Le risposte sui maggiori temi di interesse pubblico Registro infortuni Risposte alle domande frequenti riguardo la vidimazione e le modalità di conservazione del registro infortuni
Faq presenti sul sito SPISAL Dipartimento di Prevenzione Verona
La variazione della ragione sociale della ditta, del nominativo del datore di lavoro, della tipologia di attività, l'indirizzo della sede legale o della sede dell'unità produttiva comporta la vidimazione di un nuovo registro infortuni?
No, in tali casi è sufficiente che l'azienda provveda autonomamente ad aggiornare i dati riportati sul registro in modo tale che risultino leggibili le precedenti annotazioni e ad inviare comunicazione formale allo SPISAL dell'azienda ULSS che ha vidimato il registro (nella comunicazione dovrà essere indicata la data di vidimazione del registro e il numero progressivo attribuito allo stesso): lo SPISAL provvederà d'ufficio ad effettuare le relative variazioni.
Se la variazione della ragione sociale comporta anche la variazione della partita IVA è necessaria la vidimazione di un nuovo registro infortuni?
Sì.
Quando la ditta sposta la sede stabile o l'unità produttiva nel territorio di altra azienda ULSS, deve provvedere alla vidimazione di un nuovo registro infortuni?
Sì, è necessaria la vidimazione di un nuovo registro infortuni presso lo SPISAL territorialmente competente
Quanti registri infortuni deve aprire e far vidimare un ente di formazione che svolga la propria attività in tutte le province della regione per corsi di durata superiore ai 30 giorni lavorativi?
Per corsi di formazione concentrati nell'ambito di una stessa provincia, posti sotto la responsabilità di un unico soggetto (equiparabile ad un datore di lavoro) e ciascuno di durata superiore ai 30 giorni lavorativi è sufficiente la tenuta di un unico registro di infortuni provinciale, da conservare presso la sede legale dell'ente, se la stessa si trova nella medesima provincia, ovvero presso una qualsiasi delle sedi del corso in ambito provinciale. A tal proposito è indifferente quale azienda ULSS nell'ambito della provincia provveda alla vidimazione del registro infortuni.
Nel caso di aziende o di enti con più unità produttive stabili (ad es. pubbliche amministrazioni, imprese di pubblici servizi: trasporti, acqua, gas, energia elettrica, telecomunicazioni, distribuzione di combustibili e carburanti, ecc..), aziende di credito e delle assicurazioni, aziende commerciali aventi più punti vendita (ad es. supermercati, grandi magazzini, ecc..), quanti registri devono essere vidimati?
In tali casi è sufficiente la vidimazione di un unico registro degli infortuni valido per tutte le unità produttive ubicate nel territorio di competenza della stessa azienda ULSS. in questo ambito dovrà essere individuata la sede presso la quale conservare il registro.
Nel caso di imprese che svolgono attività di breve durata (indicativamente fino a 30 giorni lavorativi) e prevalentemente fuori della propria sede (quali ad esempio i cantieri edili e stradali, le imprese di pulizia, le imprese che svolgono attività di manutenzione di attrezzature ed impianti), quanti registri devono essere vidimati?
Tali imprese devono vidimare un solo registro che deve essere conservato presso la sede legale dell'azienda, anche se la stessa si trovi fuori dal territorio di competenza dell'azienda ULSS.
Cosa devono fare le imprese che svolgono attività prevalentemente fuori della propria sede (quali ad esempio i cantieri edili e stradali, le imprese di pulizia, le imprese che svolgono attività di manutenzione di attrezzature ed impianti), per un periodo superiore ai 30 giorni?
In tale ipotesi ogni unità produttiva sia pure temporanea, deve conservare un proprio registro che deve far vidimare presso l'azienda ULSS territorialmente competente. Può costituire eccezione della suddetta regola il caso di un'impresa che si trovi a svolgere fuori della propria sede più attività concentrate nell'ambito di una stessa provincia, ciascuna con durata indicativamente superiore ai 30 giorni lavorativi (ad esempio vengono aperti contemporaneamente più cantieri). In tale situazione è sufficiente che si conservi un unico registro presso la sede legale dell'azienda, se ubicata nella medesima provincia, ovvero presso una delle sedi temporanee se l'azienda ha sede fuori del territorio provinciale.
Se la ditta smarrisce il registro infortuni cosa deve fare?
La ditta deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa allo smarrimento del registro infortuni e provvedere alla vidimazione di un nuovo registro.
Se non è stata effettuata la vidimazione del registro infortuni, la ditta incorre in qualche sanzioni? Quale?
Sanzione amministrativa da Euro 516 a Euro 3.098.
È necessaria la vidimazione del registro infortuni anche nel caso di ditta individuale?
No, se non ha dipendenti.
Entro quanto tempo dall'inizio dell'attività deve essere vidimato il registro infortuni?
Da subito.
Se la ditta cessa l'attività, quali procedure in merito al registro infortuni occorre ottemperare?
Non esiste una procedura specifica, il registro infortuni va considerato come qualsiasi altro documento amministrativo dell'azienda.
Una ditta artigianale senza dipendenti deve vidimare il registro infortuni?
No, la normativa non lo prevede
Una ditta s.n.c. deve vidimare il registro infortuni (si fa presente che l'utente ci riferisce che lavora soltanto uno dei soci) Il socio (tranne che in agricoltura) è equiparato al lavoratore dipendente di conseguenza deve vidimare il registro infortunio
L'infortunio sul lavoro che non supera i 3 gg. di malattia va registrato sul registro infortuni?
L’infortunio va registrato se supera almeno un giorno
Nella Regione Veneto va ancora vidimato il registro infortuni?
Nella Regione Veneto il registro infortuni va ancora vidimato
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