DECRETO
LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81
1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e
contenenti sostanze o preparati pericolosi di cui alla legge 29 maggio 1974,
n.256, e al decreto ministeriale 28 gennaio 1992 e successive modifiche ed
integrazioni, i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o
preparati pericolosi nonche' le tubazioni visibili che servono a contenere o a
trasportare dette sostanze o preparati pericolosi, vanno muniti
dell'etichettatura (pittogramma o simbolo sul colore di fondo) prevista dalle
disposizioni citate.
Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui
luoghi di lavoro per una breve durata ne' a quelli il cui contenuto cambia
frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei,
in particolare azioni di informazione o di formazione, che garantiscano un
livello identico di protezione.
L'etichettatura di cui al primo comma può essere:
sostituita da cartelli di avvertimento previsti all'allegato II che riportino
lo stesso pittogramma o simbolo;
completata da ulteriori informazioni, quali il nome o la formula della sostanza
o del preparato pericoloso, e da dettagli sui rischi connessi;
completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul
luogo di lavoro, da cartelli utilizzati a livello comunitario per il trasporto
di sostanze o preparati pericolosi.
2.
La segnaletica di cui sopra deve essere applicata come segue:
sul lato visibile o sui lati visibili;
in forma rigida, autoadesiva o verniciata.
3. All'etichettatura di cui al punto 1 che precede si
applicano, se del caso, i criteri in materia di caratteristiche intrinseche
previsti all'allegato II, punto 1.4 e le condizioni di impiego all'allegato II,
punto 2, riguardanti i cartelli di segnalazione.
5. Le aree, i locali o i settori utilizzati per il deposito
di sostanze o preparati pericolosi in quantita' ingenti devono essere segnalati
con un cartello di avvertimento appropriato scelto tra quelli elencati
nell'allegato II, punto 3.2 o essere identificati conformemente all'allegato
III, punto 1, a
meno che l'etichettattuta dei vari imballaggi o recipienti sia sufficiente a
tale scopo, in funzione dell'allegato II, punto 1.5 relativo alle dimensioni.
Il deposito di un certo quantitativo di sostanze o
preparati pericolosi puo' essere indicato con il cartello di avvertimento
"pericolo generico".
I cartelli o l'etichettatura di cui sopra vanno applicati,
secondo il caso, nei pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso
al locale di magazzinaggio.
COLORAZIONI DISTINTIVE DELLE TUBAZIONI CONVOGLIANTI
FLUIDI LIQUIDI O GASSOSI
(art. 244 DPR 547/55, circolare Min. Lav. 559/61 - norma UNI
5634)
VERDE
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=
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Acqua
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GRIGIO ARGENTO
|
=
|
Vapore
ed acqua surriscaldata
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AZZURRO
|
=
|
Aria
|
GIALLO OCRA
|
=
|
Gas
anche liquefatti
|
ROSSO
|
=
|
Acqua
Antincendio
|
VIOLETTO
|
=
|
Acidi
ed alcali
|
MARRONE
|
=
|
Olii
minerali
|
BIANCO
|
=
|
Alta
pressione
|
La tabella riporta i colori
che devono essere usati per i tubi negli impianti tecnologici a seconda del
liquido o del gas che vi circola all'interno.
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Si precisa che non esiste
nessun distinguo sull'applicazione di questi colori, che dovrebbero essere
SEMPRE usati, anche perche' un intervento di una squadra di emergenza o dei
Vigili del Fuoco (che provengono quindi dall'esterno) non dovrebbe trovare
dei colori diversi a seconda di dove accade un incidente.
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