venerdì 11 ottobre 2013

Sanità, verifiche entro il 2013 dei casi di dichiarata inidoneità alle mansioni


Ci vorranno due mesi per conoscere il decreto del Ministero della salute sulla verifica straordinaria a carico del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica (TU 81/08, art. 42) (*).
Nello stesso decreto, annunciato dalla Legge di stabilità 2013, la verifica è prevista anche nei confronti del personale riconosciuto non idoneo, anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro (**).
Il provvedimento ministeriale dovrà stabilire anche le modalità di ricollocazione del personale eventualmente ritenuto idoneo dopo la verifica straordinaria.
La verifica sarà svolta dall’INPS o dal personale medico delle ASL e dovrà essere eseguita entro il 2013.
La straordinarietà delle verifiche imposte dalla legge di stabilità ha creato non poche polemiche nel mondo sanitario a causa, come si ricorderà, delle condizioni nelle quali una consistente porzione di personale (***) è stata riconosciuta non idonea a svolgere la propria attività  e “per motivi di salute” è stata adibita a “mansioni meno pesanti”.
Tuttavia, va tenuto conto che alcuni dei rischi per la salute ai quali sono soggetti gli operatori sanitari e socio assistenziali (movimentazione manuale dei pazienti, stress da ambiente particolare come le sale di rianimazione, i reparti chirurgici di alta specialità, i pronto soccorso) sono tali da giustificare nella buona parte dei casi, la richiesta degli interessati di essere “sollevati dalle mansioni” per coprire incarichi meno a rischio.
(*) Articolo 42 – Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica.
1. Il datore di lavoro… attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.  2. Il lavoratore … che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria.
Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all’articolo 2103 del codice civile (“Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo”).
(**) (CCNL integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001. Art. 6 – Mutamento di profilo per inidoneità psicofisica.,
(***) Si tratta di circa il 10-15% dei 350 mila infermieri e 100 mila operatori socio sanitari che lavorano negli ospedali pubblici italiani (dati forniti dal Ministero della salute).

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