giovedì 31 ottobre 2013

DLgs. 81/2008 - ALLEGATO IX



Ai fini del presente Capo, si considerano norme di buona tecnica le specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e internazionali:

  • UNI (Ente Nazionale di Unificazione);
  • CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
  • CEN (Comitato Europeo di normalizzazione);
  • CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica);
  • IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica);
  • ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione).


L’applicazione delle suddette norme è finalizzata all’individuazione delle misure di cui all’articolo 1 e dovrà tenere conto dei seguenti principi:

La scelta di una o più norme di buona tecnica deve essere indirizzata alle norme che trattano i rischi individuati.

L’adozione di norme tecniche emesse da organismi diversi, deve garantire la congruità delle misure adottate nel rispetto dei rischi individuati.


Tab. 1 Allegato IX – Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette


Un (kV)
Distanza minima consentita (m)
≤ 1
3
10
3,5
15
3,5
132
5
220
7
380
7



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