Norme “armonizzate” a garanzia dei prodotti di costruzione
Faccio seguito all’articolo pubblicato lo scorso 7 giugno (Prodotti da costruzione, nuovo regolamento sull’obbligo della marcatura CE) per approfondire alcune fra le più necessarie informazioni che possono aiutare il lettore nell’apprendere i contenuti dell’argomento.
Il Regolamento UE n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 9 marzo 2011, come si è detto, fissa le condizioni armonizzate* per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e cioè di qualsiasi prodotto fabbricato o immesso sul mercato europeo “per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzioni – gli edifici e le opere di ingegneria civile – o in parti di esse e la cui prestazione** incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse”.
del 9 marzo 2011, come si è detto, fissa le condizioni armonizzate* per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e cioè di qualsiasi prodotto fabbricato o immesso sul mercato europeo “per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzioni – gli edifici e le opere di ingegneria civile – o in parti di esse e la cui prestazione** incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse”.
L’obiettivo del Regolamento è il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti da costruzione ottenuto grazie a specifiche tecniche armonizzate*** che descrivano la prestazione dei prodotti da costruzione.
Nelle premesse del 305/2011, si fa osservare che, non potendosi conseguire tale obiettivo “in misura sufficiente dagli Stati membri… a motivo della sua portata e dei suoi effetti… esso può essere meglio conseguito a livello di Unione” sia pure limitando gli interventi a quanto necessario…
* La norma armonizzata viene adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione previsti dalla direttiva 98/34/CE (CEN, Comitato europeo di normalizzazione; CENELEC, Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica; ETSI, Istituto europeo norme e telecomunicazioni).
** La prestazione, in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, viene espressa in termini:
- di livello (il risultato della valutazione della prestazione di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, espresso come valore numerico)
- di classe (gamma di livelli di prestazione di un prodotto da costruzione delimitata da un valore minimo e da un valore massimo);
- di livello di soglia (livello minimo o massimo di prestazione di una caratteristica essenziale di un prodotto da costruzione)
- di prodotto-tipo (l’insieme di livelli o classi di prestazione rappresentativi di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fabbricato utilizzando una data combinazione di materie prime o di altri elementi in uno specifico processo di produzione).
*** Le norme armonizzate e i documenti per la valutazione europea.
Continua venerdì 21 giugno: dichiarazione prestazione prodotti costruzione.
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