ROMA – Emanata il 21 ottobre dalla Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro la circolare n. 40/2013 con cui si forniscono primi chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 e del D.M. 13 marzo 2013 su certificazione dei crediti e rilascio del Durc.
L’articolo in oggetto regolamenta quei casi in cui le imprese non avrebbero potuto ottenere Durc attestante la regolarità in quanto debitrici nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
L’articolo 13 bis al comma 5 prevede in questo caso che il Documento unico di regolarità contributiva possa essere rilasciato “in presenza di una certificazione […] che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”.
Il Durc sarà quindi rilasciato “con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, […] precisando l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del Durc medesimo”.
Si ricorda che la certificazione deve essere richiesta dal soggetto creditore tramite Piattaforma informatica e che la sussistenza del credito va dichiarata alla PA all’avvio di qualsiasi procedimento che prevede la richiesta di un DURC. In quel caso “il soggetto titolare dei crediti certificati deve comunicare gli estremi delle certificazioni di credito(amministrazione che le ha rilasciate, data di rilascio della certificazione, numero di protocollo, importo a credito disponibile, eventuale data del pagamento) e il codice attraverso il quale potrà essere verificata la certificazione nella Piattaforma informatica. Tale codice, con validità temporanea, è rilasciato al titolare del credito per consentire l’accesso alla Piattaforma informatica”.
Il DURC ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 “può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge […] Nell’ipotesi di utilizzo del Durc per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica esclusivamente la procedura di intervento sostitutivo di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010” e cioè si applica il principio dell’intervento sostituivo con cui il legislatore ha sancito che “la pubblica amministrazione, ove tenuta ad effettuare un pagamento a favore di un terzo, è obbligata previamente a garantire la copertura del debito evidenziato nel Durc”.
La Direzione ispettiva precisa infine che, anche se la suddetta disciplina rappresenta una sorta di procedura speciale, non deroga alle regole ordinarie, per cui la validità del Durc resta fissata a 120 giorni dalla data del rilascio e che “data la sostanziale permanenza della situazione debitoria nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili, gli stessi conservano tutte le facoltà inerenti il potere sanzionatorio e di riscossione coattiva previste in caso di inadempimento dei versamenti contributivi”.