lunedì 14 ottobre 2013

Disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici. (GU n.61 del 12-3-2008 )

DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante
riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli
impianti all'interno degli edifici. (GU n.61 del 12-3-2008 )
note:Entrata in vigore del provvedimento: 27/3/2008
 

                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 
 
                           di concerto con
 
 
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
 
                               A d o t t a
 
 
                      il seguente regolamento:

 
Art. 1. Ambito di applicazione
 
  1.  Il  presente decreto si applica agli impianti posti al servizio
degli  edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati
all'interno  degli  stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto
e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di
consegna della fornitura.
  2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
    a) impianti    di    produzione,    trasformazione,    trasporto,
distribuzione,  utilizzazione  dell'energia  elettrica,  impianti  di
protezione  contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per
l'automazione di porte, cancelli e barriere;
    b) impianti   radiotelevisivi,   le   antenne   e   gli  impianti
elettronici in genere;
    c) impianti    di    riscaldamento,    di   climatizzazione,   di
condizionamento  e  di  refrigerazione  di qualsiasi natura o specie,
comprese  le  opere  di  evacuazione dei prodotti della combustione e
delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
    d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
    e) impianti  per  la  distribuzione  e  l'utilizzazione di gas di
qualsiasi  tipo,  comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
    f)  impianti  di  sollevamento  di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
    g) impianti di protezione antincendio.
  3.  Gli  impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti
di  sicurezza  prescritti  in attuazione della normativa comunitaria,
ovvero  di  normativa  specifica,  non  sono  disciplinati,  per tali
aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.  Definizioni relative agli impianti
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) punto  di  consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda
fornitrice  o  distributrice  rende  disponibile all'utente l'energia
elettrica,  il  gas  naturale  o diverso, l'acqua, ovvero il punto di
immissione  del  combustibile  nel deposito collocato, anche mediante
comodato, presso l'utente;
    b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata
contrattualmente  con  l'eventuale fornitore di energia, e la potenza
nominale  complessiva  degli impianti di autoproduzione eventualmente
installati;
    c) uffici  tecnici interni: strutture costituite da risorse umane
e  strumentali  preposte  all'impiantistica, alla realizzazione degli
impianti  aziendali  ed  alla  loro  manutenzione  i cui responsabili
posseggono     i     requisiti     tecnico-professionali     previsti
dall'articolo 4;
    d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere
il  degrado normale d'uso, nonche' a far fronte ad eventi accidentali
che  comportano  la  necessita' di primi interventi, che comunque non
modificano  la  struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua
destinazione  d'uso  secondo le prescrizioni previste dalla normativa
tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
    e) impianti    di    produzione,    trasformazione,    trasporto,
distribuzione,  utilizzazione  dell'energia  elettrica: i circuiti di
alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con
esclusione  degli  equipaggiamenti  elettrici  delle  macchine, degli
utensili,  degli  apparecchi  elettrici  in genere. Nell'ambito degli
impianti  elettrici  rientrano  anche  quelli  di  autoproduzione  di
energia  fino  a  20  kw  nominale, gli impianti per l'automazione di
porte,  cancelli  e  barriere,  nonche'  quelli  posti all'esterno di
edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli
edifici;
    f) impianti   radiotelevisivi   ed   elettronici:  le  componenti
impiantistiche  necessarie  alla  trasmissione  ed alla ricezione dei
segnali  e  dei  dati,  anche relativi agli impianti di sicurezza, ad
installazione  fissa  alimentati  a  tensione  inferiore  a  50  V in
corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti
alimentate  a  tensione  superiore,  nonche'  i sistemi di protezione
contro  le  sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto
elettrico;  ai  fini  dell'autorizzazione, dell'installazione e degli
ampliamenti  degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni
collegati  alla  rete  pubblica,  si  applica  la normativa specifica
vigente;
    g) impianti  per  la  distribuzione  e  l'utilizzazione  di  gas:
l'insieme  delle  tubazioni,  dei  serbatoi e dei loro accessori, dal
punto  di  consegna  del  gas,  anche  in  forma  liquida,  fino agli
apparecchi   utilizzatori,  l'installazione  ed  i  collegamenti  dei
medesimi,  le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la
ventilazione  dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le
predisposizioni  edili  e  meccaniche  per lo scarico all'esterno dei
prodotti della combustione;
    h) impianti   di   protezione   antincendio:   gli   impianti  di
alimentazione   di  idranti,  gli  impianti  di  estinzione  di  tipo
automatico  e  manuale nonche' gli impianti di rilevazione di gas, di
fumo e d'incendio;
    i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;.
    l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
 
 
Art. 3.  Imprese abilitate
 
  1.  Le  imprese,  iscritte  nel  registro  delle  imprese di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e
successive  modificazioni,  di  seguito  registro  delle  imprese,  o
nell'Albo  provinciale  delle  imprese  artigiane  di  cui alla legge
8 agosto  1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono
abilitate  all'esercizio  delle  attivita'  di cui all'articolo 1, se
l'imprenditore  individuale  o  il  legale  rappresentante  ovvero il
responsabile  tecnico  da  essi  preposto  con  atto  formale,  e' in
possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.
  2.  Il  responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione
per  una  sola impresa e la qualifica e' incompatibile con ogni altra
attivita' continuativa.
  3.  Le  imprese che intendono esercitare le attivita' relative agli
impianti  di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio
attivita',  ai  sensi  dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241  e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali
lettera  e  quale  voce,  di quelle elencate nel medesimo articolo 1,
comma 2,  intendono esercitare l'attivita' e dichiarano, altresi', il
possesso  dei  requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4,
richiesti per i lavori da realizzare.
  4.  Le  imprese  artigiane  presentano  la  dichiarazione di cui al
comma 3,  unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese
artigiane  per  la  verifica  del  possesso  dei prescritti requisiti
tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica
artigiana.  Le  altre  imprese  presentano la dichiarazione di cui al
comma 3,  unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del
registro delle imprese.
  5.  Le  imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici
interni  sono  autorizzate  all'installazione,  alla  trasformazione,
all'ampliamento   e   alla   manutenzione  degli  impianti,  relativi
esclusivamente  alle  proprie  strutture  interne  e nei limiti della
tipologia  di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti
previsti all'articolo 4.
  6.  Le  imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati
riconosciuti  i  requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un
certificato  di  riconoscimento,  secondo  i  modelli  approvati  con
decreto  del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
dell'11 giugno  1992.  Il  certificato e' rilasciato dalle competenti
commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto
1985,  n.  443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere
di  commercio,  di  cui  alla  legge  29 dicembre  1993,  n.  580,  e
successive modificazioni.

  Art. 4.   Requisiti tecnico-professionali
 
  1.  I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei
seguenti:
    a) diploma  di  laurea  in  materia  tecnica specifica conseguito
presso una universita' statale o legalmente riconosciuta;
    b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria
del  secondo  ciclo  con  specializzazione  relativa al settore delle
attivita'  di  cui  all'articolo 1,  presso  un  istituto  statale  o
legalmente  riconosciuto,  seguiti  da  un periodo di inserimento, di
almeno  due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa
del  settore.  Il  periodo  di  inserimento  per  le attivita' di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di un anno;
    c) titolo  o  attestato  conseguito  ai  sensi della legislazione
vigente  in materia di formazione professionale, previo un periodo di
inserimento,   di  almeno  quattro  anni  consecutivi,  alle  dirette
dipendenze  di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per
le  attivita'  di  cui  all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di due
anni;
    d) prestazione  lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una
impresa   abilitata  nel  ramo  di  attivita'  cui  si  riferisce  la
prestazione  dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a
tre  anni,  escluso  quello  computato  ai  fini dell'apprendistato e
quello  svolto  come  operaio  qualificato,  in  qualita'  di operaio
installatore  con  qualifica  di  specializzato  nelle  attivita'  di
installazione,  di  trasformazione,  di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 1.
  2.  I  periodi  di  inserimento  di  cui  alle lettere b) e c) e le
prestazioni  lavorative  di  cui  alla lettera d) del comma 1 possono
svolgersi  anche  in  forma  di  collaborazione  tecnica continuativa
nell'ambito  dell'impresa  da  parte  del  titolare,  dei  soci e dei
collaboratori  familiari.  Si  considerano, altresi', in possesso dei
requisiti  tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare
dell'impresa,  i  soci  ed i collaboratori familiari che hanno svolto
attivita'  di  collaborazione  tecnica  continuativa  nell'ambito  di
imprese  abilitate  del  settore  per  un periodo non inferiore a sei
anni.  Per  le  attivita'  di  cui  alla  lettera d) dell'articolo 1,
comma 2, tale periodo non puo' essere inferiore a quattro anni.
 
 
Art. 5.   Progettazione degli impianti
 
  1.  Per  l'installazione,  la  trasformazione e l'ampliamento degli
impianti         di        cui        all'articolo 1,        comma 2,
lettere a), b), c), d), e), g),  e'  redatto un progetto. Fatta salva
l'osservanza   delle   normative   piu'   rigorose   in   materia  di
progettazione,  nei  casi indicati al comma 2, il progetto e' redatto
da  un  professionista  iscritto  negli albi professionali secondo la
specifica  competenza  tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il
progetto,  come  specificato  all'articolo 7, comma 2, e' redatto, in
alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
  2.  Il  progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento,
e'  redatto  da  un  professionista  iscritto agli albi professionali
secondo  le  specifiche  competenze  tecniche richieste, nei seguenti
casi:
    a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte
le  utenze  condominiali  e  per  utenze domestiche di singole unita'
abitative  aventi  potenza  impegnata  superiore  a 6 kw o per utenze
domestiche  di singole unita' abitative di superficie superiore a 400
mq;
    b) impianti  elettrici  realizzati  con  lampade  fluorescenti  a
catodo  freddo,  collegati  ad  impianti  elettrici,  per  i quali e'
obbligatorio  il  progetto  e  in  ogni  caso per impianti di potenza
complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
    c) impianti  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi
agli  immobili  adibiti  ad  attivita'  produttive,  al commercio, al
terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione
superiore  a  1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le
utenze  sono  alimentate  in  bassa tensione aventi potenza impegnata
superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
    d) impianti  elettrici  relativi ad unita' immobiliari provviste,
anche  solo  parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica
del  CEI,  in  caso  di  locali  adibiti  ad uso medico o per i quali
sussista  pericolo  di  esplosione  o  a maggior rischio di incendio,
nonche'  per  gli  impianti di protezione da scariche atmosferiche in
edifici di volume superiore a 200 mc;
    e) impianti  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi
agli  impianti  elettronici  in genere quando coesistono con impianti
elettrici con obbligo di progettazione;
    f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di
canne    fumarie   collettive   ramificate,   nonche'   impianti   di
climatizzazione  per  tutte le utilizzazioni aventi una potenzialita'
frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
    g) impianti  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi
alla  distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata
termica  superiore  a  50  kw  o  dotati  di canne fumarie collettive
ramificate,  o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e
simili, compreso lo stoccaggio;
    h) impianti  di  cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono
inseriti   in  un'attivita'  soggetta  al  rilascio  del  certificato
prevenzione  incendi  e,  comunque, quando gli idranti sono in numero
pari  o  superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero
pari o superiore a 10.
  3.  I  progetti  degli  impianti  sono  elaborati secondo la regola
dell'arte. I progetti elaborati in conformita' alla vigente normativa
e  alle  indicazioni  delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di
altri   Enti   di  normalizzazione  appartenenti  agli  Stati  membri
dell'Unione  europea  o  che sono parti contraenti dell'accordo sullo
spazio  economico  europeo,  si considerano redatti secondo la regola
dell'arte.
  4.  I  progetti  contengono  almeno  gli  schemi  dell'impianto e i
disegni  planimetrici nonche' una relazione tecnica sulla consistenza
e   sulla   tipologia   dell'installazione,  della  trasformazione  o
dell'ampliamento  dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla
tipologia  e  alle  caratteristiche  dei  materiali  e  componenti da
utilizzare  e  alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
Nei  luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di
esplosione,   particolare   attenzione  e'  posta  nella  scelta  dei
materiali  e  componenti  da  utilizzare nel rispetto della specifica
normativa tecnica vigente.
  5. Se l'impianto a base di progetto e' variato in corso d'opera, il
progetto  presentato  e'  integrato  con la necessaria documentazione
tecnica  attestante  le  varianti, alle quali, oltre che al progetto,
l'installatore  e'  tenuto  a fare riferimento nella dichiarazione di
conformita'.
  6.  Il  progetto,  di  cui  al  comma 2,  e'  depositato  presso lo
sportello  unico  per  l'edilizia  del  comune  in  cui  deve  essere
realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.
                     
Art. 6.    Realizzazione ed installazione degli impianti
 
  1.  Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte,
in  conformita'  alla  normativa  vigente  e  sono responsabili della
corretta   esecuzione   degli  stessi.  Gli  impianti  realizzati  in
conformita'  alla  vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o
di  altri  Enti  di  normalizzazione  appartenenti  agli Stati membri
dell'Unione  europea  o  che sono parti contraenti dell'accordo sullo
spazio  economico  europeo, si considerano eseguiti secondo la regola
dell'arte.
  2. Con riferimento alle attivita' produttive, si applicano le norme
generali   di   sicurezza  di  cui  all'articolo 1  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 31 marzo 1989 e le relative
modificazioni.
  3. Gli impianti elettrici nelle unita' immobiliari ad uso abitativo
realizzati  prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati
di   sezionamento   e   protezione   contro  le  sovracorrenti  posti
all'origine  dell'impianto,  di protezione contro i contatti diretti,
di   protezione   contro   i  contatti  indiretti  o  protezione  con
interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non
superiore a 30 mA.
                               
 
Art. 7.  Dichiarazione di conformita'
 
  1.  Al  termine  dei  lavori,  previa effettuazione delle verifiche
previste  dalla  normativa  vigente, comprese quelle di funzionalita'
dell'impianto,  l'impresa  installatrice  rilascia  al committente la
dichiarazione  di  conformita' degli impianti realizzati nel rispetto
delle  norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla
base  del  modello  di  cui all'allegato I, fanno parte integrante la
relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonche' il
progetto di cui all'articolo 5.
  2.  Nei casi in cui il progetto e' redatto dal responsabile tecnico
dell'impresa  installatrice  l'elaborato tecnico e' costituito almeno
dallo  schema  dell'impianto  da  realizzare, inteso come descrizione
funzionale   ed   effettiva   dell'opera  da  eseguire  eventualmente
integrato  con  la  necessaria  documentazione  tecnica attestante le
varianti introdotte in corso d'opera.
  3.  In  caso  di  rifacimento parziale di impianti, il progetto, la
dichiarazione  di  conformita',  e  l'attestazione  di  collaudo  ove
previsto,  si  riferiscono  alla  sola  parte  degli impianti oggetto
dell'opera  di  rifacimento,  ma  tengono  conto  della  sicurezza  e
funzionalita'  dell'intero  impianto.  Nella  dichiarazione di cui al
comma 1  e  nel  progetto  di  cui  all'articolo 5,  e' espressamente
indicata  la  compatibilita'  tecnica  con le condizioni preesistenti
dell'impianto.
  4.   La  dichiarazione  di  conformita'  e'  rilasciata  anche  dai
responsabili   degli   uffici   tecnici  interni  delle  imprese  non
installatrici  di  cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di
cui all'allegato II del presente decreto.
  5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II puo' essere
modificato  o  integrato  con  decreto  ministeriale  per esigenze di
aggiornamento di natura tecnica.
  6.  Nel  caso  in  cui la dichiarazione di conformita' prevista dal
presente  articolo,  salvo  quanto  previsto all'articolo 15, non sia
stata  prodotta  o non sia piu' reperibile, tale atto e' sostituito -
per  gli  impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente
decreto   -   da   una  dichiarazione  di  rispondenza,  resa  da  un
professionista  iscritto  all'albo  professionale  per  le specifiche
competenze  tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per
almeno  cinque  anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la
dichiarazione,   sotto   personale   responsabilita',   in   esito  a
sopralluogo  ed  accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti
nel  campo  di  applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto
che  ricopre,  da  almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di
un'impresa  abilitata  di  cui  all'articolo 3,  operante nel settore
impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
                               
 
Art. 8.    Obblighi del committente o del proprietario
 
  1.  Il committente e' tenuto ad affidare i lavori di installazione,
di  trasformazione,  di  ampliamento  e di manutenzione straordinaria
degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate
ai sensi dell'articolo 3.
  2.  Il  proprietario  dell'impianto adotta le misure necessarie per
conservarne  le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa
vigente  in  materia,  tenendo  conto delle istruzioni per l'uso e la
manutenzione  predisposte  dall'impresa installatrice dell'impianto e
dai  fabbricanti  delle  apparecchiature  installate.  Resta ferma la
responsabilita'  delle  aziende  fornitrici  o  distributrici, per le
parti  dell'impianto  e  delle  relative  componenti tecniche da loro
installate o gestite.
  3.  Il  committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova
fornitura   di  gas,  energia  elettrica,  acqua,  negli  edifici  di
qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore
copia  della dichiarazione di conformita' dell'impianto, resa secondo
l'allegato  I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della
dichiarazione  di  rispondenza  prevista dall'articolo 7, comma 6. La
medesima  documentazione  e'  consegnata  nel  caso  di  richiesta di
aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o
di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina
il   raggiungimento   dei   livelli   di  potenza  impegnata  di  cui
all'articolo 5,  comma 2  o  comunque, per gli impianti elettrici, la
potenza di 6 kw.
  4.  Le  prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi
di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica
di gas.
  5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorita' competenti,
decorso  il  termine  di  cui  al  comma  3 senza che sia prodotta la
dichiarazione  di  conformita'  di  cui  all'articolo 7,  comma 1, il
fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo
congruo avviso, sospende la fornitura
                               
Art. 9.   Certificato di agibilita'
 
  1.  Il  certificato  di  agibilita'  e'  rilasciato dalle autorita'
competenti  previa acquisizione della dichiarazione di conformita' di
cui   all'articolo 7,  nonche'  del  certificato  di  collaudo  degli
impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
 
 
Art. 10.   Manutenzione degli impianti
 
  1.  La  manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1
non   comporta   la   redazione   del   progetto   ne'   il  rilascio
dell'attestazione  di  collaudo, ne' l'osservanza dell'obbligo di cui
all'articolo 8,  comma 1,  fatto  salvo  il  disposto  del successivo
comma 3.
  2.  Sono  esclusi  dagli  obblighi  della  redazione del progetto e
dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi
domestici  e  la  fornitura  provvisoria di energia elettrica per gli
impianti  di  cantiere  e  similari,  fermo  restando  l'obbligo  del
rilascio della dichiarazione di conformita'.
  3.  Per  la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi
in  servizio  privato  si  applica  il  decreto  del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.

Art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, 
della dichiarazione di conformita' o del certificato di collaudo.
 
  1.  Per  il  rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui
all'articolo 1,   comma   2,  lettere a), b), c),  d), e), g)  ed h),
relativi  ad  edifici  per  i  quali  e'  gia'  stato  rilasciato  il
certificato   di   agibilita',   fermi   restando   gli  obblighi  di
acquisizione  di  atti  di  assenso  comunque  denominati,  l'impresa
installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori,
presso  lo  sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del
comune  ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformita' ed il
progetto  redatto  ai  sensi  dell'articolo 5,  o  il  certificato di
collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
  2.   Per   le  opere  di  installazione,  di  trasformazione  e  di
ampliamento  di  impianti  che  sono  connesse  ad interventi edilizi
subordinati  a  permesso  di costruire ovvero a denuncia di inizio di
attivita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001,  n.  380,  il  soggetto titolare del permesso di costruire o il
oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attivita' deposita
il  progetto  degli  impianti da realizzare presso lo sportello unico
per  l'edilizia  del  comune ove deve essere realizzato l'intervento,
contestualmente al progetto edilizio.
  3.  Lo  sportello  unico  di  cui  all'articolo 5  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  6 giugno  2001,  n. 380, inoltra copia
della dichiarazione di conformita' alla Camera di commercio industria
artigianato  e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa
esecutrice  dell'impianto,  che provvede ai conseguenti riscontri con
le  risultanze  del  registro  delle  imprese o dell'albo provinciale
delle  imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma
dell'articolo 14  della  legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni,   delle   eventuali   violazioni  accertate,  ed  alla
irrogazione  delle  sanzioni  pecuniarie  ai sensi degli articoli 20,
comma  1,  e  42,  comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.

Art. 12. Contenuto del cartello informativo
 
  1.  All'inizio  dei  lavori  per  la costruzione o ristrutturazione
dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1 l'impresa
installatrice  affigge  un  cartello  da  cui risultino i propri dati
identificativi, se e' prevista la redazione del progetto da parte dei
soggetti  indicati  all'articolo 5,  comma 2, il nome del progettista
dell'impianto o degli impianti.
                              
 
Art. 13.
 
  ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO,
         CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
 
 
Art. 14.  Finanziamento dell'attivita' di normazione tecnica
 
  1.   In   attuazione   dell'articolo 8   della  legge  n.  46/1990,
all'attivita'  di  normazione  tecnica  svolta  dall'UNI e dal CEI e'
destinato   il  tre  per  cento  del  contributo  dovuto  annualmente
dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro  (INAIL)  per l'attivita' di ricerca ai sensi dell'articolo 3,
comma 3,  del  decreto-legge  30 giugno 1982, n. 390, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.
  2.  La  somma  di  cui  al  comma 1,  calcolata  sull'ammontare del
contributo  versato  dall'INAIL  e'  iscritta a carico di un apposito
capitolo  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero dello
sviluppo  economico  per  il  2007  e  a  carico delle proiezioni del
corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
 
 
Art. 15. Sanzioni
 
  1.  Alle  violazioni  degli  obblighi derivanti dall'articolo 7 del
presente  decreto  si  applicano  le  sanzioni amministrative da euro
100,00  ad  euro  1.000,00 con riferimento all'entita' e complessita'
dell'impianto,  al  grado  di pericolosita' ed alle altre circostanze
obiettive e soggettive della violazione.
  2.  Alle  violazioni  degli  altri  obblighi derivanti dal presente
decreto  si  applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad
euro   10.000,00   con   riferimento   all'entita'   e   complessita'
dell'impianto,  al  grado  di pericolosita' ed alle altre circostanze
obiettive e soggettive della violazione.
  3.  Le  violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a
carico  delle  imprese  installatrici  sono comunicate alla Camera di
commercio,   industria,  artigianato  e  agricoltura  competente  per
territorio,  che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle
imprese  artigiane  o  nel  registro  delle  imprese in cui l'impresa
inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
  4.  La  violazione  reiterata  tre  volte delle norme relative alla
sicurezza  degli  impianti  da parte delle imprese abilitate comporta
altresi',  in casi di particolare gravita', la sospensione temporanea
dell'iscrizione  delle  medesime imprese dal registro delle imprese o
dall'albo  provinciale  delle  imprese  artigiane,  su  proposta  dei
soggetti   accertatori   e   su   giudizio   delle   commissioni  che
sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
  5.  Alla  terza violazione delle norme riguardanti la progettazione
ed   i  collaudi,  i  soggetti  accertatori  propongono  agli  ordini
professionali  provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti
iscritti nei rispettivi albi.
  6.  All'irrogazione  delle  sanzioni  di  cui  al presente articolo
provvedono   le   Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  ed
agricoltura.
  7.  Sono  nulli,  ai  sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i
patti  relativi  alle attivita' disciplinate dal presente regolamento
stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il
diritto al risarcimento di eventuali danni.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 22 gennaio 2008
 
 
Il Ministro dello sviluppo economico             Bersani
 
 
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
                                                 Pecoraro Scanio
 
Visto, il Guardasigilli (ad interim):            Prodi
 
Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2008
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 182

















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