martedì 16 settembre 2014

La procedura dell’assunzione del lavoratore domestico


La definizione di lavoratore domestico viene così fornita dal portale dell’Inps. “Sono lavoratori domestici coloro che prestano un’attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare del datore di lavoro come  ad esempio colf, assistenti familiari o baby sitter, governanti, camerieri, cuochi.
Rientrano in questa categoria anche i lavoratori che prestano tali attività presso comunità religiose(conventi, seminari), presso caserme e comandi militari, nonché presso le comunità senza fini di lucro, come orfanotrofi e ricoveri per anziani, il cui fine è prevalentemente assistenziale”.
Sulla scorta delle altre informazioni sull’argomento presenti nel sito, dedicherò alcuni approfondimenti nella rubrica. A partire dall’assunzione di questa particolare categoria di lavoratori.
Qual è la procedura per l’assunzione di un lavoratore domestico? A partire dal 29 gennaio 2009 la comunicazione di assunzione deve essere presentata all’Inps entro le ore 24 del giorno precedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro. La comunicazione ha efficacia anche nei confronti dei Servizi competenti, del Ministero del Lavoro, del Ministero della Salute, dell’Inail e della Prefettura.
La comunicazione all’Inps è obbligatoria:
  • anche per il periodo di prova;
  • qualunque sia la durata del lavoro;
  • anche se il lavoro è saltuario o discontinuo;
  • anche se l’interessato è già assicurato presso un altro datore di lavoro e se è già assicurato per un’altra attività;
  • anche se l’interessato è di nazionalità straniera;
  • anche se l’interessato è titolare di pensione. 
La comunicazione all’Inps va fatta, entro 5 giorni dall’evento, anche:
  1. per la proroga o la trasformazione del rapporto di lavoro (tempo determinato, tempo indeterminato); 
  2. per la modifica, rispetto alla prima comunicazione, della sede di svolgimento dell’attività; 
  3. per la cessazione del rapporto di lavoro. 
Comunicazione di variazioni. All’Inps devono essere comunicate anche le variazioni di elementi del rapporto di lavoro (retribuzione, orario, settimane lavorate, ecc.). Poiché hanno effetto sul calcolo dei contributi da versare, sono ammesse variazioni di orario e di retribuzione per un massimo di due comunicazioni al trimestre.
Per effetto della semplificazione introdotta dal sistema, dall’aprile 2011 per l’iscrizione e le eventuali variazioni relative ai lavoratori domestici possono avvenire:
  • attraverso il Contact Center, al numero 803.164 gratuito da rete fissa, o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa prevista dal proprio gestore telefonico; 
  • utilizzando la procedura Internet di compilazione e invio on-line disponibile sul sito www.inps.it
Continua lunedì 8 settembre 2014: obblighi in caso infortunio lavoratore domestico
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