1.
Osservazioni di carattere generale
1.1 I requisiti del presente allegato si applicano allorché
esiste, per l’attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.
1.2 Eventuali disposizioni concernenti l’uso di talune
attrezzature di lavoro sono riportate nel presente allegato al fine di
consentirne l’impiego sicuro, in relazione ai loro rischi specifici.
2. Sistemi e
dispositivi di comando
2.1. I sistemi di comando devono essere sicuri ed essere
scelti tenendo conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni
prevedibili nell'ambito dell'uso progettato dell’attrezzatura.
I dispositivi di comando di un'attrezzatura di lavoro aventi
un'incidenza sulla sicurezza devono essere chiaramente visibili, individuabili
ed eventualmente contrassegnati in maniera appropriata.
I dispositivi di comando devono essere ubicati al di fuori
delle zone pericolose, eccettuati, se necessario, taluni dispositivi di
comando, quali ad es. gli arresti d emergenza, le consolle di apprendimento dei
robot, ecc, e disposti in modo che la loro manovra non possa causare rischi
supplementari. Essi non devono comportare rischi derivanti da una manovra
accidentale.
Se necessario, dal posto di comando principale l'operatore
deve essere in grado di accertarsi dell'assenza di persone nelle zone
pericolose. Se ciò non dovesse essere possibile, qualsiasi messa in moto
dell’attrezzatura di lavoro deve essere preceduta automaticamente da un
segnale d'avvertimento sonoro e/o visivo. La persona esposta deve avere il
tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla
messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.
I dispositivi di comando devono essere bloccabili, se
necessario in rapporto ai rischi di azionamento intempestivo o involontario.
I motori soggetti a variazioni di velocità che possono
essere fonte di pericolo devono essere provvisti di regolatore automatico di
velocità, tale da impedire che questa superi i limiti prestabiliti. Il
regolatore deve essere munito di un dispositivo che ne segnali il mancato
funzionamento.
2.2. La messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere
effettuata soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando
concepito a tal fine.
Lo stesso vale:
per la rimessa in moto dopo un arresto, indipendentemente
dalla sua origine,
per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di
funzionamento (ad esempio, velocità, pressione, ecc.), salvo che questa rimessa
in moto o modifica di velocità non presenti nessun pericolo per il lavoratore
esposto.
Questa disposizione non si applica quando la rimessa in moto
o la modifica delle condizioni di funzionamento risultano dalla normale
sequenza di un ciclo automatico.
2.3. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere dotata di
un dispositivo di comando che ne permetta l'arresto generale in condizioni di
sicurezza.
Ogni postazione di lavoro deve essere dotata di un
dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione dei rischi
esistenti, tutta l'attrezzatura di lavoro, oppure soltanto una parte di essa,
in modo che l'attrezzatura si trovi in condizioni di sicurezza. L'ordine di
arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini
di messa in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi
elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.
2.4. Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai
pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale,
un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di
emergenza.
3. Rischi di
rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento
3.1. Un'attrezzatura di lavoro che presenti pericoli causati
da cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi
appropriati di sicurezza, corrispondenti a tali pericoli.
3.2. Nel caso in cui esistano rischi di spaccatura o di
rottura di elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro, tali da provocare seri
pericoli per la sicurezza o la salute dei lavoratori, devono essere prese le
misure di protezione appropriate.
4. Emissioni
di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc.
4.1. Un'attrezzatura di lavoro che comporti pericoli dovuti
ad emanazioni di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polveri, fumi o
altre sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro deve
essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta e/o di estrazione vicino
alla fonte corrispondente a tali pericoli.
5. Stabilità
5.1. Qualora ciò risulti necessario ai fini della sicurezza
o della salute dei lavoratori, le attrezzature di lavoro ed i loro elementi
debbono essere resi stabili mediante fissazione o con altri mezzi.
6. Rischi
dovuti agli elementi mobili
6.1. Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro
presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi
devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano
l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che
sia possibile accedere alle zone in questione.
Le protezioni ed i sistemi protettivi:
·
devono essere di
costruzione robusta,
·
non devono provocare
rischi supplementari,
·
non devono essere
facilmente elusi o resi inefficaci,
·
devono essere situati
ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa,
·
non devono limitare più
del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro,
·
devono permettere gli
interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli
attrezzi, nonché per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso
unicamente al settore dove deve essere effettuato il lavoro e, se possibile,
senza che sia necessario smontare le protezioni o il sistema protettivo.
6.2. Quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione
non sia possibile conseguire una efficace protezione o segregazione degli
organi lavoratori e delle zone di operazione pericolose delle attrezzature di
lavoro si devono adottare altre misure per eliminare o ridurre il pericolo,
quali idonei attrezzi, alimentatori automatici, dispositivi supplementari per
l’arresto della macchina e congegni di messa in marcia a comando multiplo
simultaneo.
6.3. Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi
lavoratori, delle zone di operazione e degli altri organi pericolosi delle
attrezzature di lavoro, quando sia tecnicamente possibile e si tratti di
eliminare un rischio grave e specifico, devono essere provvisti di un
dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto e di movimento
della attrezzatura di lavoro tale che:
a) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando
l’attrezzatura di lavoro è in moto o provochi l’arresto dell’attrezzatura di
lavoro all’atto della rimozione o dell’apertura del riparo;
b) non consenta l’avviamento dell’attrezzatura di lavoro se
il riparo non è nella posizione di chiusura.
6.4. Nei casi previsti nei punti 6.2 e 6.3, quando gli
organi lavoratori non protetti o non completamente protetti possono afferrare,
trascinare o schiacciare e sono dotati di notevole inerzia, il dispositivo di
arresto dell’attrezzatura di lavoro, oltre ad avere l’organo di comando a
immediata portata delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore, deve
comprendere anche un efficace sistema di frenatura che consenta l’arresto nel
più breve tempo possibile.
6.5. Quando per effettive esigenze della lavorazione non sia
possibile proteggere o segregare in modo completo gli organi lavoratori e le
zone di operazione pericolose delle attrezzature di lavoro, la parte di organo
lavoratore o di zona di operazione non protetti deve essere limitata al minimo
indispensabile richiesto da tali esigenze e devono adottarsi misure per ridurre
al minimo il pericolo.
7.
Illuminazione
7.1. Le zone di operazione ed i punti di lavoro o di
manutenzione di un'attrezzatura di lavoro devono essere opportunamente
illuminati in funzione dei lavori da effettuare.
8.Temperature
estreme
8.1. Le parti di un'attrezzatura di lavoro a temperatura
elevata o molto bassa debbono, ove necessario, essere protette contro i rischi
di contatti o di prossimità a danno dei lavoratori.
9.
Segnalazioni, indicazioni.
9.1. I dispositivi di allarme dell'attrezzatura di lavoro
devono essere ben visibili e le relative segnalazioni comprensibili senza
possibilità di errore.
9.2. L'attrezzatura di lavoro deve recare gli
avvertimenti e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei
lavoratori.
9.3. Gli strumenti indicatori, quali manometri, termometri,
pirometri, indicatori di livello devono essere collocati e mantenuti in modo
che le loro indicazioni siano chiaramente visibili al personale addetto
all’impianto o all’apparecchio.
9.4. Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare
l’indicazione della tensione, dell’intensità e del tipo di corrente e delle
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l’uso.
9.5. Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento di
trasmissioni inseribili senza arrestare il motore che comanda la trasmissione
principale devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto.
10.
Vibrazioni
10.1. Le attrezzature di lavoro devono essere costruite,
installate e mantenute in modo da evitare scuotimenti o vibrazioni che possano
pregiudicare la loro stabilità, la resistenza dei loro elementi e la stabilità
degli edifici.
10.2. Qualora lo scuotimento o la vibrazione siano inerenti
ad una specifica funzione tecnologica dell’attrezzatura di lavoro, devono
adottarsi le necessarie misure o cautele affinché ciò non sia di pregiudizio
alla stabilità degli edifici od arrechi danno alle persone.
11.
Manutenzione, riparazione, regolazione ecc.
11.1. Le operazioni di manutenzione devono poter essere
effettuate quando l'attrezzatura di lavoro è ferma. Se ciò non è possibile,
misure di protezione appropriate devono poter essere prese per l'esecuzione di
queste operazioni oppure esse devono poter essere effettuate al di fuori delle
zone pericolose.
Per ciascuna attrezzatura di lavoro per la quale sia fornito
un libretto di manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo
libretto.
11.2. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere munita di
dispositivi chiaramente identificabili che consentano di isolarla da ciascuna
delle sue fonti di energia.
Il ripristino dell'alimentazione deve essere possibile solo
in assenza di pericolo per i lavoratori interessati.
11.3. Per effettuare le operazioni di produzione, di
regolazione e di manutenzione delle attrezzature di lavoro, i lavoratori devono
poter accedere in condizioni di sicurezza a tutte le zone interessate.
11.4. Le attrezzature di lavoro che per le operazioni di caricamento,
registrazione, cambio di pezzi, pulizia, riparazione e manutenzione, richiedono
che il lavoratore si introduca in esse o sporga qualche parte del corpo fra
organi che possono entrare in movimento, devono essere provviste di
dispositivi, che assicurino in modo assoluto la posizione di fermo
dell’attrezzatura di lavoro e dei suoi organi durante l’esecuzione di dette
operazioni. Devono altresì adottarsi le necessarie misure e cautele affinché
l’attrezzatura di lavoro o le sue parti non siano messe in moto da altri.
12. Incendio
ed esplosione
12.1. Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere adatte
a proteggere i lavoratori contro i rischi d'incendio o di surriscaldamento
dell'attrezzatura stessa.
12.2. Tutte le attrezzature di lavoro devono essere adatte a
prevenire i rischi di esplosione dell'attrezzatura stessa e delle sostanze
prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro.
1
Prescrizioni applicabili alle attrezzature in pressione
1.1 Le attrezzature, insiemi ed impianti sottoposti a
pressione di liquidi, gas, vapori, e loro miscele, devono essere progettati e
costruiti in conformità ai requisiti di resistenza e idoneità all’uso stabiliti
dalle disposizioni vigenti in materia, valutando in particolare i rischi dovuti
alla pressione ed alla temperatura del fluido nei riguardi della resistenza del
materiale della attrezzatura e dell’ambiente circostante alla attrezzatura
stessa
2 Prescrizioni
applicabili ad attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no.
2.1 Le attrezzature di lavoro con lavoratore/i a bordo
devono essere strutturate in modo tale da ridurre i rischi per il lavoratore/i
durante lo spostamento.
Deve essere previsto anche il rischio che il lavoratore
venga a contatto con le ruote o i cingoli o vi finisca intrappolato.
2.2 Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di
trasmissione d’energia accoppiabili tra un’attrezzatura di lavoro mobile e i
suoi accessori e/o traini possa provocare rischi specifici, questa attrezzatura
di lavoro deve essere realizzata in modo tale da impedire il bloccaggio degli
elementi di trasmissione d’energia.
Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito,
dovrà essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze
pregiudizievoli per i lavoratori.
2.3 Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili
tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi
strisciando al suolo, deve essere possibile il loro fissaggio.
2.4 Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore/i a
bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi
derivanti da un ribaltamento dell’attrezzatura di lavoro:
mediante una struttura di protezione che impedisca
all’attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro,
ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio
sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora
il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
ovvero mediante qualsiasi altro dispositivo di portata
equivalente.
Queste strutture di protezione possono essere integrate
all’attrezzatura di lavoro.
Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se
l’attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d’uso, oppure
se l’attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi
ribaltamento della stessa.
Se sussiste il pericolo che in caso di ribaltamento, il
lavoratore o i lavoratori trasportati rimangano schiacciati tra parti dell’attrezzatura
di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione.
2.5 I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più
lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi
di ribaltamento, ad esempio,
istallando una cabina per il conducente,
mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del
carrello elevatore,
mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare,
in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il
suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a
bordo,
mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i
lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di
ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti
del carrello stesso
2.6 Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui
spostamento può comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti
condizioni:
esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la
messa in moto non autorizzata;
esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che
consentano di ridurre al minimo le conseguenze di un’eventuale collisione in
caso di movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti su
rotaia;
esse devono essere dotate di un dispositivo che consenta la
frenatura e l’arresto; qualora considerazioni di sicurezza l’impongano, un
dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici deve
consentire la frenatura e l’arresto in caso di guasto del dispositivo
principale;
quando il campo di visione diretto del conducente è
insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di
dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità;
le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso
notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione
adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;
le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a
causa dei loro traini e/o carichi, un rischio di incendio suscettibile di
mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati
dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad una
distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;
le attrezzature di lavoro telecomandate devono arrestarsi
automaticamente se escono dal campo di controllo;
le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in
condizioni normali, possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei
lavoratori, devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali
rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per controllare il
rischio di urto.
2.7 Al termine delle linee di trasporto su binari, sia in
pendenza che orizzontali, devono essere predisposti mezzi o adottate misure per
evitare danni alle persone derivanti da eventuali fughe o fuoruscite dei
veicoli.
2.8 I dispositivi che collegano fra loro i mezzi di
trasporto devono essere costruiti in modo da rendere possibile di effettuare con
sicurezza le manovre di attacco e di distacco e da garantire la stabilità del
collegamento.
E' vietato procedere, durante il moto, all'attacco e al
distacco dei mezzi di trasporto, a meno che questi non siano provvisti di
dispositivi che rendano la manovra non pericolosa e che il personale addetto
sia esperto.
2.9 I mezzi di trasporto azionati da motori elettrici devono
avere la maniglia dell'interruttore principale asportabile o bloccabile, oppure
gli apparati di comando sistemati in cabina o armadio chiudibili a chiave.
I conducenti di detti mezzi, alla cessazione del servizio,
devono asportare o bloccare la maniglia dell'interruttore o chiudere a chiave
la cabina.
2.10 I piani inclinati con rotaie devono essere provvisti,
all'inizio del percorso in pendenza alla stazione superiore, di dispositivi
automatici di sbarramento per impedire la fuga di vagonetti o di convogli
liberi.
Alla stazione o al limite inferiore e lungo lo stesso
percorso del piano inclinato, in relazione alle condizioni di impianto devono
essere predisposte nicchie di rifugio per il personale.
Deve essere vietato alle persone di percorrere i piani
inclinati durante il funzionamento, a meno che il piano stesso non comprenda ai
lati dei binari, passaggi aventi larghezza e sistemazioni tali da permettere il
transito pedonale senza pericolo.
2.11 I piani inclinati devono essere provvisti di
dispositivo di sicurezza atto a provocare il pronto arresto dei carrelli o dei
convogli in caso di rottura o di allentamento degli organi di trazione, quando
ciò sia necessario in relazione alla lunghezza, alla pendenza del percorso,
alla velocità di esercizio o ad altre particolari condizioni di impianto, e
comunque quando siano usati, anche saltuariamente, per il trasporto delle
persone.
Quando per ragioni tecniche connesse con le particolarità
dell'impianto o del suo esercizio, non sia possibile adottare il dispositivo di
cui al primo comma, gli organi di trazione e di attacco dei carrelli devono
presentare un coefficiente di sicurezza, almeno uguale a otto; in tal caso è
vietato l'uso dei piani inclinati per il trasporto delle persone.
In ogni caso, gli organi di trazione e di attacco, come pure
i dispositivi di sicurezza devono essere sottoposti a verifica mensile.
2.12 I serbatoi del carburante liquido e le bombole dei gas
compressi destinati all'azionamento dei veicoli devono essere sistemati in modo
sicuro e protetti contro le sorgenti di calore e contro gli urti.
2.13 I mezzi di trasporto meccanici, se per determinati
tratti di percorso sono mossi direttamente dai lavoratori, devono essere
provvisti di adatti elementi di presa che rendano la manovra sicura.
2.14 I veicoli nei quali lo scarico si effettua mediante
ribaltamento devono essere provvisti di dispositivi che impediscano il ribaltamento
accidentale e che consentano di eseguire la manovra in modo sicuro.
2.15 All'esterno delle fronti di partenza e di arrivo dei
vagonetti alle stazioni delle teleferiche devono essere applicati solidi ripari
a grigliato metallico atti a trattenere una persona in caso di caduta. Tali
ripari devono essere disposti a non oltre m. 0,50 sotto il margine del piano di
manovra e sporgere da questo per almeno m. 2.
2.16 Le teleferiche dai cui posti di manovra non sia
possibile controllare tutto il percorso devono avere in ogni stazione o posto
di carico e scarico, un dispositivo che consenta la trasmissione dei segnali
per le manovre dalla stazione principale.
3
Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento,
al trasporto o all’immagazzinamento di carichi.
3.1 Prescrizioni generali
3.1.1 Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di
carichi installate stabilmente devono essere costruite in modo da assicurare
la solidità e la stabilità durante l’uso tenendo in considerazione innanzi
tutto i carichi da sollevare e le sollecitazioni che agiscono sui punti di
sospensione o di ancoraggio alle strutture.
3.1.2 Per le gru a ponte ed apparecchi assimilabili la
freccia massima di deformazione elastica, sotto il carico di prova, deve
risultare contenuto nei limiti di seguito indicati:
- per
travi ad anima piena laminate con argani per azionamento meccanico: f £ 1/750 luce;
- per
travi ad anima piena, composite, con argani ad azionamento meccanico con
velocità di manovra £ 25 m/min: f £ 1/750 luce;
- per
travi ad anima piena, composite, con argani ad azionamento meccanico con
velocità di manovra > 25 m/min: f £ 1/1000 luce;
- per
travi a struttura reticolare: f £ 1/1000 luce.
Nel caso di travi a mensola si considera una luce teorica
pari alla lunghezza della mensola; nel caso di travi con aggetto (e simili) si
assume come luce teorica la lunghezza complessiva somma dell’aggetto e della
distanza tra i due punti di appoggio più vicini all’aggetto: la distanza
maggiore tra la trave in flessa e la linea retta passante per le due estremità
della trave rappresenterà la freccia da rilevare che dovrà risultare compresa nei
limiti precedentemente indicati.
Il carico di prova deve corrispondere a quello dichiarato
dal costruttore, per le diverse condizioni di impiego, aumentate del:
- 25%
per le autogrù;
- 20%
per le gru a torre ed apparecchi assimilabili;
- 10%
per tutti gli altri apparecchi.
Il carico di prova deve essere staticamente applicato per un
tempo di 15 min.
3.1 3 Le macchine adibite al sollevamento di carichi,
escluse quelle azionate a mano, devono recare un’indicazione chiaramente
visibile del loro carico nominale e, all’occorrenza, una targa di carico
indicante il carico nominale di ogni singola configurazione della macchina.
Gli accessori di sollevamento devono essere marcati in modo
da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un’utilizzazione
sicura.
I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto
devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata
massima ammissibile.
Se l’attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento
di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo
visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.
3.1.4 Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di
carichi installate stabilmente devono essere disposte in modo tale da ridurre
il rischio che i carichi:
a) urtino le persone,
b) in modo involontario derivino pericolosamente o
precipitino in caduta libera, ovvero
c) siano sganciati involontariamente.
3.1.5 I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere
provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la
posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini della
sicurezza, a consentire la gradualità dell’arresto.
Il presente punto non si applica ai mezzi azionati a mano
per i quali, in relazione alle dimensioni, struttura, portata, velocità e
condizioni di uso, la mancanza del freno non costituisca causa di pericolo.
3.1.6 Nei casi in cui l’interruzione dell’energia di
azionamento può comportare pericoli per le persone, i mezzi di sollevamento
devono essere provvisti di dispositivi che provochino l’arresto automatico sia
del mezzo che del carico.
In ogni caso l’arresto deve essere graduale onde evitare
eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilità
del carico.
3.1.7 I mezzi di sollevamento e di trasporto quando
ricorrano specifiche condizioni di pericolo devono essere provvisti di
appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento,
nonché di illuminazione del campo di manovra.
3.1.8 Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di
trasporto per trazione, provvisti di tamburi di avvolgimento e di pulegge di
frizione, come pure di apparecchi di sollevamento a vite, devono essere muniti
di dispositivi che impediscano:
a) l’avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la
rotazione della vite, oltre le posizioni limite prestabilite ai fini della
sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni d’uso dell’apparecchio
(dispositivo di arresto automatico di fine corsa);
b) la fuoruscita delle funi o catene dalla sede dei tamburi
e delle pulegge durante il normale funzionamento.
Sono esclusi dall’applicazione della disposizione di cui
alla lettera a) i piccoli apparecchi per i quali in relazione alle loro
dimensioni, potenza, velocità e condizioni di uso, la mancanza dei dispositivi
di arresto automatico di fine corsa non costituisca causa di pericolo.
3.1.9 I tamburi e le pulegge degli apparecchi ed impianti
indicati al punto 2.1.8 devono avere le sedi delle funi e delle catene atte,
per dimensioni e profilo, a permettere il libero e normale avvolgimento delle
stesse funi o catene in modo da evitare accavallamenti o sollecitazioni
anormali.
Quando per particolari esigenze vengono usati tamburi o
pulegge in condizioni diverse da quelle previste dal comma precedente, devono
essere impiegate funi o catene aventi dimensioni e resistenza adeguate alla
maggiore sollecitazione a cui possono essere sottoposte
3.1.10 I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi ed
impianti indicati nel punto 2.7 sui quali si avvolgono funi metalliche, salvo
quanto previsto da disposizioni speciali, devono avere un diametro non
inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili
elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere
inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte.
3.1.11 Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi
di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai
regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo
massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi
metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene.
3.1.12 Gli attacchi delle funi e delle catene devono essere
eseguiti in modo da evitare sollecitazioni pericolose, nonché impiglianti o
accavallamenti.
Le estremità libere delle funi, sia metalliche, sia composte
di fibre, devono essere provviste di piombatura o legatura o morsettatura, allo
scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.
3.1.13 I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di
sollevamento e di trasporto devono:
a) potersi raggiungere senza pericolo;
b) essere costruiti o difesi in modo da consentire
l’esecuzione delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza;
c) permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di
azione del mezzo.
3.1.14 Gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di
trasporto devono essere collocati in posizione tale che il loro azionamento
risulti agevole e portare la chiara indicazione delle manovre a cui servono.
Gli stessi organi devono essere conformati, protetti o
disposti in modo da impedire la messa in moto accidentale.
3.1.16 Le modalità di impiego degli apparecchi di
sollevamento e di trasporto ed i segnali prestabiliti per l’esecuzione delle
manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili.
3.2 Gru, argani, paranchi
e simili
3.2.1 I piani di posa delle rotaie di scorrimento delle gru
a ponte utilizzabili per l’accesso al carro ponte e per altre esigenze di
carattere straordinario relative all’esercizio delle gru medesime devono essere
agevolmente percorribili e provvisti di solido corrimano posto ad altezza di
circa un metro dagli stessi piani e ad una distanza orizzontale non minore di 50 centimetri dalla
sagoma di ingombro del carro ponte.
Detti piani devono avere una larghezza di almeno 60 centimetri oltre
la sagoma di ingombro della gru.
3.2.2 Le gru a ponte, le gru a portale e gli altri mezzi di
sollevamento-trasporto, scorrenti su rotaie devono essere provvisti alle
estremità di corsa, sia dei ponti che dei loro carrelli, di tamponi di arresto
o respingenti adeguati per resistenza ed azione ammortizzante alla velocità ed
alla massa del mezzo mobile ed aventi altezza non inferiore ai 6/10 del
diametro delle ruote.
3.2.3 Gli apparecchi di sollevamento-trasporto scorrenti su
rotaie, oltre ai mezzi di arresto indicati nel punto 2.16, devono essere
provvisti di dispositivo agente sull’apparato motore per l’arresto automatico
del carro alle estremità della sua corsa.
3.2.4 Gli elevatori azionati a motore devono essere
costruiti in modo da funzionare a motore innestato anche nella discesa
3.3 Prescrizioni specifiche per attrezzature destinate ad
essere usare durante l’esecuzione di lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura,
in cemento armato, in metallo, in legno e in altri materiali, comprese le linee
e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche,
marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.
3.3.1 Elevatori montati su impalcature di ponteggi
I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di
sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere rafforzati e
controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori
sollecitazioni a cui sono sottoposti.
Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati
direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed
in ogni caso non minore di due.
I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli
argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante staffe con
bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve essere provveduto
per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti quando gli argani
sono installati a terra.
Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente
ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla parte
inferiore del tamburo.
3.3.2 - Argani - Salita e discesa dei carichi nei cantieri
Gli argani a motore devono essere muniti di dispositivi di
extra corsa superiore; è vietata la manovra degli interruttori elettrici
mediante funi o tiranti di ogni genere.
Gli argani o verricelli azionati a mano per altezze
superiori a 5 metri
devono essere muniti di dispositivo che impedisca la libera discesa del carico.
Le funi e le catene degli argani a motore devono essere
calcolate per un carico di sicurezza non minore di 8.
3.3.3 - Trasporti con vagonetti su guide - Il binario di
corsa dei vagonetti deve essere posato su terreno o altro piano resistente e
mantenuto in buono stato per tutta la durata dei lavori.
Le rotaie debbono risultare saldamente assicurate alle
traversine; le piattaforme girevoli devono essere provviste di dispositivo di
blocco.
I binari debbono essere posati in modo da lasciare un franco
libero di almeno 70
centimetri oltre la sagoma di ingombro dei veicoli.
Le passerelle o le andatoie destinate al transito dei
veicoli devono lasciare un uguale franco, avere il piano di posa dei binari
costituito da tavole accostate ed essere provviste di normali parapetti nonché
di tavole fermapiede.
Nelle passerelle od andatoie lunghe, qualora il franco sia
limitato ad un sol lato, devono essere realizzate delle piazzole di rifugio ad
opportuni intervalli lungo l'altro lato.
Deve essere vietato ai lavoratori salire sui vagonetti
spinti a mano.
3.3.4 - Pendenza dei binari - E' fatto divieto di disporre
in pendenza il binario adducente alle scariche delle materie scavate o
demolite.
Quando per esigenze tecniche o per condizioni topografiche
non sia possibile evitare la posa del binario in pendenza, l'ultimo tratto deve
essere in contropendenza.
Alle estremità del binario deve essere disposto un arresto
di sicuro affidamento per la trattenuta del vagonetto.
3.3.5 - Transito e attraversamento sui piani inclinati - E'
vietato il transito lungo i tratti di binario in pendenza quando i vagonetti
sono in movimento.
Tale divieto deve essere espresso mediante avvisi posti alle
due estremità del percorso in pendenza.
Quando si renda necessario un attraversamento, davanti a
ciascuno sbocco e parallelamente alle rotaie si devono applicare barriere con
la parte centrale mobile di lunghezza pari almeno a tre volte la larghezza
dell'attraversamento.
3.4 Elevatori e
trasportatori a piani mobili, a tazze, a coclea, a nastro e simili
3.4.1 I trasportatori verticali a piani mobili e quelli a
tazza e simili devono essere sistemati entro vani o condotti chiusi, muniti
delle sole aperture necessarie per il carico e lo scarico.
3.4.2 Presso ogni posto di carico e scarico dei
trasportatori verticali a piani mobili deve essere predisposto un dispositivo
per il rapido arresto dell’apparecchio.
3.4.3 I trasportatori verticali a piani mobili, quelli a
tazza e simili ed i trasportatori a nastro e simili aventi tratti del percorso
in pendenza, devono essere provvisti di un dispositivo automatico per l’arresto
dell’apparecchio quando per l’interruzione improvvisa della forza motrice si
possa verificare la marcia in senso inverso al normale funzionamento.
3.4.4 I condotti dei trasportatori a coclea devono essere
provvisti di copertura e le loro aperture di carico e scarico devono essere
efficacemente protette.
3.4.5 Le aperture per il carico e lo scarico dei
trasportatori in genere devono essere protette contro la caduta delle persone o
contro il contatto con organi pericolosi in moto.
3.4.6. Le aperture di carico dei piani inclinati (scivoli)
devono essere circondate da parapetti alti almeno un metro, ad eccezione del
tratto strettamente necessario per l’introduzione del carico, purché il ciglio
superiore di inizio del piano inclinato si trovi ad una altezza di almeno cm. 50
dal piano del pavimento. Gli stessi piani devono essere provvisti di difese
laterali per evitare la fuoruscita del carico in movimento e di difese
frontali terminali per evitare la caduta del carico.
3.4.7 Lo spazio sottostante ai trasportatori orizzontali o
inclinati deve essere reso inaccessibile, quando la natura del materiale
trasportato ed il tipo del trasportatore possono costituire pericoli per caduta
di materiali o per rottura degli organi di sospensione, a meno che non siano
adottate altre misure contro detti pericoli.
4
Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di
persone e di persone e cose.
4.1 Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di
persone devono essere di natura tale:
a) da evitare i rischi di caduta dall’abitacolo, se esiste,
per mezzo di dispositivi appropriati;
b) da evitare per l’utilizzatore qualsiasi rischio di caduta
fuori dell’abitacolo, se esiste;
c) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di
intrappolamento oppure di urto dell’utilizzatore, in particolare i rischi
dovuti a collisione accidentale;
d) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di
incidente nell’abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere
liberati.
Qualora, per ragioni inerenti al cantiere e al dislivello da
superare, i rischi di cui alla precedente lettera a) non possano essere evitati
per mezzo di un dispositivo particolare, dovrà essere installato un cavo con
coefficiente di sicurezza rinforzato e il suo buono stato dovrà essere
verificato ad ogni giornata di lavoro.
4.2 - Ponti su ruote a
torre e sviluppabili a forbice
4.2.1 I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da
resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui
possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in
modo che non possano essere ribaltati.
Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare
livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito
con tavoloni o altro mezzo equivalente.
Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente
bloccate con cunei dalle due parti.
I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione
almeno ogni due piani.
La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata
con livello o con pendolino.
I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per
l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture.
I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee
elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano
lavoratori o sovraccarichi.
4.3 - Scale aeree su
carro
4.3.1 Il carro della scala aerea deve essere sistemato su
base non cedevole, orizzontale, ed in modo che il piano di simmetria della
scala sia verticale e controllabile mediante pendolino applicato sul lato
posteriore del carro stesso.
Le scale aeree non possono essere adoperate con pendenze
minori di 60° né maggiori di 80° sull'orizzontale; la pendenza deve essere
controllata mediante dispositivo a pendolo annesso al primo tratto della scala.
I pezzi delle scale a tronchi distaccati, che compongono la
volata, devono portare un numero progressivo nell'ordine di montaggio.
Prima che la scala sia montata, alle ruote devono essere
applicate robuste calzatoie doppie per ogni ruota, sagomate e collegate con
catenelle o tiranti.
4.3.2 Qualunque operazione di spostamento e di messa a punto
deve essere eseguita a scala scarica.
Durante la salita devono essere evitate scosse ed urti; il
lavoratore ed eventuali carichi in ogni caso non superiori a 20 chilogrammi a
pieno sviluppo della scala, devono gravare sulla linea mediana della stessa.
E' vietato ogni sforzo di trazione da parte di chi lavora in
cima alla scala, la quale non deve poggiare con la estremità superiore a
strutture fisse.
Quando sia necessario spostare una scala aerea in prossimità
di linee elettriche, si deve evitare ogni possibilità di contatto, abbassando
opportunamente la volata della scala.
4.4 - Ponti sospesi e
loro caratteristiche
4.4.1 Sui ponti sospesi leggeri, che hanno una fune di
sospensione ed un argano di manovra per ciascuna estremità, non devono gravare
sovraccarichi, compreso il peso dei lavoratori, superiori a 100 chilogrammi per
metro lineare di sviluppo.
Essi non devono avere larghezza superiore a m. 1.
Detti ponti, sui quali non è consentita la contemporanea
presenza di più di due persone, devono essere usati soltanto per lavori di
rifinitura, di manutenzione, o altri lavori di limitata entità.
I ponti pesanti che hanno quattro funi di sospensione per
ogni unità (ponte singolo) e quattro argani di manovra non devono avere
larghezze maggiori di metri 1,50.
Detti ponti possono essere collegati e formare ponti
continui purché le unità di ponte siano allo stesso livello.
Su ciascuna unità di ponti pesanti non è consentita la
contemporanea presenza di persone in numero superiore a quello indicato nelle
targhette prescritte dal successivo art. 42.
Gli argani di ogni unità di ponte devono essere dello stesso
tipo e della stessa portata.
4.4.2 L'unità di ponte deve essere costituita da due telai
metallici, che sono collegati da correnti sostenenti i traversi, sui quali
viene fissato il tavolame.
I due telai devono essere montati con distanza di non più di
tre metri; i correnti devono avere un franco a sbalzo, oltre ciascun telaio, di
50 centimetri
e devono essere muniti di sicuro sistema di trattenuta contro il pericolo di
sfilamento dai telai.
Il piano di calpestio deve essere costituito da tavole di
spessore non inferiore a 4
centimetri , bene accostate fra loro ed assicurate contro
eventuali spostamenti. Il legname impiegato nel ponte deve essere a fibre
longitudinali dirette e parallele, privo di nodi.
Gli elementi in legno possono essere sostituiti da elementi
metallici di resistenza non minore.
Il collegamento di più unità di ponti pesanti deve essere
effettuato rendendo direttamente connesse fra di loro le unità contigue, senza
inserzione di passerelle tra l'una e l'altra.
I bulloni usati nel montaggio devono essere assicurati con
rondelle elastiche e con contro-dadi.
4.4.3 Sui lati prospicienti il vuoto, il ponte deve essere
munito di normali parapetti e tavola fermapiede. Il corrente superiore del
parapetto esterno dei ponti leggeri deve essere formato con tubo di ferro di 4 centimetri di diametro;
gli altri correnti possono essere di legno; le distanze libere verticali fra la
tavola fermapiede ed il corrente intermedio e tra questo ed il superiore non
devono essere maggiori di 30
centimetri .
Gli elementi costituenti il parapetto devono essere
assicurati solidamente alla parte interna dei ritti estremi del ponte in
corrispondenza degli argani.
I ponti leggeri devono avere il parapetto anche nel lato
prospiciente la costruzione.
Sull'intavolato dei ponti pesanti deve essere applicata
lungo il lato prospiciente la costruzione e privo di parapetto una sponda di
arresto al piede di altezza non inferiore a 5 centimetri .
4.4.4 Gli argani devono essere rigidamente connessi con i
telai di sospensione. Essi devono essere a discesa autofrenante e forniti di
dispositivo di arresto.
Il tamburo di avvolgimento della fune deve essere di acciaio
ed avere le flangie laterali di diametro tale da lasciare, a fune completamente
avvolta, un franco pari a due diametri della fune.
Il diametro del tamburo deve essere non inferiore a 12 volte
il diametro della fune.
Le parti dell'argano, soggette a sollecitazioni dinamiche,
devono avere un grado di sicurezza non minore di otto.
Su ciascun argano deve essere fissata in posizione visibile
una targhetta metallica indicante il carico massimo utile ed il numero delle
persone ammissibili riferite all'argano stesso. La targhetta deve anche
indicare la casa costruttrice, l'anno di costruzione ed il numero di matricola.
4.4.5 Le funi devono essere di tipo flessibile, formate con
fili di acciaio al crogiuolo, con un carico di rottura non minore di 120 e non
maggiore di 160 kg .
per mm² e devono essere calcolate per un coefficiente di sicurezza non minore
di 10.
Le funi ed i fili elementari devono essere protetti contro
gli agenti corrosivi esterni mediante ingrassatura.
L'attacco al tamburo dell'argano deve essere ottenuto con
piombatura a bicchiere o in altro modo che offra eguale garanzia contro lo
sfilamento.
L'attacco alla trave di sostegno deve essere ottenuto
mediante chiusura del capo della fune piegato ad occhiello con impalmatura, o
con non meno di tre morsetti a bulloni; nell'occhiello deve essere inserita
apposita redancia per ripartire la pressione sul gancio o anello di
sospensione.
4.4.6 Le travi di sostegno devono essere in profilati di
acciaio e calcolate, per ogni specifica installazione, con un coefficiente di
sicurezza non minore di 6.
Le travi di sostegno, che devono poggiare su strutture e
materiali resistenti, devono avere un prolungamento verso l'interno
dell'edificio non minore del doppio della sporgenza libera e devono essere
saldamente ancorate ad elementi di resistenza accertata, provvedendosi ad una
sufficiente distribuzione degli sforzi e ad impedire qualsiasi spostamento. Non
è ammesso l'ancoraggio con pesi.
Gli anelli o ganci di collegamento della fune alla trave di
sostegno devono avere un coefficiente di sicurezza non inferiore a 6 ed essere
assicurati contro lo scivolamento lungo la trave stessa verso l'esterno.
4.4.7 - L'accesso e l'uscita dal ponte devono avvenire, a
seconda delle varie condizioni di impiego, da punti e con mezzi tali da rendere
sicuri il passaggio e la manovra.
Nel caso di ponti pesanti ad unità collegate, si può fare
uso di scale a mano, sempre che sia stato assicurato l'ancoraggio del ponte e
della scala.
4.4.8 Ad ogni livello di lavoro, i ponti sospesi devono
essere ancorati a parti stabili della costruzione.
La distanza del tavolato dei ponti pesanti dalla parete
della costruzione non deve superare 10 centimetri .
Ove per esigenze della costruzione tale distanza non possa
essere rispettata, i vuoti risultanti devono essere protetti fino alla distanza
massima prevista dal comma precedente.
I ponti sospesi non devono essere usati in nessun caso come
apparecchi di sollevamento e su di essi non devono essere installati apparecchi
del genere.
Nei ponti leggeri il punto di attacco delle funi di
sospensione ai ponti stessi deve essere situato ad altezza non inferiore a
metri 1,50 dal piano di calpestio.
4.4.9 - Manovra dei ponti - Prima di procedere al
sollevamento o all'abbassamento del ponte, deve essere accertato che non
esistano ostacoli al movimento e che non vi siano sovraccarichi di materiali.
Durante la manovra degli argani devono rimanere avvolte sul
tamburo almeno due spire di fune.
La manovra deve essere simultanea sui due argani nei ponti
leggeri; nei ponti pesanti la manovra deve essere simultanea sui due argani di
una estremità dell'unità di ponte, procedendo per le coppie di argani
successive con spostamenti che non determinano sull'impalcato pendenze
superiori al 10 per cento.
4.4.10 La manutenzione e l'efficienza del ponte, la
lubrificazione delle funi e degli argani devono essere costantemente curate.
Le funi non devono essere più usate quando su un tratto di
fune lungo quattro volte il passo dell'elica del filo elementare nel trefolo il
numero dei fili rotti apparenti sia superiore al 10 per cento dei fili
costituenti la fune.
4.5 Ascensori e
montacarichi.
4.5.0. Le disposizioni della presente sezione si applicano
agli ascensori e montacarichi comunque azionati non soggetti a disposizioni
speciali.
4.5.1 - Difesa del vano.
Gli spazi ed i vani nei quali si muovono le cabine o le
piattaforme degli ascensori e dei montacarichi devono essere segregati mediante
solide difese per tutte le parti che distano dagli organi mobili meno di 70 centimetri .
Dette difese devono avere un'altezza minima di m.1,70 a
partire dal piano di calpestio dei ripiani e rispettivamente dal ciglio dei
gradini ed essere costituite da pareti cieche o da traforati metallici, le cui
maglie non abbiano ampiezza superiore ad un centimetro, quando le parti mobili
distino meno di 4
centimetri , e non superiore a 3 centimetri quando le
parti mobili distino 4 o più centimetri.
Se il contrappeso non è sistemato nello stesso vano nel
quale si muove la cabina, il vano o lo spazio in cui esso si muove deve essere
protetto in conformità alle disposizioni dei commi precedenti.
4.5.2 Accessi al vano.
Gli accessi al vano degli ascensori e dei montacarichi
devono essere provvisti di porte apribili verso l'esterno o a scorrimento lungo
le pareti, di altezza minima di m. 1,80 quando la cabina è accessibile alle
persone, e comunque eguale all'altezza dell'apertura del vano quando questa è
inferiore a m. 1,80.
Dette porte devono essere costituite da pareti cieche o da
griglie o traforati metallici con maglie di larghezza non superiore ad un
centimetro se la cabina è sprovvista di porta, non superiore a 3 centimetri se la
cabina è munita di una propria porta e la distanza della soglia della cabina
dalla porta al vano non è inferiore a 5 centimetri .
Sono ammesse porte del tipo flessibile, purché tra le aste
costituenti le porte stesse non si abbiano luci di larghezza superiore a 12 millimetri .
<< Nota : è stato ripetuto due volte
il punto 4.5.2 ed occorrerebbe modificare tutti i punti successivi, come anche
confermato dai richiami del punto 4.5.3, tra cui un riferimento a se
stesso.>>
4.5.2 Porte di accesso al vano.
Le porte di accesso al vano di cui all'articolo precedente
devono essere munite di un dispositivo che ne impedisca l'apertura, quando la
cabina non si trova al piano corrispondente, e che non consenta il movimento
della cabina se tutte le porte non sono chiuse.
Il dispositivo di cui al precedente comma non è richiesto
per i montacarichi azionati a mano, a condizione che siano adottate altre
idonee misure di sicurezza.
4.5.3 Installazioni particolari.
Le protezioni ed i dispositivi di cui ai punti 4.5.1, 4.5.2
e 4.5.3, non sono richiesti quando la corsa della cabina o della piattaforma
non supera i m.2 e l'insieme dell'impianto non presenta pericoli di
schiacciamento, di cesoiamento o di caduta nel vano.
4.5.4 Pareti e porte della cabina.
Le cabine degli ascensori e dei montacarichi per trasporto
di cose accompagnate da persone devono avere pareti di altezza non minore di
m.1,80 e porte apribili verso l'interno od a scorrimento lungo le pareti di
altezza non minore a m. 1,80.
Le pareti e le porte della cabina devono essere cieche o
avere aperture di larghezza non superiore a 10 millimetri .
Le porte possono essere del tipo flessibile ed in tal caso
non devono presentare fra le aste costituenti le porte stesse luci di larghezza
superiore a 12
millimetri .
Le porte o le chiusure di cui ai comma precedenti possono
essere omesse quando il vano entro il quale si muove la cabina o la piattaforma
è limitato per tutta la corsa da difese continue, costituite da pareti cieche o
da reti o da traforati metallici le cui maglie non abbiano una apertura
superiore a un centimetro, purché queste difese non presentino sporgenze
pericolose e non siano distanti più di 4 centimetri dalla
soglia della cabina o della piattaforma. In tal caso deve essere assicurata la
stabilità del carico.
Per i montacarichi per il trasporto di sole cose è
sufficiente che le cabine o piattaforme abbiano chiusure o dispositivi atti ad
impedire la fuoriuscita o la sporgenza del carico.
4.5.5 Spazi liberi al fondo ed alla sommità del vano.
Quando il vano di corsa degli ascensori e dei montacarichi
supera m² 0,25 di sezione deve esistere uno spazio libero di almeno 50 centimetri di
altezza tra il fondo del vano stesso e la parte più sporgente sottostante alla
cabina. Arresti fissi devono essere predisposti al fine di garantire che, in
ogni caso, la cabina non scenda al di sotto di tale limite.
Uno spazio libero minimo pure dell'altezza di cm.50, deve
essere garantito, con mezzi analoghi, al disopra del tetto della cabina nel suo
più alto livello di corsa.
4.5.6 Posizione dei comandi.
I montacarichi per trasporto di sole merci devono avere i
comandi di manovra posti all'esterno del vano di corsa ed in posizione tale da
non poter essere azionati da persona che si trovi in cabina.
4.5.7 Apparecchi paracadute.
Gli ascensori ed i montacarichi per trasporto cose
accompagnate da persone ed i montacarichi per trasporto di sole cose con cabina
accessibile per le operazioni di carico e scarico, nonché i montacarichi con
cabina non accessibile per le operazioni di carico e scarico purché di portata
non inferiore ai 100
chilogrammi , quando la cabina sia sospesa a funi od a
catene e quando la corsa della stessa sia superiore a m. 4, devono essere
provvisti di un apparecchio paracadute atto ad impedire la caduta della cabina
in caso di rottura delle funi o delle catene di sospensione.
Per montacarichi con cabina non accessibile l'apparecchio
paracadute non è richiesto quando, in relazione alle condizioni dell'impianto,
l'eventuale caduta della cabina non presenta pericoli per le persone.
4.5.8 Arresti automatici di fine corsa.
Gli ascensori e montacarichi di qualsiasi tipo, esclusi
quelli azionati a mano, devono essere provvisti di un dispositivo per l'arresto
automatico dell'apparato motore o del movimento agli estremi inferiore e superiore
della corsa.
4.5.9 Divieto di discesa libera per apparecchi azionati a
motore.
Negli ascensori e montacarichi azionati a motore anche il
movimento di discesa deve avvenire a motore inserito.
4.5.10 Carico e scarico dei montacarichi a gravità.
Le cabine o piattaforme dei montacarichi a gravità
accessibili ai piani devono essere munite di dispositivi che ne assicurino il
bloccaggio durante le operazioni di carico.
4.5.11 Regolazione della velocità dei montacarichi.
I montacarichi azionati a mano e quelli a gravità devono
essere provvisti di un dispositivo di frenatura o di regolazione che impedisca
che la cabina o piattaforma possa assumere velocità pericolosa.
4.5.12 Ascensori da cantiere a pignone e cremagliera
Ferma restando la previsione di cui al comma 3 dell’art. II,
si considerano conformi alle disposizioni della presente sezione gli ascensori
da cantiere a pignone e cremagliera realizzati secondo le prescrizioni di cui
alle pertinenti norme tecniche ovvero della linea guida Ispesl “Trasporto di
persone e materiali fra piani definiti in cantieri temporanei”
5
Prescrizioni applicabili a determinate attrezzature di lavoro
5.1 Mole abrasive
5.1.1
Le macchine molatrici a velocità variabile devono essere
provviste di un dispositivo, che impedisca l’azionamento della macchina ad una
velocità superiore a quella prestabilita in rapporto al diametro della mola
montata.
5.1.2
Le mole a disco normale devono essere montate sul mandrino
per mezzo di flange di fissaggio, di acciaio o di altro materiale metallico
uguale fra loro e non inferiore ad 1\3 del diametro della mola, salvo quanto
disposto al punto 4.1.4. L’aggiustaggio tra dette flange e la mola deve
avvenire secondo una zona anulare periferica di adeguata larghezza e mediante
interposizione di una guarnizione di materiale comprimibile quale cuoio,
cartone, feltro.
Le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello ed a
sagome speciali in genere, devono essere montate mediante flange, piastre,
ghiere o altri idonei mezzi, in modo da conseguire la maggiore possibile
sicurezza contro i pericoli di spostamento e di rottura della mola in moto.
5.1.3
Le mole abrasive artificiali devono essere protette da
robuste cuffie metalliche, che circondino la massima parte periferica della
mola, lasciando scoperto solo il tratto strettamente necessario per la
lavorazione. La cuffia deve estendersi anche sulle due facce laterali della
mola ed essere il più vicino possibile alle superfici di questa.
Lo spessore della cuffia, in rapporto al materiale di cui è
costituita ed i suoi attacchi alle parti fisse della macchina devono essere
tali da resistere all’urto dei frammenti di mola in caso di rottura.
Le cuffie di protezione di ghisa possono essere tollerate
per mole di diametro non superiore a 25 centimetri , che
non abbiano velocità periferica di lavoro superiore a 25 metri al secondo e
purché lo spessore della cuffia stessa non sia inferiore a 12 millimetri .
5.1.4
1. La cuffia di protezione delle mole abrasive artificiali,
prescritta nel punto 5.1.3 precedente, può, per particolari esigenze di
carattere tecnico, essere limitata alla sola parte periferica oppure essere
omessa, a condizione che la mola sia fissata con flange di diametro tale che
essa non ne sporga più di 3
centimetri , misurati radialmente, per mole fino al
diametro di 30
centimetri ; di centimetri 5 per mole fino al diametro di
50 centimetri ;
di 8 centimetri
per mole di diametro maggiore.
2. Nel caso di mole a sagoma speciale o di lavorazioni
speciali gli "sporti" della mola dai dischi possono superare i limiti
previsti dal comma precedente, purché siano adottate altre idonee misure di
sicurezza contro i pericoli derivanti dalla rottura della mola.
5.1.5
Le macchine molatrici devono essere munite di adatto
poggiapezzi. Questo deve avere superficie di appoggio piana di dimensione
appropriata al genere di lavoro da eseguire, deve essere registrabile ed il suo
lato interno deve distare non più di 2 millimetri , dalla
mola, a meno che la natura del materiale in lavorazione (materiali sfaldabili)
e la particolarità di questa non richiedano, ai fini della sicurezza, una
maggiore distanza.
5.1.6
Le mole abrasive artificiali che sono usate promiscuamente
da più lavoratori per operazioni di breve durata, devono essere munite di uno
schermo trasparente paraschegge infrangibile e regolabile, a meno che tutti i
lavoratori che le usano non siano provvisti di adatti occhiali di protezione in
dotazione personale.
5.1.7
1. Le mole naturali azionate meccanicamente devono essere
montate tra flange di fissaggio aventi un diametro non inferiore ai 5/10 di
quello della mola fino ad un massimo di m. 1 e non devono funzionare ad una
velocità periferica superiore a 13 metri al minuto secondo.
2. Quando dette mole sono montate con flange di diametro
inferiore ai 5/10 di quello della mola e quando la velocità periferica supera i
10 metri
al minuto secondo, esse devono essere provviste di solide protezioni
metalliche, esclusa la ghisa comune, atte a trattenere i pezzi della mola in
caso di rottura.
5.1.8 Sulla incastellatura o in prossimità delle macchine
molatrici deve essere esposto, a cura dell'utente della macchina, un cartello
indicante il diametro massimo della mola che può essere montata in relazione al
tipo di impasto ed al numero dei giri del relativo albero.
5.1.9
Le macchine pulitrici o levigatrici a nastro, a tamburo, a
rulli, a disco, operanti con smeriglio o altre polveri abrasive, devono avere
la parte abrasiva non utilizzata nell’operazione, protetta contro il contatto
accidentale.
5.2 Bottali, impastatrici,
gramolatrici e macchine simili
5.2.1
Le macchine rotanti costituite da botti, cilindri o
recipienti di altra forma che, in relazione all’esistenza di elementi sporgenti
delle parti in movimento o per altre cause, presentino pericoli per i lavoratori,
devono essere segregate, durante il funzionamento, mediante barriere atte ad
evitare il contatto accidentale con dette parti in movimento.
5.2.2
I bottali da concia e le altre macchine che possono ruotare
accidentalmente durante le operazioni di carico e scarico, debbono essere
provviste di un dispositivo che ne assicuri la posizione di fermo.
5.2.3
1. Le macchine impastatrici devono essere munite di
coperchio totale o parziale atto ad evitare che il lavoratore possa comunque
venire in contatto con gli organi lavoratori in moto.
2. Le protezioni di cui al comma precedente devono essere
provviste del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I.
3. Quando per ragioni tecnologiche non sia possibile
applicare le protezioni ed i dispositivi di cui ai commi precedenti, si devono
adottare altre idonee misure per eliminare o ridurre il pericolo.
5.2.4
1. Nelle gramolatrici e macchine simili devono essere
protetti:
a) la zona di imbocco tra il cono scanalato e la sottostante
vasca girevole, mediante una griglia disposta anteriormente al cono stesso, a
meno che questo non sia preceduto da dispositivo voltapasta;
b) il tratto compreso tra la testata del cono ed il bordo
superiore della vasca contro il pericolo di trascinamento e cesoiamento delle
mani;
c) lo spazio compreso tra il cono e la traversa superiore
posteriormente all’imbocco, quando la distanza tra la parte mobile e quella
fissa è inferiore a 6
centimetri .
5.3 Macchine di
fucinatura e stampaggio per urto
5.3.1
Le macchine di fucinatura e di stampaggio per urto, quali
magli, berte e simili, devono essere provviste di un dispositivo di blocco atto
ad assicurare la posizione di fermo della testa portastampo, durante il cambio
e la sistemazione degli stampi e dei controstampi.
5.3.2
1. Gli schermi di difesa contro le proiezioni di materiali
devono, per le macchine di fucinatura e di stampaggio, essere applicati almeno
posteriormente alla macchina e quando non ostino esigenze di lavoro, anche sul
davanti ed ai lati.
2. Gli schermi possono omettersi quando, in relazione alla
ubicazione della macchina od al particolare sistema di lavoro, sia da
escludersi la possibilità che i lavoratori siano colpiti da dette proiezioni.
5.4 Macchine utensili per
metalli
5.4.1
1. Nei torni, le viti di fissaggio del pezzo al mandrino
devono risultare incassate oppure protette con apposito manicotto contornante
il mandrino, onde non abbiano ad impigliare gli indumenti del lavoratore
durante la rotazione. Analoga protezione deve essere adottata quando il pezzo
da lavorare è montato mediante briglia che presenta gli stessi pericoli.
2. Nei torni per la lavorazione dei pezzi dalla barra, la
parte sporgente di questa deve essere protetta mediante sostegno tubolare.
5.4.2
1. I grandi torni e gli alesatori a piattaforma orizzontale
girevole, sulla quale i lavoratori possono salire per sorvegliare lo
svolgimento della lavorazione, devono essere provvisti di un dispositivo di
arresto della macchina, azionabile anche dal posto di osservazione sulla
piattaforma.
5.4.3
1. I vani esistenti nella parte superiore del bancale fisso
delle piallatrici debbono essere chiusi allo scopo di evitare possibili
cesoiamenti di parti del corpo del lavoratore tra le traverse del bancale e le
estremità della piattaforma scorrevole portapezzi.
5.4.4
1. I pezzi da forare al trapano, che possono essere
trascinati in rotazione dalla punta dell’utensile, devono essere trattenuti
mediante morsetti od altri mezzi appropriati.
5.4.5
1. Le seghe a nastro per metalli devono essere protette
conformemente a quanto disposto al punto 4.5.2.
5.4.6
1. Le seghe circolari a caldo devono essere munite di cuffia
di protezione in lamiera dello spessore di almeno 3 centimetri per
arrestare le proiezioni di parti incandescenti.
5.5 Macchine utensili per
legno e materiali affini
5.5.1
Le seghe alternative a movimento orizzontale devono essere
munite di una solida protezione della biella atta a trattenerne i pezzi in caso
di rottura.
5.5.2
1. Le seghe a nastro devono avere i volani di rinvio del
nastro completamente protetti. La protezione deve estendersi anche alle corone
dei volani in modo da trattenere il nastro in caso di rottura.
2. Il nastro deve essere protetto contro il contatto
accidentale in tutto il suo percorso che non risulta compreso nelle protezioni
di cui al primo comma, ad eccezione del tratto strettamente necessario per la
lavorazione.
5.5.3
Le seghe circolari fisse devono essere provviste:
a) di una solida cuffia registrabile atta a evitare il
contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare le schegge;
b) di coltello divisore in acciaio, quando la macchina è
usata per segare tavolame in lungo, applicato posteriormente alla lama a
distanza di non più di 3
millimetri dalla dentatura per mantenere aperto il taglio;
c) di schermi messi ai due lati della lama nella parte
sporgente sotto la tavola di lavoro in modo da impedirne il contatto.
Qualora per esigenze tecniche non sia possibile l’adozione
del dispositivo di cui alla lettera a), si deve applicare uno schermo
paraschegge di dimensioni appropriate.
5.5.4
Le seghe circolari a pendolo, a bilanciere e simili devono
essere provviste di cuffie di protezione conformate in modo che durante la
lavorazione rimanga scoperto il solo tratto attivo del disco.
Le seghe circolari a pendolo e simili devono essere inoltre
provviste di un dispositivo di sicurezza atto ad impedire che la lama possa
uscire fuori dal banco dalla parte del lavoratore in caso di rottura
dell’organo tirante.
5.5.6
Le pialle a filo devono avere il portalame di forma
cilindrica e provvisto di scanalature di larghezza non superiore a 12 millimetri per
l’eliminazione dei trucioli.
La distanza fra i bordi dell’apertura del banco di lavoro e
il filo tagliente delle lame deve essere limitata al minimo indispensabile
rispetto alle esigenze della lavorazione.
Le pialle a filo devono inoltre essere provviste di un
riparo registrabile a mano o di altro idoneo dispositivo per la copertura del
portalame o almeno del tratto di questo eccedente la zona di lavorazione in
relazione alle dimensioni ed alla forma del materiale da piallare.
5.5.7
Le pialle a spessore devono essere munite di un dispositivo
atto ad impedire il rifiuto del pezzo o dei pezzi in lavorazione.
5.5.8
Le fresatrici da legno devono essere provviste di mezzi di
protezione atti ad evitare che le mani del lavoratore possano venire
accidentalmente in contatto con l’utensile. Tali mezzi debbono essere adatti
alle singole lavorazioni ed applicati sia nei lavori con guida che in quelli
senza guida.
5.6 Presse e cesoie
5.6.1
Le presse, le trance e le macchine simili debbono essere
munite di ripari dispositivi atti ad evitare che le mani o altre parti del
corpo dei lavoratori siano offese dal punzone o da altri organi mobili
lavoratori.
Tali ripari o dispositivi, a seconda del tipo della macchina
o delle esigenze della lavorazione, possono essere costituiti da:
a) schermi fissi che permettono il passaggio dei materiali
nella zona di lavoro pericolosa, ma non quello delle mani del lavoratore;
b) schermi mobili di completa protezione della zona
pericolosa, che non consentano il movimento del punzone se non quando sono
nella posizione di chiusura;
c) apparecchi scansamano comandati automaticamente dagli
organi mobili della macchina;
d) dispositivi che impediscano la discesa del punzone quando
le mani o altre parti del corpo dei lavoratori si trovino in posizione di
pericolo.
3. I dispositivi di sicurezza consistenti nel comando
obbligato della macchina per mezzo di due organi da manovrarsi contemporaneamente
con ambo le mani, possono essere ritenuti sufficienti soltanto nel caso che
alla macchina sia addetto un solo lavoratore. I suddetti ripari e dispositivi
di sicurezza possono essere omessi quando la macchina sia provvista di
apparecchi automatici o semi automatici di alimentazione.
5.6.2
Nei lavori di meccanica minuta con macchine di piccole
dimensioni, qualora l’applicazione di uno dei dispositivi indicati al punto
4.6.1 o di altri dispositivi di sicurezza non risulti praticamente possibile, i
lavoratori, per le operazione di collocamento e ritiro dei pezzi in
lavorazione, debbono essere forniti e fare uso di adatti attrezzi di lunghezza
sufficiente a mantenere le mani fuori della zona di pericolo.
5.6.3
L’applicazione di ripari o dispositivi di sicurezza, in
conformità a quanto stabilisce il punto 5.6.1, può essere omessa per le presse
o macchine simili mosse direttamente dalla persona che le usa, senza intervento
diretto indiretto di motori nonché per le presse comunque azionate a movimento
lento, purché le eventuali condizioni di pericolo siano eliminate mediante
altri dispositivi o accorgimenti.
5.6.4
Le presse meccaniche alimentate a mano debbono essere munite
di dispositivo antiripetitore del colpo.
5.6.5
Le presse a bilanciere azionate a mano, quando il volano in
movimento rappresenti un pericolo per il lavoratore, debbono avere le masse
rotanti protette mediante schermo circolare fisso o anello di guardia solidale
con le masse stesse.
5.6.6
Le cesoie a ghigliottina mosse da motore debbono essere
provviste di dispositivo atto ad impedire che le mani o altre parti del corpo
dei lavoratori addetti possano comunque essere offesi dalla lama, a meno che
non siano munite di alimentatore automatico o meccanico che non richieda
l’introduzione delle mani o altre parti del corpo nella zona di pericolo.
5.6.7
Le grandi cesoie a ghigliottina cui sono addetti
contemporaneamente due o più lavoratori debbono essere provviste di dispositivi
di comando che impegnino ambo le mani degli stessi per tutta la durata della
discesa della lama, a meno che non siano adottati altri efficaci mezzi di
sicurezza.
5.6.8
Le cesoie a coltelli circolari, quando questi ultimi sono
accessibili e pericolosi, debbono essere provviste di cuffia o di schermi o di
altri mezzi idonei di protezione applicati alla parte di coltello soprastante
il banco di lavoro ed estendersi quanto più vicino possibile alla superficie
del materiale in lavorazione. Anche le parti dei coltelli sottostanti il banco
devono essere protette.
5.6.9
Le cesoie a tamburo portacoltelli e simili debbono essere
provviste di mezzi di protezione, che impediscano ai lavoratori di raggiungere
con le mani i coltelli in moto.
5.7 Frantoi,
disintegratori, molazze e polverizzatori
5.7.1 Gli organi lavoratori dei frantoi, dei disintegratori,
dei polverizzatori e delle macchine simili, i quali non siano completamente
chiusi nell’involucro esterno fisso della macchina e che presentino pericolo,
debbono essere protetti mediante idonei ripari, che possono essere costituiti
anche da robusti parapetti collocati a sufficiente distanza dagli organi da
proteggere.
5.7.2
I molini a palle e le macchine simili debbono essere
segregati mediante barriere o parapetti posti a conveniente distanza, ogni
qualvolta i loro elementi sporgenti vengano a trovarsi, durante la rotazione, a
meno di metri due di altezza dal pavimento.
5.7.3
Qualora per esigenze tecniche le aperture di alimentazione
dei frantoi, dei disintegratori e delle macchine simili, non possano essere
provviste di protezioni fisse complete, possono essere adottate protezioni
rimovibili o spostabili, le quali debbono essere rimesse al loro posto o in
posizione di difesa non appena sia cessata l’esigenza che ne ha richiesto la
rimozione.
In ogni caso il posto di lavoro o di manovra dei lavoratori
deve essere sistemato o protetto in modo da evitare cadute entro l’apertura di
alimentazione o offese da parte degli organi in moto.
5.7.4
Le molazze e le macchine simili debbono essere circondate da
un riparo atto ad evitare possibili offese dagli organi lavoratori in moto.
Le aperture di scarico della vasca debbono essere costruite
o protette in modo da impedire che le mani dei lavoratori possano venire in
contatto con gli organi mobili della macchina.
5.8 Macchine per centrifugare
e simili
5.8.1 Le macchine per centrifugare e simili debbono essere
usate entro i limiti di velocità e di carico stabiliti dal costruttore. Tali
limiti debbono risultare da apposita targa ben visibile applicata sulla
macchina e debbono essere riportati su cartello con le istruzioni per l’uso,
affisso presso la macchina.
5.8.2
Le macchine per centrifugare in genere, quali gli
idroestrattori e i separatori a forza centrifuga, debbono essere munite di
solido coperchio dotato del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I
e di freno adatto ed efficace.
Qualora, in relazione al particolare uso della macchina, non
sia tecnicamente possibile applicare il coperchio, il bordo dell’involucro
esterno deve sporgere di almeno tre centimetri verso l’interno rispetto a
quello del paniere.
5.9 Laminatoi,
rullatrici, calandre e cilindri
5.9.1 Nelle macchine con cilindri lavoratori e alimentatori
accoppiati e sovrapposti, o a cilindro contrapposto a superficie piana fissa o
mobile, quali laminatoi, rullatrici, calandre, molini a cilindri, raffinatrici,
macchine tipografiche a cilindri e simili, la zona di imbocco, qualora non sia
inaccessibile, deve essere efficacemente protetta per tutta la sua estensione,
con riparo per impedire la presa e il trascinamento delle mani o di altre parti
del corpo del lavoratore.
Qualora per esigenze della lavorazione non sia possibile
proteggere la zona di imbocco, le macchine di cui al primo comma debbono essere
provviste di un dispositivo che, in caso di pericolo, permetta, mediante
agevole manovra, di conseguire il rapido arresto dei cilindri.
Inoltre, per quanto necessario ai fini della sicurezza e
tecnicamente possibile, il lavoratore deve essere fornito e fare uso di
appropriati attrezzi che gli consentano di eseguire le operazioni senza
avvicinare le mani alla zona pericolosa.
Le disposizioni del presente punto non si applicano nei casi
in cui, in relazione alla potenza, alla velocità, alle caratteristiche ed alle
dimensioni delle macchine, sia da escludersi il pericolo previsto dal primo
comma.
5.9.2 I laminatoi e le calandre che, in relazione alle loro
dimensioni, potenza, velocità o altre condizioni, presentano pericoli specifici
particolarmente gravi, quali i laminatoi (mescolatori) per gomma, le calandre
per foglie di gomma e simili, debbono essere provvisti di un dispositivo per
l’arresto immediato dei cilindri avente l’organo di comando conformato e
disposto in modo che l’arresto possa essere conseguito anche mediante semplice
e leggera pressione di una qualche parte del corpo del lavoratore nel caso che
questi venga preso con le mani dai cilindri in moto.
Il dispositivo di arresto di cui al comma precedente oltre
al freno deve comprendere anche un sistema per la contemporanea inversione del
moto dei cilindri prima del loro arresto definitivo.
5.10 Apritoii, battitoi,
carde, sfilacciatrici, pettinatrici e macchine simili
5.10.1
Gli organi lavoratori degli apritoi, dei battitoi, delle
carde, delle sfilacciatrici, delle pettinatrici e delle altre macchine pericolose
usate per la prima lavorazione delle fibre e delle materie tessili, quali
catene a punta, aspi, rulli, tamburi a denti o con guarnizioni a punta e coppie
di cilindri, devono essere protetti mediante custodie conformate e disposte in
modo da rendere impossibile il contatto con essi delle mani e delle altre parti
del corpo dei lavoratori.
Tali custodie, qualora non siano costituite dallo stesso
involucro esterno fisso della macchina, devono, salvo quanto è disposto nel
punto 4.10.2, essere fissate mediante viti, bulloni o altro idoneo mezzo.
5.10.2 Le custodie degli organi lavoratori delle macchine
indicate nel punto 4.10.1 e le loro parti, che, durante il lavoro, richiedono
di essere aperte o spostate, devono essere provviste del dispositivo di blocco
previsto al punto 6.3 parte I.
Lo stesso dispositivo deve essere applicato anche ai
portelli delle aperture di visita, di pulitura e di estrazione dei rifiuti di
lavorazione, qualora gli organi lavoratori interni possano essere
inavvertitamente raggiunti dai lavoratori.
5.10.3 Le aperture di carico e scarico delle macchine
indicate al primo comma al punto 5.10.1 devono avere una forma tale ed essere
disposte in modo che i lavoratori non possano, anche accidentalmente, venire in
contatto con le mani o con altre parti del corpo con gli organi lavoratori o di
movimento interni della macchina.
5.10.4 La zona di imbocco dei cilindri alimentatori delle
macchine indicate al primo comma al punto 5.10.1, escluse le carde e le
pettinatrici, deve essere resa inaccessibile mediante griglia o custodia chiusa
anche lateralmente, estendendosi fino a metri uno di distanza dall’imbocco dei
cilindri, o protetta con rullo folle che eviti il pericolo di presa delle mani
o di altre parti del corpo fra i cilindri, o munita di altro idoneo dispositivo
di sicurezza.
Se la griglia o custodia non è fissa, essa deve essere
provvista del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I.
5.11 Macchine per filare
e simili
5.11.1
Le custodie mobili degli ingranaggi, delle cremagliere e
degli altri organi di movimento pericolosi degli stiratoi dei banchi a fusi,
dei filatoi, dei binatoi, dei ritorcitoi e delle altre macchine tessili simili,
nonché gli sportelli delle aperture di accesso agli stessi organi eventualmente
ricavate nell’involucro esterno della macchina, devono essere provviste del
dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I, qualora debbano essere
aperte o rimosse durante il lavoro e gli organi pericolosi possano essere
inavvertitamente raggiunti dal lavoratore.
5.11.2
L’imbocco della coppia di tamburi longitudinali di comando
di fusi dei filatoi e dei ritorcitoi continui ad anello ad aletta ed a campana,
deve essere protetto, alle due estremità, mediante schermo e,
longitudinalmente, con sbarre sulle due fronti della macchina o con un riparo
disposto nella zona angolare formata dai due cilindri oppure con altro mezzo
idoneo.
5.11.3
1. Il montaggio sui tamburi delle macchine indicate nel
punto 5.11.2 delle funicelle di comando dei fusi deve essere fatto a macchina
ferma.
2. È tuttavia consentito il montaggio a macchina in moto,
ferma restando l’osservanza delle disposizioni del punto 5.11.2, a condizione
che all’operazione sia adibito personale esperto fornito di appositi attrezzi,
quali anello o asticciola con gancio.
5.11.4
I filatoi automatici intermittenti devono essere provvisti
di:
a) staffe fisse alle ruote del carro distanti non più di 6 millimetri dalle
rotaie, allo scopo di evitare lo schiacciamento dei piedi fra la ruota e la
rotaia;
b) dispositivi, quali tamponi retrattili o altri
equivalenti, atti ad evitare lo schiacciamento degli arti inferiori tra il
carro ed il tampone di arresto, salvo il caso in cui questi siano disposti al
disotto del banco dei cilindri alimentatori ed in posizione tale per cui non
risultino facilmente accessibili;
c) custodie complete delle varie pulegge a gola dei comandi
che non risultino già inaccessibili, atte a impedire ogni contatto con i punti
di avvolgimento delle funi;
d) custodia cilindrica al nasello di arresto della
bacchetta, allo scopo di evitare lo schiacciamento delle mani fra lo stesso
nasello e l’albero della controbacchetta.
5.12 Telai meccanici di
tessitura
5.12.1
I telai meccanici di tessitura e telai meccanici per la
fabbricazione di tele o tessuti metallici o di altre materie devono essere
provvisti di apparecchio guidanavetta applicato alla cassa battente, atto ad
impedire la fuoruscita della navetta dalla sua sede di corsa.
Quando l’applicazione del guidanavetta può riuscire dannosa
per il prodotto, come nei casi di fabbricazione dei tessuti molto leggeri e con
l’ordito molto debole o quando la velocità della navetta è molto limitata,
l’apparecchio guidanavetta può essere sostituito da reti intelaiate, poste sui
fianchi del telaio, atte ad arrestare la navetta in caso di fuoruscita.
5.12.2
L’apparecchio guidanavetta di cui al primo comma del punto
5.12.1 deve essere applicato:
a) ai telai da cotone, lino, canapa e juta, che battono più
di 80 colpi al minuto primo o aventi una luce pettine maggiore di m. 1,60,
anche se usati per la fabbricazione di tessuti di altre fibre o misti, ad
eccezione dei telai adibiti alla fabbricazione dei tessuti leggeri di fantasia,
per i quali l’applicazione del guidanavetta è facoltativa;
b) ai telai da lana che battono più di 100 colpi al minuto
primo o aventi luce pettine maggiore di m. 2, anche se adibiti alla
fabbricazione di tessuti di altre fibre o misti.
5.12.3
L’apparecchio guidanavetta di cui al primo comma del punto
5.12.1, deve essere tale che:
a) se mobile, assuma automaticamente la posizione di lavoro
(posizione attiva di protezione) non appena il telaio è messo in moto;
b) le due estremità laterali non distino dalla scatola delle
navette più di mezza lunghezza di navetta.
L’efficienza del suddetto apparecchio deve essere assicurata
mediante una costante ed accurata manutenzione.
5.12.4
Non sono ammessi apparecchi guidanavette costituiti da una
unica barra avente un diametro inferiore a:
a) 12
millimetri se i tratti liberi della barra non hanno una
lunghezza superiore a 75
centimetri ;
b) 14
millimetri se i tratti liberi della barra hanno una
lunghezza compresa tra i 75
centimetri e un metro;
c) 20
millimetri se i tratti liberi della barra hanno una
lunghezza superiore a un metro.
Ove la sezione della barra sia diversa dalla circolare, le
sue dimensioni devono essere tali da offrire resistenza e rigidità
corrispondenti.
5.12.5
Le reti paranavetta, di cui al secondo comma del punto
4.12.1, devono avere le seguenti dimensioni
minime:
a) cm. 50 x 50 per telai fino a m. 1,20 di luce pettine;
b) cm. 40 x 60 per telai con luce pettine da m. 1,21 a m. 1,60;
c) cm. 70 x 70 per telai con luce pettine superiore a m.
1,60.
Dette reti devono essere disposte il più vicino possibile
alle due testate del telaio, immediatamente al di sopra della costola inferiore
del pettine e davanti a questo quando si trovi nella sua posizione estrema
posteriore.
Le reti paranavetta possono essere omesse alle testate dei
telai prospicienti pareti cieche, purché non vi sia possibilità di passaggio.
5.12.5
I pesi delle leve di pressione del subbio del tessuto ed i
pesi del freno del subbio dell’ordito dei telai meccanici di tessitura e telai
meccanici per la fabbricazione di tele o tessuti metallici o di altre materie
devono essere assicurati con mezzi idonei ad evitarne la caduta.
5.12.6
Gli impianti di tessitura devono essere attrezzati con mezzi
che permettano di eseguire in modo sicuro il montaggio e lo smontaggio sia del
subbio del tessuto, che del subbio dell’ordito.
5.13 Macchine diverse
5.13.1
Nelle ammorbidatrici per canapa e nelle distenditrici per
juta, l’imbocco dei cilindri deve essere protetto lateralmente con ripari fissi
alti m. 1,30 da terra, estesi fino a cm. 70 dall’imbocco stesso.
Lo scarico delle stesse macchine deve essere protetto con un
riparo fisso atto ad impedire che, nel movimento retrogrado, le mani del
lavoratore possano essere prese dai cilindri.
5.13.2
Le macchine di rottura per strappamento delle mannelle di
canapa e juta, alimentate a mano devono avere la caviglia fissa e l’albero a
sezione quadrata di avvolgimento disposti a sbalzo, con gli assi normali al
fronte di lavoro.
5.13.3
Le bobine delle macchine automatiche per la fabbricazione di
corde di fibre tessili o di corde metalliche, devono essere provviste di
coperchio o cuffia di protezione che impediscano la fuoruscita delle bobine e
siano muniti del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I.
Quando le dimensioni della parte rotante della macchina sono
rilevanti, la protezione può essere costituita da schermi o reti metalliche di
altezza, forma e resistenza atti ad impedire il contatto dei lavoratori con le
parti rotanti e a trattenere le bobine in caso di sfuggita.
5.13.4
Le macchine a motore per cucire con filo devono essere provviste,
compatibilmente con le esigenze tecniche della lavorazione, di una protezione
dell’ago per evitare lesioni alle dita del lavoratore.
5.13.5
Le macchine a motore per cucire con graffe, quando non siano
ad alimentazione automatica, devono essere provviste di un riparo che impedisca
alle dita del lavoratore di trovarsi nella zona pericolosa.
5.13.6
Le bobine delle macchine per trafilare fili metallici devono
essere provviste di un dispositivo, azionabile direttamente dal lavoratore, che
consenta l’arresto immediato della macchina in caso di necessità.
5.13.7
Le macchine con cilindro a lame elicoidali, quali le
rasatrici, le depilatrici, le scarnitrici e le distenditrici, devono essere
provviste di cuffia di protezione al di sopra del cilindro portalame, la quale
lasci scoperto il tratto strettamente necessario per la lavorazione.
Quando la cuffia non sia fissa, deve essere munita del
dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I.
5.13.8
Nelle trebbiatrici sprovviste di alimentatore automatico dei
covoni, il vano d’imbocco del battitore deve essere munito di tavolette
fermapiedi alte almeno 15
centimetri e di un coperchio cernierato che abbia nella
parte posteriore un dispositivo di arresto che limiti l’ampiezza necessaria per
la normale introduzione del covone.
5.13.9
Sulle trebbiatrici, la parete anteriore della fossetta ove
prende posto l’imboccatore, deve essere completata da un robusto parapetto
provvisto di un dispositivo di blocco, che permetta di spostare la traversa
orizzontale nei limiti di altezza, a partire dal fondo, compresi fra un minimo
di 70 centimetri
ed un massimo di 90
centimetri .
5.13.10
Il piano superiore di servizio nella trebbiatrice deve
essere munito ai bordi di sponde alte almeno 50 centimetri .
L’accesso a detto piano deve effettuarsi mediante scale a
mano munite di ganci di trattenuta e aventi un montante prolungato di almeno m.
0,80 oltre il piano stesso.
5.13.11
Le trebbiatrici su ruote devono essere corredate di freni
efficienti e di calzatoie di legno per assicurarne la stabilità durante il
lavoro.
5.13.12
Le macchine per riempire bottiglie di vetro con liquidi
sotto pressione devono essere provvisti di schermi atti a trattenere i
frammenti di vetro in caso di scoppio della bottiglia.
Detti schermi devono essere adottati anche per le operazioni
di chiusura delle bottiglie quando per queste operazioni esistono fondati
pericoli di scoppio.
5.13.13
Le macchine tipografiche a platina e le macchine simili che
non siano munite di alimentatore automatico devono essere provviste di un
dispositivo atto a determinare l’arresto automatico della macchina per semplice
urto della mano del lavoratore, quando questa venga a trovarsi in posizione di
pericolo fra la tavola fissa e il piano mobile, ovvero devono essere munite di
altro idoneo dispositivo di sicurezza di riconosciuta efficacia.
5.13.14
Le presse fustellatrici che richiedono il collocamento a
mano delle fustelle fra le due piastre devono essere attrezzate con fustelle di
altezza non inferiore a 50
millimetri munite di bordo sporgente, allo scopo di
consentirne l’uso senza pericolo per le mani.
La disposizione di cui al primo comma non è obbligatoria
quando l’applicazione delle fustelle sul materiale in lavorazione è effettuata
a piastre di pressione spostate e quindi in condizioni non pericolose.
5.13.15
I compressori devono essere provvisti di una valvola di
sicurezza tarata per la pressione massima di esercizio e di dispositivo che
arresti automaticamente il lavoro di compressione al raggiungimento della pressione
massima d’esercizio.
5.14 Impianti ed
operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica ossidrica, elettrica e simili
5.14.1
Fra gli impianti di combustione o gli apparecchi a fiamma ed
i generatori gasometri di acetilene deve intercorrere una distanza di almeno 10 metri , riducibili a 5 metri , nei casi in cui i
generatori o gasometri siano protetti contro le scintille e l’irradiamento del
calore o usati per lavori all’esterno
5.14.2
Sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas
combustibili di alimentazione nel cannello di saldatura deve essere inserita
una valvola idraulica o altro dispositivo di sicurezza che corrisponda ai
seguenti requisiti:
a) impedisca il ritorno di fiamma e l’afflusso dell’ossigeno
o dell’aria nelle tubazioni del gas combustibile;
b) permetta un sicuro controllo, in ogni momento del suo
stato di efficienza;
c) sia costruito in modo da non costituire pericolo in caso
di eventuale scoppio per ritorno di fiamma.
5.14.4
Gli apparecchi per saldatura elettrica o per operazioni
simili devono essere provvisti di interruttore omnipolare sul circuito primario
di derivazione della corrente elettrica.
5.14.5
Quando la saldatura od altra operazione simile non è
effettuata con saldatrice azionata da macchina rotante di conversione, è
vietato effettuare operazioni di saldatura elettrica con derivazione diretta
della corrente della normale linea di distribuzione senza l’impiego di un
trasformatore avente l’avvolgimento secondario isolato dal primario.
5.15 Forni e stufe di
essiccamento o di maturazione
5.15.1 Le bocche di carico e le altre aperture esistenti
nelle pareti dei forni, quando, per le loro posizioni e dimensioni,
costituiscono pericolo nell’interno, devono essere provviste di solide difese.
5.15.2 Le stufe di essiccamento o di maturazione,
accessibili per le operazioni connesse con il loro esercizio, devono essere
provviste di porte apribili anche dall’interno.
5.16 Impianti macchine ed
apparecchi elettrici
5.16.1 Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare
l’indicazione della tensione, dell’intensità e del tipo di corrente e delle
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l’uso.
5.16.2 Le macchine ed apparecchi elettrici mobili o
portatili devono essere alimentati solo da circuiti a bassa tensione.
Può derogarsi per gli apparecchi di sollevamento, per i
mezzi di trazione, per le cabine mobili di trasformazione e per quelle macchine
ed apparecchi che, in relazione al loro specifico impiego, debbono
necessariamente essere alimentati ad alta tensione.
5.16.3 Gli utensili elettrici portatili e le macchine e gli
apparecchi mobili con motore elettrico incorporato, alimentati a tensione
superiore a 25 V verso terra se alternata ed a 50 V verso terra se continua,
devono avere l’involucro metallico collegato a terra. L’attacco del conduttore
di terra deve essere realizzato con spinotto ed alveolo supplementari facenti
parte della presa di corrente o con altro idoneo sistema di collegamento.
5.16.4 Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi
elettrici mobili devono avere un isolamento supplementare di sicurezza fra le
parti interne in tensione e l’involucro metallico esterno.
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