lunedì 22 settembre 2014

La dichiarazione di prestazione sui prodotti da costruzione

La marcatura CE sui prodotti di costruzione non attesta più la conformità del prodotto ad una specificazione tecnica ma “rappresenta la conclusione di un iter armonizzato attraverso il quale:
  • si valuta;
  • si accerta;
  • si garantisce, mediante procedure di prova o di calcolo e di controllo della produzione;
  • si dichiara la prestazione di un prodotto da costruzione”.
Lo si legge nelle note al testo del Regolamento ex direttiva UE 305/2011 che entra in vigore il 1° luglio.
Sostanziale  novità del Regolamento è quella che la marcatura CE è apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione. Essa descrive la prestazione dei prodotti da costruzione “in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate”.
La dichiarazione di prestazione contiene in particolare le informazioni sul prodotto-tipo, sul sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto, sulla norma armonizzata o la valutazione tecnica europea usata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale, sull’uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione, ecc.
Quando e da chi viene redatta la dichiarazione di prestazione di un prodotto di costruzione? Quando il prodotto rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto stesso, è il fabbricante che redige la  dichiarazione e che si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione a tale prestazione dichiarata.
“Salvo oggettive indicazioni contrarie”, gli Stati membri presumono che la dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante sia precisa e affidabile.
Il fabbricante può astenersi dal redigere la dichiarazione di prestazione:
a) se il prodotto da costruzione sia fabbricato in un unico esemplare;
b) se il prodotto da costruzione sia fabbricato in cantiere;
c) se il prodotto da costruzione sia fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio e mediante un procedimento non industriale per l’appropriato restauro di opere.
Continua venerdì 28 giugno: regole e condizioni marcatura CE
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