Ci vorranno due mesi per conoscere il decreto del Ministero della salute sulla verifica straordinaria a carico del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica (TU 81/08, art. 42) (*).
Nello stesso decreto, annunciato dalla Legge di stabilità 2013, la verifica è prevista anche nei confronti del personale riconosciuto non idoneo, anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro (**).
Il provvedimento ministeriale dovrà stabilire anche le modalità di ricollocazione del personale eventualmente ritenuto idoneo dopo la verifica straordinaria.
La verifica sarà svolta dall’INPS o dal personale medico delle ASL e dovrà essere eseguita entro il 2013.
La verifica sarà svolta dall’INPS o dal personale medico delle ASL e dovrà essere eseguita entro il 2013.
La straordinarietà delle verifiche imposte dalla legge di stabilità ha creato non poche polemiche nel mondo sanitario a causa, come si ricorderà, delle condizioni nelle quali una consistente porzione di personale (***) è stata riconosciuta non idonea a svolgere la propria attività e “per motivi di salute” è stata adibita a “mansioni meno pesanti”.
Tuttavia, va tenuto conto che alcuni dei rischi per la salute ai quali sono soggetti gli operatori sanitari e socio assistenziali (movimentazione manuale dei pazienti, stress da ambiente particolare come le sale di rianimazione, i reparti chirurgici di alta specialità, i pronto soccorso) sono tali da giustificare nella buona parte dei casi, la richiesta degli interessati di essere “sollevati dalle mansioni” per coprire incarichi meno a rischio.
(*) Articolo 42 – Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica.
1. Il datore di lavoro… attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute. 2. Il lavoratore … che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria.
1. Il datore di lavoro… attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute. 2. Il lavoratore … che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria.
Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all’articolo 2103 del codice civile (“Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo”).
(**) (CCNL integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001. Art. 6 – Mutamento di profilo per inidoneità psicofisica.,
(***) Si tratta di circa il 10-15% dei 350 mila infermieri e 100 mila operatori socio sanitari che lavorano negli ospedali pubblici italiani (dati forniti dal Ministero della salute).
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