnica (riferita, nello specifico alle misure riguardanti l’utilizzo di macchinari), richiamo la sentenza della IV Sez. della Cassazione penale, num. 11449 del 1999, che osserva: “il responsabile legale di una impresa, anche a prescindere da un suo intervento diretto sui macchinari o da disposizioni fornite al riguardo, non può addurre a propria difesa l’ignoranza tecnica riguardante i macchinari in ordine alle previste misure di sicurezza”.
E ancora, la sentenza 10164 del 1994, Cassazione Pen., Sez IV, secondo cui “l’art. 2087 c.c.,   nell’affermare che l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie atutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche”.

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