Indicazioni operative spazi confinati
A seguito dei numerosi infortuni mortali accaduti negli ultimi anni in Italia a lavoratori che operavano in ambienti confinati, nei quali non erano state garantite le condizioni minime di sicurezza, il gruppo di lavoro interistituzionale, denominato "Ambienti Confinati", insediato dal Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs 81/08 della Regione Emilia Romagna, ha ritenuto utile dare il proprio contributo tecnico per ampliare il ventaglio degli strumenti informativi attualmente disponibili, redigendo queste indicazioni operative.
Senza la presunzione di proporre un documento innovativo, perché è già vastissima la bibliografia e la documentazione a disposizione su questo argomento, il gruppo di lavoro si è dato l'obiettivo di fornire alle aziende ed ai lavoratori una sintesi di indicazioni semplici e pratiche sulle procedure operative e sui mezzi necessari a lavorare in regime di massima sicurezza in tali ambienti.
E' stata riportata, in una selezione non esaustiva, anche la bibliografia di riferimento, della quale in questa introduzione viene citato solo il "Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DPR 177/2011", in quanto documento approvato il 18 aprile 2012 dalla Commissione Consultiva ex art. 5 del D.Lgs 81/08. Ma al di là delle specifiche indicazioni tecniche e procedurali in seguito trattate, il gruppo di lavoro ritiene importante, in premessa, evidenziare quale sia l'approccio di fondo che sottende il presente documento.
E' un approccio dettato dal D.Lgs 81/08 il quale innanzitutto, all'art. 15 com. 1, lett. c, impone l'eliminazione dei rischi in base al progresso tecnico. Per i lavori negli ambienti confinati c'è un solo modo per eliminare il rischio alla fonte: eseguire i lavori rimanendo all'esterno.
Il progresso tecnico, come dappertutto, anche in questo campo sta evolvendo ed è bene ricordare che l'art. 15 detta obblighi e non opzioni.
Pertanto, per i lavori in ambienti confinati, considerando gli elevati rischi per la sicurezza e salute in gioco, la valutazione delle modalità di lavoro scelte rispetto alle tecnologie disponibili diventa il punto centrale, al quale gli organi di vigilanza presteranno particolare attenzione. In altri termini è il datore di lavoro che deve dimostrare che per l'esecuzione dei lavori non vi è alternativa all'accesso.
In tal caso è sempre il citato art. 15 che detta l'orientamento generale: eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, loro riduzione al minimo in base al progresso tecnico. In questo caso tuttavia la mera applicazione del progresso tecnico è una condizione necessaria, ma non sufficiente.
Gli interventi negli ambienti confinati richiedono, oltre all'applicazione della migliore tecnologia, anche una gestione della prevenzione nella quale la conoscenza dei rischi, la formazione e l'addestramento, integrati in una organica progettazione, sono fondamentali.
Con queste considerazioni si entra nei temi trattati dal documento.
Nota semantica. Non essendo ancora codificata una definizione ufficiale a livello normativa, nel testo sono da ritenersi sinonimi i termini: locali confinati, luoghi confinati, ambienti confinati, ambienti sospetti di inquinamento.
Il termine spazio confinato è da ritenersi riservato ad una porzione di un ambiente più vasto. Nelle parti tradotte dalla lingua inglese è stato mantenuto il trasferimento letterale "confined space" in "spazio confinato"
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