1.1 Stabilità
e solidità
1.1.1. Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o
qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere
stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego ed alle
caratteristiche ambientali.
1.1.2. Gli stessi requisiti vanno garantiti nelle
manutenzioni.
1.1.3. I luoghi di lavoro destinati a deposito devono avere,
su una parete o in altro punto ben visibile, la chiara indicazione del carico
massimo ammissibile per unità di superficie dei solai.
1.1.4. I carichi non devono superare tale massimo e devono
essere distribuiti razionalmente ai fini della stabilità del solaio.
1.1.5. L'accesso per i normali lavori di manutenzione e
riparazione ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi,
macchine, pali e simili deve essere reso sicuro ed agevole mediante l'impiego
di mezzi appropriati, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi
montapali o altri idonei dispositivi.
1.1.6. Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di
lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori
dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della
polvere dell'ambiente, oppure mediante aspiratori.
1.1.7. Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro
dipendenze, il datore di lavoro non può tenere depositi di immondizie o di
rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni
insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare le
molestie o i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori ed al
vicinato.
1.1.8. Le strutture metalliche degli edifici e delle opere
provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni,
situati all'aperto, devono, per se stessi o mediante conduttore e spandenti
appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la
dispersione delle scariche atmosferiche.
1.2. Altezza, cubatura e superficie
1.2.1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie
dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali
che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono
le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, sono i seguenti:
1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3;
1.2.1.2. cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;
1.2.1.3. ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve
disporre di una superficie di almeno mq 2.
1.2.2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si
intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.
1.2.3. L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento
all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.
1.2.4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono,
l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime
inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati
mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal
presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali
chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di
cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute,
a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori
occupati.
1.2.5. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici,
indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali,
i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica
vigente.
1.2.6. Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro
deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione
al lavoro da compiere.
1.3.
Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi
mobili, banchina e rampe di carico
1.3.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle
necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi locali
chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:
1.3.1.1. essere ben difesi contro
gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico e acustico
sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività dei
lavoratori;
1.3.1.2. avere aperture sufficienti per un rapido
ricambio d'aria;
1.3.1.3. essere ben asciutti e ben difesi contro
l'umidità;
1.3.1.4. avere le superfici dei pavimenti, delle
pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere
condizioni adeguate di igiene.
1.3.2. I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili
ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati
pericolosi.
1.3.3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano
sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere
superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente
i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.
1.3.4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli
di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di
palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee
calzature impermeabili.
1.3.5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche,
le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.
1.3.6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le
pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro
e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite
da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento,
ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione
succitati in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le
pareti, nè rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui
vengano utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale
altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i
lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi.
1.3.7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di
ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai
lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere
posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.
1.3.8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti
congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentano la
loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonchè
per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso.
1.3.9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non
sufficientemente resistenti può essere autorizzato soltanto se siano fornite
attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.
1.3.10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare
in piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza
e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente
identificabili ed accessibili.
1.3.11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate
alle dimensioni dei carichi trasportati.
1.3.12. Le banchine di carico devono disporre di almeno
un'uscita. Ove è tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m
25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità.
1.3.13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale
da evitare che i lavoratori possono cadere.
1.3.14. Le disposizioni di cui ai punti 1.3.10., 1.3.11.,
1.3.12., 1.3.13. sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali
sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di
lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione
e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonchè alle banchine di carico.
1.3.15.1. Le parti di pavimento contornanti i forni di
qualsiasi specie devono essere costituite di materiali incombustibili. Sono,
tuttavia, ammessi pavimenti di legno duro e stagionato nei casi in cui ciò, in
relazione al tipo di forno ed alle condizioni di impianto, non costituisca
pericolo.
1.3.15.2. Le piattaforme sopraelevate dei posti di lavoro e
di manovra dei forni, nonché le relative scale e passerelle di accesso, devono
essere costruite con materiali incombustibili.
1.3.16. I pavimenti e le pareti dei locali destinati alla
lavorazione, alla manipolazione, all'utilizzazione ed alla conservazione di
materie infiammabili, esplodenti, corrosive o infettanti, devono essere in
condizioni tali da consentire una facile e completa asportazione delle materie
pericolose o nocive, che possano eventualmente depositarsi.
1.3.17. I locali o luoghi nei quali si fabbricano, si
manipolano o si utilizzano le materie o i prodotti indicati tossici,
asfissianti, irritanti ed infettanti, nonché i tavoli di lavoro, le macchine e
le attrezzature in genere impiegati per dette operazioni, devono essere
frequentemente ed accuratamente puliti.
1.4. Vie di
circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi
1.4.1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e
banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che
i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e
conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle
vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.
1.4.2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione
per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul
tipo di impresa.
1.4.3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati
mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di
sicurezza sufficiente.
1.4.4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono
passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni,
corridoi e scale.
1.4.5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali
lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie
di circolazione deve essere evidenziato.
1.4.6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in
funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o
rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per
impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.
1.4.7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere
i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.
1.4.8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo
chiaramente visibile.
1.4.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi
destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e
devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito
delle persone e dei mezzi di trasporto.
1.4.10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere
ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione.
1.4.11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono
completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che
costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono
percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.
1.4.12.1. Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono
usati per il sollevamento o la discesa dei carichi tra piani diversi di un
edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le aperture per il
passaggio del carico ai singoli piani, nonché il sottostante spazio di arrivo o
di sganciamento del carico stesso devono essere protetti, su tutti i lati,
mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno,
di arresto al piede.
1.4.12.2. I parapetti devono essere disposti in modo da
garantire i lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o da eventuale
caduta del carico di manovra.
1.4.12.3. Gli stessi parapetti devono essere applicati anche
sui lati delle aperture dove si effettua il carico e lo scarico, a meno che per
le caratteristiche dei materiali in manovra ciò non sia possibile. In
quest'ultimo caso, in luogo del parapetto normale deve essere applicata una solida
barriera mobile, inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura mediante
chiavistello o altro dispositivo. Detta barriera deve essere tenuta chiusa
quando non siano eseguite manovre di carico o scarico al piano corrispondente.
1.4.13. Lo spazio sottostante ai trasportatori orizzontali o
inclinati deve essere reso inaccessibile, quando la natura del materiale
trasportato ed il tipo del trasportatore possano costituire pericoli per caduta
di materiali o per rottura degli organi di sospensione, a meno che non siano
adottate altre misure contro detti pericoli.
1.4.14. Davanti alle uscite dei locali e alle vie che
immettono direttamente ed immediatamente in una via di transito dei mezzi
meccanici devono essere disposte barriere atte ad evitare investimenti e,
quando ciò non sia possibile, adeguate segnalazioni.
1.4.15. I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle
zone di transito e quelli regolanti il traffico dei trasporti meccanici su
strada o su rotaia devono essere convenientemente illuminati durante il
servizio notturno.
1.4.16.1. Le vie di transito che, per lavori di riparazione
o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili senza
pericolo, devono essere sbarrate.
1.4.16.2. Apposito cartello deve essere posto ad indicare il
divieto di transito.
1.4.17. Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione o
manutenzione su linee di transito su rotaie percorse da mezzi meccanici, quando
il traffico non è sospeso o la linea non è sbarrata, una o più persone devono
essere esclusivamente incaricate di segnalare ai lavoratori l'avvicinarsi dei
convogli ai posti di lavoro.
1.4.18. Quando uno o più veicoli sono mossi da un mezzo
meccanico il cui conducente non può, direttamente o a mezzo di altra persona
sistemata su uno di essi, controllarne il percorso, i veicoli devono essere
preceduti o affiancati da un incaricato che provveda alle necessarie
segnalazioni per assicurare l'incolumità delle persone.
1.4.19. All'esterno delle fronti di partenza e di
arrivo dei vagonetti alle stazioni delle teleferiche devono essere applicati
solidi ripari a grigliato metallico atti a trattenere una persona in caso di
caduta. Tali ripari devono essere disposti a non oltre m. 0,50 sotto il margine
del piano di manovra e sporgere da questo per almeno m. 2.
1.5. Vie e
uscite di emergenza.
1.5.1. Ai fini del presente punto si intende per:
1.5.1.1. via di emergenza: percorso senza ostacoli al
deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di
raggiungere un luogo sicuro;
1.5.1.2. uscita di emergenza: passaggio che immette in
un luogo sicuro;
1.5.1.3. luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono
da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre
situazioni di emergenza;
1.5.1.4. larghezza di una porta o luce netta di una
porta: larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in
posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90
gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio).
1.5.2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere
sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo
sicuro.
1.5.3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono
poter essere evacuati rapidamente e in piena
sicurezza da parte dei lavoratori.
1.5.4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie
e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi
di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle
attrezzature in essi installate, nonchè al numero massimo di persone che
possono essere presenti in detti luoghi.
1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza
minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia
antincendio.
1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte,
queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse,
devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi
persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle
porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando
possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta
salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal
Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere
chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati dall'autorità
competente.
1.5.8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito
è vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a
rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.
1.5.9. Le vie e le uscite di emergenza, nonchè le vie di
circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti
in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
1.5.10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere
evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti,
durevole e collocata in luoghi appropriati.
1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono
un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di
intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto
elettrico.
1.5.12. Gli edifici che sono costruiti o adattati
interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o
specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori
devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto
prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti
si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista l'impossibilità
accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le
misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la
loro validità salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.
1.5.13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1°
gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta nel comma 4, ma gli
stessi devono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.
1.5.14.1. Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento
dei luoghi, degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i
pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti
ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure non siano attuabili, le
aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo.
1.5.14.2. Le aperture nelle pareti, che permettono il
passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli
superiori ad un metro, devono essere provviste di solida barriera o munite di
parapetto normale.
1.5.14.3. Per le finestre sono consentiti parapetti di
altezza non minore di cm. 90 quando, in relazione al lavoro eseguito nel
locale, non vi siano condizioni di pericolo.
1.6. Porte e
portoni
1.6.1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero,
dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida
uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il
lavoro.
1.6.2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali
comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano
adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori,
almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed
avere larghezza minima di m 1,20.
1.6.3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse
da quelle previste al comma 2, la larghezza minima delle porte è la seguente:
1.6.3.1. quando in uno stesso locale i lavoratori
normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una
porta avente larghezza minima di m 0,80;
1.6.3.2. quando in uno stesso locale i lavoratori
normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve
essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel
verso dell'esodo;
1.6.3.3. quando in uno stesso locale i lavoratori
normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve
essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta
avente larghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo;
1.6.3.4. quando in uno stesso locale i lavoratori
normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte
previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si
apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50
lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati
limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.
1.6.4. Il numero complessivo delle porte di cui al punto
1.6.3.4. può anche essere minore, purchè la loro larghezza complessiva non
risulti inferiore.
1.6.5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza
minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per
cento). Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 0,80 è
applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento).
1.6.6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza
di cui al punto 1.5.5, coincidono con le porte di cui al punto 1.6.1, si
applicano le disposizioni di cui al punto 1.5.5.
1.6.7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino
non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte
girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso
l'esterno del locale.
1.6.8. Immediatamente accanto ai portoni destinati
essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il
passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che
devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.
1.6.9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono
essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
1.6.10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno
indicativo all'altezza degli occhi.
1.6.11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte
e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio
che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici,
queste devono essere protette contro lo sfondamento.
1.6.12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di
sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.
1.6.13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto
devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
1.6.14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico
devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono
essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili
ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro
apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia
elettrica.
1.6.15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza
devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole
conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni
momento, dall'interno senza aiuto speciale.
1.6.16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte
devono poter essere aperte.
1.6.17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1°
gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero ed
ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente
apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere
adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti punti 1.6.9. e
1.6.10.. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre
1994 non si applicano le disposizioni dei punti 1.6.2., 1.6.3., 1.6.4., 1.6.5.
e 1.6.6. concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle
porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto
previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità.
1.7 Scale
1.7.1.1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale
accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da
resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di
emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte
e larghezza adeguata alle esigenze del transito.
1.7.1.2. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono
essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa
equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno
un corrimano.
1.7.1.3. Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5,
fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione
superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m. 2,50 dal pavimento
o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o
aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso
l'esterno.
1.7.1.4. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli
non deve distare da questi più di cm. 60.
1.7.1.5. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla
parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata.
1.7.1.6. Quando l'applicazione della gabbia alle scale
costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive,
devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte
ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.
1.7.2.1. Agli effetti del presente decreto è considerato
"normale" un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:
1.7.2.1.1 sia costruito con materiale rigido e resistente in
buono stato di conservazione;
1.7.2.1.2 abbia un'altezza utile di almeno un metro;
1.7.2.1.3 sia costituito da almeno due correnti, di cui
quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il
pavimento;
1.7.2.1.4 sia costruito e fissato in modo da poter
resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere
assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica
funzione.
1.7.2.2. E' considerato "parapetto normale con arresto
al piede" il parapetto definito al comma precedente, completato con fascia
continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri .
1.7.2.3. E' considerata equivalente ai parapetti definiti ai
commi precedenti, qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e
simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati
aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi.
1.7.3. Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di
accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono
essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al
piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non è richiesta per i piani di
caricamento di altezza inferiore a m. 2,00.
1.8 Posti di
lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni
1.8.1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere
idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza
dell'attività lavorativa.
1.8.2. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici,
devono essere adottate altre misure o cautele adeguate.
1.8.3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri
luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le
loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei
pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro.
1.8.4. Le disposizioni di cui ai punti 1.4.1., 1.4.2.,
1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 1.4.6., 1.4.7., 1.4.8., sono altresì applicabili alle
vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di
circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione
utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti
dell'impresa, nonchè alle banchine di carico.
1.8.5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di
pericolo di cui ai punti 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 1.4.6.,
1.4.7., 1.4.8., si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni.
1.8.6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere
opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è
sufficiente.
1.8.7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro
all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente
possibile, in modo tale che i lavoratori:
1.8.7.1 sono protetti contro gli agenti atmosferici e,
se necessario, contro la caduta di oggetti;
1.8.7.2 non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad
agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri;
1.8.7.3 possono abbandonare rapidamente il posto di
lavoro in caso di pericolo o possono essere soccorsi rapidamente;
1.8.7.4 non possono scivolare o cadere.
1.8.8. I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei
locali di lavoro devono essere sistemati in modo da ottenere lo scolo delle
acque di pioggia e di quelle di altra provenienza.
1.9
Microclima
1.9.1. Aerazione dei
luoghi di lavoro chiusi
1.9.1.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì
che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono
sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità
sufficiente anche ottenuta con impianti di areazione.
1.9.1.2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso
deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere
segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare
la salute dei lavoratori.
1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento
dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i
lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.
1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente
sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela
della salute dei lavoratori.
1.9.1.5. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe
comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto
all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.
1.9.2. Temperatura dei
locali
1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere
adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei
metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i
lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di
essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.
1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per
il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di
pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi
locali.
1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono
essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo
conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.
1.9.2.5. Quando non è conveniente modificare la temperatura
di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le
temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o
mezzi personali di protezione.
1.9.2.6. Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al
riscaldamento dell'ambiente nei locali chiusi di avoro di cui al precedente
articolo, devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole
regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione dell'aria
con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in cui, per
l'ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario.
1.9.3 Umidità
1.9.3.1 Nei locali chiusi di lavoro delle aziende
industriali nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni
di lavoro, si deve evitare, per quanto è possibile, la formazione della nebbia,
mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti compatibili con le esigenze
tecniche.
1.10
Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro
1.10.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle
necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i
luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso,
tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi
che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la
sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.
1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e
delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo
d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i
lavoratori.
1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono
particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione
artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente
intensità.
1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di
illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone
condizioni di pulizia e di efficienza.
1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono
essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una
sufficiente visibilità.
1.10.6. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di
particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare
adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati al punto 1.10.5, si
devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla
mancanza e dalla insufficienza della illuminazione.
1.10.7. Illuminazione
sussidiaria
1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro
devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di
necessità.
1.10.7.2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al
personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni
ed alle necessità del loro impiego.
1.10.7.3. Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la
loro uscita all'aperto in condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole;
quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o
degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli
impianti; quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o
infiammabili, l’illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di
sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a
garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e
distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di
illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo
da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono
essere a facile portata di mano e le istruzioni sull'uso dei mezzi stessi
devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.
1.10.7.4. L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita
all'aperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza,
essere disposto prima dell'esaurimento delle fonti della illuminazione
sussidiaria.
1.10.8. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro
anche in caso di mancanza dell’illuminazione artificiale normale, quella
sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la
prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità.
1.11 Locali
di riposo e refezione
1.11.1. Locali di riposo
1.11.1.1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori,
segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono
poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.
1.11.1.2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono
equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.
1.11.1.3. I locali di riposo devono avere dimensioni
sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in
funzione del numero dei lavoratori.
1.11.1.4. Nei locali di riposo si devono adottare misure
adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
1.11.1.5. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente
e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a
disposizione del personale altri locali affinchè questi possa soggiornarvi
durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei
lavoratori lo esige. In detti locali è opportuno prevedere misure adeguate per
la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
1.11.1.6. L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche
nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare
stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione del
lavoro.
1.11.2. Refettorio
1.11.2.1. Salvo quanto è disposto al punto 1.14.1. per i
lavori all'aperto, le aziende nelle quali più di 30 dipendenti rimangono
nell'azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, devono avere
uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di
tavoli.
1.11.2.2. I refettori devono essere ben illuminati, aerati e
riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le
pareti devono essere intonacate ed imbiancate.
1.11.2.3. L'Ispettorato del lavoro può in tutto o in parte
esonerare il datore di lavoro dall'obbligo di cui al primo comma, quando
riconosce che non sia necessario.
1.11.2.4. Nelle aziende in cui i lavoratori siano esposti a
materie insudicianti, sostanze polverose o nocive e nei casi in cui l’organo di
vigilanza ritiene opportuno prescriverlo, in relazione alla natura della
lavorazione, è vietato ai lavoratori di consumare i pasti nei locali di lavoro
ed anche di rimanervi durante il tempo destinato alla refezione.
1.11.3. Conservazione
vivande e somministrazione bevande
1.11.3.1. Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di
conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i
relativi recipienti.
1.11.3.2. E' vietata la somministrazione di vino, di birra e
di altre bevande alcooliche nell'interno dell'azienda.
1.11.3.3. E' tuttavia consentita la somministrazione di
modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario
dei pasti.
1.11.4. Le donne incinte e le madri che allattano devono
avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni
appropriate.
1.12
Spogliatoi e armadi per il vestiario
1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono
essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare
indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non
si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due
sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque
dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i
locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo
oppotuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.
1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una
capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati,
illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda
e muniti di sedili.
1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature
che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti
durante il tempo di lavoro.
1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti,
polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze
untuose od incrostanti, nonchè in quelle dove si usano sostanze venefiche,
corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da
lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.
1.12.6. Qualora non si applichi il punto 1.12.1., ciascun
lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al punto 1.12.4. per
poter riporre i propri indumenti.
1.13. Servizi
igienico assistenziali
1.13.1. Acqua
1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate
vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità
sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.
1.13.1.2. Per la provvista, la conservazione e la
distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne
l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.
1.13.2. Docce
1.13.2.1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere
messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità
lo esigono.
1.13.2.2. Devono essere previsti locali per docce separati
per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli
spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.
1.13.2.3. I locali delle docce devono avere dimensioni
sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e
in condizioni appropriate di igiene.
1.13.2.4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente
calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
1.13.3. Gabinetti e
lavabi
1.13.3.1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei
loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di
gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di
mezzi detergenti e per asciugarsi.
1.13.3.2. Per uomini e donne devono essere previsti
gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o
architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in
numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.
1.13.4. Pulizia delle
installazioni igienico-assistenziali:
1.13.4.1. Le installazioni e gli arredi destinati ai
refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere
ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti
in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.
1.13.4.2. I lavoratori devono usare con cura e proprietà i
locali, le installazioni e gli arredi indicati al comma precedente.
1.14.
Dormitori
1.14.1. Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve
essere messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi
durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto locale deve
essere fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere riscaldato durante la
stagione fredda.
1.14.2.1.
I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio
stabile devono possedere i requisiti di abitabilità prescritti per le case di
abitazione della località ed avere l'arredamento necessario rispondente alle
esigenze dell'igiene. Essi devono essere riscaldati nella stagione fredda ed
essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, di latrine, di
acqua per bere e per lavarsi e di cucina, in tutto rispondenti alle stesse
condizioni indicate nel presente decreto per gli impianti analoghi annessi ai
locali di lavoro.
1.14.2.2. In detti locali è vietata l'illuminazione a gas,
salvo casi speciali e con l'autorizzazione e le cautele che saranno prescritte
dall'organo di vigilanza.
1.14.3. Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle
abitazioni, quando i lavoratori debbano pernottare sul luogo, il datore di
lavoro deve loro fornire dormitori capaci di difenderli efficacemente contro
gli agenti atmosferici. Nel caso in cui la durata dei lavori non superi i 15
giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, possono
essere destinate ad uso di dormitorio costruzioni di fortuna costruite in tutto
o in parte di legno o di altri materiali idonei ovvero tende, a condizione che
siano ben difese dall'umidità del suolo e dagli agenti atmosferici.
1.14.4.1. Quando la durata dei lavori ecceda i limiti
indicati superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre
stagioni, il datore di lavoro deve provvedere ai dormitori mediante mezzi più
idonei, quali baracche in legno od altre costruzioni equivalenti.
1.14.4.2. Le costruzioni per dormitorio devono rispondere
alle seguenti condizioni:
1.14.4.2.1. gli ambienti per adulti devono essere separati
da quelli per fanciulli e da quelli per donne, a meno che non siano destinati
esclusivamente ai membri di una stessa famiglia;
1.14.4.2.2. essere sollevate dal terreno, oppure basate
sopra terreno bene asciutto e sistemato in guisa da non permettere nè la
penetrazione dell'acqua nelle costruzioni, nè il ristagno di essa in una zona
del raggio di almeno 10
metri attorno;
1.14.4.2.3. essere costruite in tutte le loro parti in modo
da difendere bene l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici ed essere
riscaldate durante la stagione fredda;
1.14.4.2.4. avere aperture sufficienti per ottenere una
attiva ventilazione dell'ambiente, ma munite di buona chiusura;
1.14.4.2.5. essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna;
1.14.4.2.6. nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza
di insetti alati le aperture devono essere difese contro la penetrazione di
essi.
1.14.4.3. La superficie dei dormitori non può essere
inferiore a 3,50
metri quadrati per persona.
1.14.4.4. A ciascun lavoratore deve essere assegnato un
letto, una branda o una cuccetta arredate con materasso o saccone, cuscino,
lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre di sedile, un attaccapanni ed
una mensolina.
1.14.4.5. Anche per i dormitori di cui al comma precedente
vale la norma prevista dal quarto comma dell'art. 44.
1.14.4.6. In vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo
con essi, vi devono essere convenienti locali per uso di cucina e di
refettorio, latrine adatte e mezzi per la pulizia personale.
2.1. Difesa
dalle sostanze nocive:
2.1.1. Ferme restando le norme di cui al regio decreto 9
gennaio 1927, n. 157 e successive modificazioni, le materie prime non in corso
di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprietà tossiche o
caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente
solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di
buona chiusura.
2.1.2. Le materie in corso di lavorazione che siano
fermentescibili o possano essere nocive alla salute o svolgere emanazioni
sgradevoli, non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantità
superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione.
2.1.3.
I recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto
dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli, devono
essere lavati frequentemente e, ove occorra, disinfettati.
2.1.4. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni
qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi
separati, allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad
altre lavorazioni.
2.1.5. L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve
farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si
producono.
2.1.6.1. Nell'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove, in
relazione alla fabbricazione, manipolazione, utilizzazione o conservazione di
materie o prodotti di cui all'articolo precedente, sussistano specifici
pericoli, deve essere esposto un estratto delle norme di sicurezza contenute
nel presente decreto e nelle leggi e regolamenti speciali riferentisi alle
lavorazioni che sono eseguite.
2.1.6.2. Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi
dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, devono
essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle
specifiche lavorazioni.
2.1.7. Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni,
di incendi, di sviluppo di gas asfissianti o tossici e di irradiazioni nocive
devono effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente difesi contro la
propagazione dell'elemento nocivo.
2.1.8.1. Nei
locali o luoghi di lavoro o di passaggio deve essere per quanto tecnicamente
possibile impedito o ridotto al minimo il formarsi di concentrazioni pericolose
o nocive di gas, vapori o polveri esplodenti, infiammabili, asfissianti o
tossici; in quanto necessario, deve essere provveduto ad una adeguata
ventilazione al fine di evitare dette concentrazioni.
2.1.8.2. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio,
quando i vapori ed i gas che possono svilupparsi costituiscono pericolo, devono
essere installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a
segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose.
Ove ciò non sia possibile, devono essere eseguiti frequenti controlli o
misurazioni.
2.1.9. Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie
infiammabili, esplodenti, corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive
devono essere raccolti durante la lavorazione ed asportati frequentemente con
mezzi appropriati, collocandoli in posti nei quali non possano costituire
pericolo.
2.1.10.1. Il trasporto e l'impiego delle materie e dei
prodotti corrosivi o aventi temperature dannose devono effettuarsi con mezzi o
sistemi tali da impedire che i lavoratori ne vengano a diretto contatto.
2. 1.10.2. Quando esigenze tecniche o di lavorazione non
consentano l’attuazione della norma di cui al punto precedente, devono essere
messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di protezione, in
conformità a quanto è stabilito nel Titolo III, Capo II.
2. 1.11.1. Negli stabilimenti o luoghi in cui si producono o
si manipolano liquidi corrosivi devono essere predisposte, a portata di mano
dei lavoratori, adeguate prese di acqua corrente o recipienti contenenti adatte
soluzioni neutralizzanti.
2. 1.11.2. Nei casi in cui esista rischio di investimento da
liquidi corrosivi, devono essere installati, nei locali di lavorazione o nelle
immediate vicinanze, bagni o docce con acqua a temperatura adeguata.
2.1.12. In caso di spandimento di liquidi corrosivi, questi
non devono essere assorbiti con stracci, segatura o con altre materie
organiche, ma eliminati con lavaggi di acqua o neutralizzati con materie
idonee.
2. 1.13. Le disposizioni e le precauzioni prescritte ai
punti 3.2.1. e 3.2.2. devono essere osservate, nella parte applicabile, per
l'accesso agli ambienti o luoghi, specie sotterranei, ai cunicoli, fogne, pozzi,
sottotetti, nei quali esista o sia da temersi la presenza di gas o vapori
tossici o asfissianti.
2.2. Difesa
contro le polveri
2.2.1. Nei lavori che danno luogo normalmente alla
formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad
adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile,
lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro.
2.2.2. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto
della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera.
2.2.3. Ove non sia possibile sostituire il materiale di
lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi
chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri,
atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per
quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.
2.2.4. Quando non siano attuabili le misure tecniche di
prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso
lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.
2.2.5. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e
l’eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse
possano rientrare nell'ambiente di lavoro.
2.2.6. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e
quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei
provvedimenti tecnici indicati ai comma precedenti, e non possano essere causa
di danno o di incomodo al vicinato, l’organo di vigilanza può esonerare il
datore di lavoro dagli obblighi previsti dai comma precedenti, prescrivendo, in
sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione.
2.2.7. I mezzi personali possono altresì essere prescritti
dall’organo di vigilanza, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma
terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per
particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non siano
atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri.
3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali
vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di
controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti
dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere provvisti di
aperture di accesso aventi dimensioni non inferiori a cm. 30 per 40 o diametro
non inferiore a cm. 40.
3.2.1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi
di cui al punto precedente, chi sovraintende ai lavori deve assicurarsi che
nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve,
qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre
misure idonee.
3.2.2. Colui che sovraintende deve, inoltre, provvedere a
far chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in
comunicazione col recipiente, e a fare intercettare i tratti di tubazione
mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui
dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con l'indicazione del
divieto di manovrarli.
3.2.3. I lavoratori che prestano la loro opera all'interno
dei luoghi predetti devono essere assistiti da altro lavoratore, situato
all'esterno presso l'apertura di accesso.
3.2.4. Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa
escludersi in modo assoluto o quando l'accesso al fondo dei luoghi predetti è
disagevole, i lavoratori che vi entrano devono essere muniti di cintura di
sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi
idonei a consentire la normale respirazione.
3.3. Qualora nei luoghi di cui al punto 3.1. non possa
escludersi la presenza anche di gas, vapori o polveri infiammabili od
esplosivi, oltre alle misure indicate nell'articolo precedente, si devono
adottare cautele atte ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali
la esclusione di fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di
materiale ferroso e di calzature con chiodi. Se Qualora sia necessario
l'impiego di lampade, queste devono essere di sicurezza.
3.4.1. Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con i
bordi a livello o ad altezza inferiore a cm. 90 dal pavimento o dalla
piattaforma di lavoro devono, qualunque sia il liquido o le materie contenute,
essere difese, su tutti i lati mediante parapetto di altezza non minore di cm. 90, a parete piena o con
almeno due correnti. Il parapetto non è richiesto quando sui bordi delle vasche
sia applicata una difesa fino a cm. 90 dal pavimento.
3.4.2. Quando per esigenze della lavorazione o per
condizioni di impianto non sia possibile applicare il parapetto di cui al al
punto 3.4.1., le aperture superiori dei recipienti devono essere provviste di
solide coperture o di altre difese atte ad evitare il pericolo di caduta dei
lavoratori entro di essi.
3.4.3. Per le canalizzazioni nell'interno degli stabilimenti
e dei cantieri e per quelle esterne limitatamente ai tratti che servono da
piazzali di lavoro non adibiti ad operazioni di carico e scarico, la difesa di
cui al punto 3.4.1. deve avere altezza non minore di un metro.
3.4.4. Il presente articolo non si applica quando le vasche,
le canalizzazioni, i serbatoi ed i recipienti, hanno una profondità non
superiore a metri uno e non contengono liquidi o materie dannose e sempre che
siano adottate altre cautele.
3.5. Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una
profondità di oltre 2 metri
e che non siano provvisti di aperture di accesso al fondo, qualora non sia
possibile predisporre la scala fissa per l'accesso al fondo dei suddetti
recipienti devono essere usate scale trasportabili, purché provviste di ganci
di trattenuta.
3.6.1. Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative
apparecchiature accessorie ed ausiliarie devono essere costruite e collocate in
modo che:
3.6.1.1 in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di
rotture di elementi dell'impianto, non ne derivi danno ai lavoratori;
3.6.1.2 in caso di necessità sia attuabile il massimo e più
rapido svuotamento delle loro parti.
3.6.2. Quando esistono più tubazioni o canalizzazioni
contenenti liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa natura, esse e le
relative apparecchiature devono essere contrassegnate, anche ad opportuni
intervalli se si tratta di reti estese, con distinta colorazione, il cui
significato deve essere reso noto ai lavoratori mediante tabella esplicativa.
3.7. Le tubazioni e le canalizzazioni chiuse, quando
costituiscono una rete estesa o comprendono ramificazioni secondarie, devono
essere provviste di dispositivi, quali valvole, rubinetti, saracinesche e
paratoie, atti ad effettuare l'isolamento di determinati tratti in caso di
necessità.
3.8. I serbatoi tipo silos per materie capaci di sviluppare
gas o vapori, esplosivi o nocivi, devono, per garantire la sicurezza dei
lavoratori, essere provvisti di appropriati dispositivi o impianti accessori,
quali chiusure, impianti di ventilazione, valvole di esplosione.
3.9.1. I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o materie
tossiche, corrosive o altrimenti pericolose, compresa l'acqua a temperatura
ustionante, devono essere provvisti:
3.9.1.1. di chiusure che per i liquidi e materie tossiche
devono essere a tenuta ermetica e per gli altri liquidi e materie dannose
essere tali da impedire che i lavoratori possano venire a contatto con il
contenuto;
3.9.1.2. di tubazioni di scarico di troppo pieno per
impedire il rigurgito o traboccamento.
3.9.2. Qualora per esigenze tecniche le disposizioni di cui
al punto 3.9.1.1. non siano attuabili, devono adottarsi altre idonee misure di
sicurezza.
3.10. I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o
materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose devono essere
provvisti:
3.10.1. di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del
contenuto;
3.10.2. di accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed
agevoli le operazioni di riempimento e svuotamento;
3.10.3. di accessori di presa, quali maniglie, anelli,
impugnature, atti a rendere sicuro ed agevole il loro impiego, in relazione al
loro uso particolare;
3.10.4. di involucro protettivo adeguato alla natura del
contenuto.
3.11.1. I recipienti di cui al punto 3.10., compresi quelli
vuoti già usati, devono essere conservati in posti appositi e separati, con
l'indicazione di pieno o vuoto se queste condizioni non sono evidenti.
3.11.2. Quelli vuoti, non destinati ad essere reimpiegati
per le stesse materie già contenute, devono, subito dopo l'uso, essere resi
innocui mediante appropriati lavaggi a fondo, oppure distrutti adottando le
necessarie cautele.
3.11.3. In ogni caso è vietato usare recipienti che abbiano
già contenuto liquidi infiammabili o suscettibili di produrre gas o vapori
infiammabili, o materie corrosive o tossiche, per usi diversi da quelli
originari, senza che si sia provveduto ad una preventiva completa bonifica del
loro interno, con la eliminazione di ogni traccia del primitivo contenuto o dei
suoi residui o prodotti secondari di trasformazione.
4.1. Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli
specifici di incendio:
4.1.1. è vietato fumare;
4.1.2. è vietato usare apparecchi a fiamma libera e
manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure
di sicurezza;
4.1.3. devono essere predisposti mezzi ed impianti di
estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere
usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di
primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza
e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto;
4.2.1. L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento di
incendi, quando le materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire in
modo da aumentare notevolmente di temperatura o da svolgere gas infiammabili o
nocivi.
4.2.2. Parimenti l'acqua e le altre sostanze conduttrici non
devono essere usate in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi
elettrici sotto tensione.
4.2.3. I divieti di cui al presente articolo devono essere
resi noti al personale mediante avvisi.
4.3.1. Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono,
si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili
o esplodenti e che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in
caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori sono soggette,
ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando provinciale
dei vigili del fuoco competente per territorio ad esclusione delle attività
svolte dal Ministero della difesa per le quali lo stesso Ministero provvede ai
controlli e all’attuazione di idonee misure a salvaguardia dell’incolumità dei
lavoratori.
4.3.2. La determinazione delle aziende e lavorazioni di cui
al precedente comma è fatta con decreto presidenziale, su proposta del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per
l'industria e commercio e per l'interno .
4.4.
I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente articolo o di
modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, devono essere sottoposti al preventivo esame del Comando provinciale
dei vigili del fuoco, al quale dovrà essere richiesta la visita di controllo ad
impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni.
4.5.1. Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e
trasporto di materie infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi sia
pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri,
esplosivi o infiammabili, gli impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili
ed i meccanismi in genere non devono nel loro uso dar luogo a riscaldamenti
pericolosi o a produzione di scintille.
4.5.2. Idonee misure contro i riscaldamenti pericolosi o la
produzione di scintille devono adottarsi nella scelta ed ubicazione dei locali
e dei posti di lavoro e relativo arredamento, rispetto alla distanza dalle
sorgenti di calore.
4.5.3. Analoghe misure devono essere adottate
nell'abbigliamento dei lavoratori.
4.6.1. Il riscaldamento dei locali nei quali si compiono le
operazioni o esistono i rischi per fabbricazione, manipolazione, deposito e
trasporto di materie infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi sia
pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri,
esplosivi o infiammabili deve essere ottenuto con mezzi e sistemi tali da
evitare che gli elementi generatori o trasmittenti del calore possano
raggiungere temperature capaci di innescare le materie pericolose ivi
esistenti.
4.6.2. Nei casi indicati al punto precedente le finestre e
le altre aperture esistenti negli stessi locali devono essere protette contro
la penetrazione dei raggi solari.
4.7.1. Nei locali di cui all'articolo precedente devono
essere predisposte nelle pareti o nei solai adeguate superfici di minor
resistenza atte a limitare gli effetti delle esplosioni.
4.7.2. Dette superfici possono essere anche costituite da
normali finestre o da intelaiature a vetri cieche fissate a cerniera ed
apribili verso l'esterno sotto l'azione di una limitata pressione.
4.7.3. In ogni caso dette superfici di minor resistenza
devono essere disposte in modo che il loro eventuale funzionamento non possa
arrecare danno alle persone.
4.8.1. Negli stabilimenti dove si producono differenti
qualità di gas non esplosivi nè infiammabili di per se stessi, ma le cui
miscele possono dar luogo a reazioni pericolose, le installazioni che servono
alla preparazione di ciascuna qualità di gas devono essere sistemate in locali
isolati, sufficientemente distanziati fra loro.
4.8.2. La disposizione di cui al punto precedente non si
applica quando i diversi gas sono prodotti contemporaneamente dallo stesso
processo, semprechè siano adottate idonee misure per evitare la formazione di
miscele pericolose.
4.9. Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire fra di
loro dando luogo alla formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili
devono essere immagazzinati e conservati in luoghi o locali sufficientemente
areati e distanziati ed adeguatamente isolati gli uni dagli altri.
4.10. I dispositivi di aspirazione per gas, vapori e polveri
esplosivi o infiammabili, tanto se predisposti in applicazione del punto
2.1.8.1., quanto se costituenti elementi degli impianti di produzione o di
lavorazione, devono rispondere ai seguenti requisiti:
4.10.1. essere provvisti di valvole di esplosione, collocate
all'esterno dei locali in posizione tale da non arrecare danno alle persone in
caso di funzionamento;
4.10.2. avere tutte le parti metalliche collegate fra loro
ed il relativo complesso collegato elettricamente a terra;
4.10.3. essere provvisti, in quanto necessario, di mezzi per
la separazione e la raccolta delle polveri esplosive o infiammabili;
4.10.4. avere lo scarico in luogo dove i gas, i vapori e le
polveri non possono essere causa di pericolo.
4.11. Nelle installazioni in cui possono svilupparsi gas,
vapori o polveri suscettibili di dar luogo a miscele esplosive, devono essere
adottati impianti distinti di aspirazione per ogni qualità di gas, vapore o
polvere, oppure adottate altre misure idonee ad evitare i pericoli di
esplosione.
5.1. Nelle aziende industriali, e in quelle commerciali che
occupano più di 25 dipendenti, il datore di lavoro deve tenere i presidi
sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori
feriti o colpiti da malore improvviso.
5.2. Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto
di medicazione o in una cassetta di pronto soccorso o in una camera di
medicazione.
5.3. La quantità e la specie dei presidi chirurgici e
farmaceutici sono definiti dal decreto del Ministro della Salute 15 luglio
2003, n. 388 e successive modificazioni.
5.4.
Pacchetto di medicazione:
5.4.1. Sono obbligate a tenere un pacchetto di medicazione
le aziende industriali che non si trovano nelle condizioni indicate nei
successivi punti 5.5. e 5.6., nonché le aziende commerciali che occupano più di
25 dipendenti.
5.5. Cassetta
di pronto soccorso:
5.5.1. Sono obbligate a tenere una cassetta di pronto
soccorso:
5.5.1.1. le aziende industriali, che occupano fino a 5
dipendenti, quando siano ubicate lontano dai centri abitati provvisti di posto
pubblico permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono
presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento;
5.5.1.2. le aziende industriali, che occupano fino a 50
dipendenti, quando siano ubicate in località di difficile accesso o lontane da
posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si
svolgono non presentino i rischi considerati alla lettera a);
5.5.1.3. le aziende industriali, che occupano oltre 5
dipendenti, quando siano ubicate nei centri abitati provvisti di posto pubblico
permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino
rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento;
5.5.1.4. le aziende industriali, che occupano oltre 50
dipendenti, ovunque ubicate che non presentano i rischi particolari sopra
indicati.
<< al punto 5.5.1.2 si fa riferimento ai
“rischi considerati alla lettera a)” . In effetti il riferimento è errato ed è
da intendersi “i rischi considerati al punto 5.5.1.1”>>
5.6. Camera
di medicazione:
5.6.1. Sono obbligate a tenere la camera di medicazione le
aziende industriali che occupano più di 5 dipendenti quando siano ubicate
lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che in
esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di
avvelenamento.
5.6.2. Quando, a giudizio dell’organo di vigilanza,
ricorrano particolari condizioni di rischio e di ubicazione, le aziende di cui
al precedente punto 5.5, in luogo della cassetta di pronto soccorso, sono
obbligate ad allestire la camera di medicazione.
5.6.3. Sono obbligate a tenere la camera di medicazione
anche le aziende industriali che occupano più di 50 dipendenti soggetti
all'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche a norma dell’articolo
40 del presente decreto.
5.6.4. La camera di medicazione, oltre a contenere i presidi
sanitari previsti al punto 5.1., deve essere convenientemente aerata ed
illuminata, riscaldata nella stagione fredda e fornita di un lettino con
cuscino e due coperte di lana; di acqua per bere e per lavarsi; di sapone e
asciugamani.
5.7.1. Nei complessi industriali, ove la distanza dei vari
reparti di lavoro dal posto di pronto soccorso della azienda è tale da non
garantire la necessaria tempestività delle cure, l’organo di vigilanza può
prescrivere che l'azienda, oltre a disporre del posto centrale di pronto
soccorso, provveda ad istituirne altri localizzati nei reparti più lontani o di
più difficile accesso.
5.7.2. Detti posti di soccorso, quando le lavorazioni non
presentino particolari rischi, devono essere dotati del pacchetto di
medicazione. L'organo di vigilanza, in relazione al numero degli operai
occupati nel reparto ed alla lontananza di questo dal posto di pronto soccorso,
può prescrivere che sia tenuta, in luogo del pacchetto di medicazione, la
cassetta del pronto soccorso.
5.7.3. Quando le lavorazioni eseguite nei vari reparti
presentino rischi specifici, l'organo di vigilanza può altresì prescrivere che
vi siano sul posto i presidi e le apparecchiature di pronto soccorso ritenuti
necessari in relazione alla natura e alla pericolosità delle lavorazioni.
5.8.
Personale sanitario:
5.8.1. Nelle aziende ove i lavoratori sono sottoposti a
sorveglianza sanitaria deve essere affisso in luogo ben visibile un cartello
indicante il nome, il cognome e il domicilio od il recapito del medico a cui si
può ricorrere ed eventualmente il numero del suo telefono, oppure il posto di
soccorso pubblico più vicino all'azienda.
5.8.2. Nelle aziende di cui ai punti 5.5. e 5.6., un
infermiere od, in difetto, una persona pratica dei servizi di infermeria, deve
essere incaricato di curare la buona conservazione dei locali, degli arredi e
dei materiali destinati al pronto soccorso.
6.1.
Abitazioni e dormitori:
6.1.1. Ferme restando le disposizioni relative alle
condizioni di abitabilità delle case rurali, contenute nel testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è vietato
di adibire ad abitazioni di lavoratori stabili o a dormitorio di lavoratori
assunti per lavori stagionali di carattere periodico:
6.1.1.1 grotte naturali od artificiali o costruzioni di
qualunque specie le cui pareti o coperture sono costituite in tutto od in parte
dalla roccia;
6.1.1.2 capanne costruite in tutto o in parte con paglia,
fieno, canne, frasche o simili, oppure anche tende od altre costruzioni di
ventura.
6.1.2. E' fatta eccezione per i ricoveri diurni e per i soli
lavori non continuativi, nè periodici che si devono eseguire in località
distanti più di cinque chilometri dal centro abitato, per il qual caso si
applicano le disposizioni di cui al punto 1.14.3..
6.1.3. E' fatta pure eccezione per i ricoveri dei pastori,
quando siano destinati ad essere abitati per la sola durata del pascolo e si
debbano cambiare col mutare delle zone a questo di mano in mano assegnate.
6.2.
Dormitori temporanei:
6.2.1. Le costruzioni fisse o mobili, adibite ad uso di
dormitorio dei lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico,
devono rispondere alle condizioni prescritte per le costruzioni di cui ai punti
1.14.4.1., 1.14.4.2., 1.14.4.2.1., 1.14.4.2.2., 1.14.4.2.3., 1.14.4.2.4.,
1.14.4.2.5., 1.14.4.2.6., 1.14.4.3., 1.14.4.4., 1.14.4.5., 1.14.4.6. del
presente decreto.
6.2.2. L’organo di vigilanza può prescrivere che i dormitori
dispongano dei servizi accessori previsti al punto 1.14.4.6., quando li ritenga
necessari in relazione alla natura e alla durata dei lavori, nonché alle
condizioni locali.
6.3. Acqua:
6.3.1. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione
dell'acqua potabile ai lavoratori devono essere osservate le norme igieniche atte
ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.
6.4. Acquai e
latrine:
6.4.1. Le abitazioni stabili assegnate dal datore di lavoro
ad ogni famiglia di lavoratori devono essere provviste di acquaio e di latrina.
6.4.2. Gli scarichi degli acquai, dei lavatoi e degli
abbeveratoi devono essere costruiti in modo che le acque siano versate nel
terreno a distanza non inferiore a 25 metri dall'abitazione, nonché dai depositi e
dalle condutture dell'acqua potabile.
6.4.3. Gli scarichi delle latrine devono essere raccolti in
bottini impermeabili e muniti di tubo sfogatore di gas.
6.4.4. I locali delle latrine non devono comunicare
direttamente con le stanze di abitazione, a meno che le latrine non siano a
chiusura idraulica.
6.5. Stalle e
concimaie:
6.5.1. Le stalle non devono comunicare direttamente con i
locali di abitazione o con i dormitori.
6.5.2. Quando le stalle siano situate sotto i locali
predetti devono avere solaio costruito in modo da impedire il passaggio del
gas.
6.5.3. Le stalle devono avere pavimento impermeabile ed
essere munite di fossetti di scolo per le deiezioni liquide, da raccogliersi in
appositi bottini collocati fuori dalle stalle stesse secondo le norme
consigliate dalla igiene.
6.5.4. Nei locali di nuova costruzione le stalle non devono
avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni
o dei dormitori a distanza minore di 3 metri in linea orizzontale.
6.5.5. Le concimaie devono essere normalmente situate a
distanza non minore di 25
metri dalle abitazioni o dai dormitori nonché dai
depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.
6.5.6. Qualora, per difficoltà provenienti dalla ubicazione,
non sia possibile mantenere la distanza suddetta, l'Ispettorato del lavoro può
consentire che la concimaia venga situata anche a distanze minori.
6.6. Mezzi di
pronto soccorso e di profilassi:
6.6.1. Le aziende che occupano almeno cinque lavoratori,
devono tenere il pacchetto di medicazione di cui al punto 6.4.; quando il
numero dei lavoratori superi i cinquanta, le aziende devono tenere la cassetta
di pronto soccorso di cui al punto predetto.
6.6.2. Le aziende devono altresì tenere a disposizione dei
lavoratori addetti alla custodia del bestiame i mezzi di disinfezione necessari
per evitare il contagio delle malattie infettive.
6.6.3. Nelle attività concernenti il diserbamento, la
distruzione dei parassiti delle piante, dei semi e degli animali, la
distruzione dei topi o di altri animali nocivi, nonché in quelle concernenti la
prevenzione e la cura delle malattie infettive del bestiame e le disinfezioni
da eseguire nei luoghi e sugli oggetti infetti ed, in genere, nei lavori in cui
si adoperano o si producono sostanze asfissianti, tossiche, infettanti o
comunque nocive alla salute dei lavoratori, devono essere osservate le
disposizioni contenute ai punti 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. e 2.1.4..
<<Al secondo rigo del punto 6.6.1, è errato
il riferimento “al punto 6.4”
, da sostituire con “al punto 5.4”>>
6.6.1. Sono obbligate
a tenere la camera di medicazione le aziende industriali che occupano più di 5
dipendenti quando siano ubicate lontano dai posti pubblici permanenti di pronto
soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di
asfissia, di infezione o di avvelenamento.
6.6.2. Quando, a giudizio dell’organo di vigilanza, ricorrano particolari condizioni di rischio e di ubicazione, le aziende di cui al precedente punto 6.5., in luogo della cassetta di pronto soccorso, sono obbligate ad allestire la camera di medicazione.
6.6.3. Sono obbligate a tenere la camera di medicazione anche le aziende industriali che occupano più di 50 dipendenti soggetti all'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche a norma dell’articolo 40 del presente decreto.
6.6.4. La camera di medicazione, oltre a contenere i presidi sanitari previsti al punto 6.1., deve essere convenientemente aerata ed illuminata, riscaldata nella stagione fredda e fornita di un lettino con cuscino e due coperte di lana; di acqua per bere e per lavarsi; di sapone e asciugamani.
6.7.1. Nei complessi industriali, ove la distanza dei vari reparti di lavoro dal posto di pronto soccorso della azienda è tale da non garantire la necessaria tempestività delle cure, l’organo di vigilanza può prescrivere che l'azienda, oltre a disporre del posto centrale di pronto soccorso, provveda ad istituirne altri localizzati nei reparti più lontani o di più difficile accesso.
6.7.2. Detti posti di soccorso, quando le lavorazioni non presentino particolari rischi, devono essere dotati del pacchetto di medicazione. L'organo di vigilanza, in relazione al numero degli operai occupati nel reparto ed alla lontananza di questo dal posto di pronto soccorso, può prescrivere che sia tenuta, in luogo del pacchetto di medicazione, la cassetta del pronto soccorso.
6.7.3. Quando le lavorazioni eseguite nei vari reparti presentino rischi specifici, l'organo di vigilanza può altresì prescrivere che vi siano sul posto i presidi e le apparecchiature di pronto soccorso ritenuti necessari in relazione alla natura e alla pericolosità delle lavorazioni.
6.6.2. Quando, a giudizio dell’organo di vigilanza, ricorrano particolari condizioni di rischio e di ubicazione, le aziende di cui al precedente punto 6.5., in luogo della cassetta di pronto soccorso, sono obbligate ad allestire la camera di medicazione.
6.6.3. Sono obbligate a tenere la camera di medicazione anche le aziende industriali che occupano più di 50 dipendenti soggetti all'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche a norma dell’articolo 40 del presente decreto.
6.6.4. La camera di medicazione, oltre a contenere i presidi sanitari previsti al punto 6.1., deve essere convenientemente aerata ed illuminata, riscaldata nella stagione fredda e fornita di un lettino con cuscino e due coperte di lana; di acqua per bere e per lavarsi; di sapone e asciugamani.
6.7.1. Nei complessi industriali, ove la distanza dei vari reparti di lavoro dal posto di pronto soccorso della azienda è tale da non garantire la necessaria tempestività delle cure, l’organo di vigilanza può prescrivere che l'azienda, oltre a disporre del posto centrale di pronto soccorso, provveda ad istituirne altri localizzati nei reparti più lontani o di più difficile accesso.
6.7.2. Detti posti di soccorso, quando le lavorazioni non presentino particolari rischi, devono essere dotati del pacchetto di medicazione. L'organo di vigilanza, in relazione al numero degli operai occupati nel reparto ed alla lontananza di questo dal posto di pronto soccorso, può prescrivere che sia tenuta, in luogo del pacchetto di medicazione, la cassetta del pronto soccorso.
6.7.3. Quando le lavorazioni eseguite nei vari reparti presentino rischi specifici, l'organo di vigilanza può altresì prescrivere che vi siano sul posto i presidi e le apparecchiature di pronto soccorso ritenuti necessari in relazione alla natura e alla pericolosità delle lavorazioni.
6.8. Personale sanitario:
6.8.1. Nelle aziende
ove i lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria deve essere affisso
in luogo ben visibile un cartello indicante il nome, il cognome e il domicilio
od il recapito del medico a cui si può ricorrere ed eventualmente il numero del
suo telefono, oppure il posto di soccorso pubblico più vicino all'azienda.
6.8.2. Nelle aziende di cui ai punti 6.5. e 6.6., un infermiere od, in difetto, una persona pratica dei servizi di infermeria, deve essere incaricato di curare la buona conservazione dei locali, degli arredi e dei materiali destinati al pronto soccorso.
6.8.2. Nelle aziende di cui ai punti 6.5. e 6.6., un infermiere od, in difetto, una persona pratica dei servizi di infermeria, deve essere incaricato di curare la buona conservazione dei locali, degli arredi e dei materiali destinati al pronto soccorso.
7. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE
7.1. Abitazioni e dormitori:
7.1.1. Ferme restando
le disposizioni relative alle condizioni di abitabilità delle case rurali,
contenute nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è vietato di adibire ad abitazioni di
lavoratori stabili o a dormitorio di lavoratori assunti per lavori stagionali
di carattere periodico:
7.1.1.1 grotte
naturali od artificiali o costruzioni di qualunque specie le cui pareti o
coperture sono costituite in tutto od in parte dalla roccia;
7.1.1.2 capanne costruite in tutto o in parte con paglia, fieno, canne, frasche o simili, oppure anche tende od altre costruzioni di ventura.
7.1.1.2 capanne costruite in tutto o in parte con paglia, fieno, canne, frasche o simili, oppure anche tende od altre costruzioni di ventura.
7.1.2.
È fatta eccezione per i ricoveri diurni e per i soli lavori non continuativi,
né periodici che si devono eseguire in località distanti più di cinque
chilometri dal centro abitato, per il qual caso si applicano le disposizioni di
cui al punto 1.14.3..
7.1.3. È fatta pure eccezione per i ricoveri dei pastori, quando siano destinati ad essere abitati per la sola durata del pascolo e si debbano cambiare col mutare delle zone a questo di mano in mano assegnate.
7.1.3. È fatta pure eccezione per i ricoveri dei pastori, quando siano destinati ad essere abitati per la sola durata del pascolo e si debbano cambiare col mutare delle zone a questo di mano in mano assegnate.
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