1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la
trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti
o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri
materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti
elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime,
idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria
civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di
ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi
prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria
civile.
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