Osservazione preliminare
Le disposizioni del presente allegato si applicano allorché
esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.
1.1 Le attrezzature di lavoro devono essere installate,
disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e
per le altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia sufficiente spazio
disponibile tra i loro elementi mobili e gli elementi fissi o mobili
circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano
essere addotte e/o estratte in modo sicuro.
1.2 Le operazioni di montaggio e smontaggio delle
attrezzature di lavoro devono essere realizzate in modo sicuro, in particolare
rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante.
1.3 Illuminazione
1.3.1 Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle
dei lavori manuali, i campi di lettura o di osservazione degli organi e degli
strumenti di controllo, di misure o indicatori in genere e ogni luogo od
elemento che presenti un particolare pericolo di infortunio o che necessiti di
una speciale sorveglianza, devono essere illuminati in modo diretto con mezzi
particolari.
1.3.2. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di
particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare
adeguatamente i posti indicati al punto precedente, si devono adottare adeguate
misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza o dalla
insufficienza della illuminazione.
1.4 Avviamento
Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento dei motori che
azionano macchine complesse o più macchine contemporaneamente devono essere
preceduti da un segnale acustico convenuto, distintamente percettibile nei
luoghi dove vi sono trasmissioni e macchine dipendenti, associato, se
necessario, ad un segnale ottico. Un cartello indicatore richiamante l’obbligo
stabilito dal presente punto e le relative modalità, deve essere esposto presso
gli organi di comando della messa in moto del motore.
1.5 Rischio di proiezione di oggetti
Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di
chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che
possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le
materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.
1.6 Rischi dovuti agli elementi mobili
1.6.1 È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli
organi e gli elementi in moto di attrezzature di lavoro, a meno che ciò non sia
richiesto da particolari esigenze tecniche, nel quale caso deve essere fatto
uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo.
Del divieto stabilito dal presente punto devono essere resi
edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
1.6.2 È vietato compiere su organi in moto qualsiasi
operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il
moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa dell’incolumità del
lavoratore.
Del divieto indicato nel primo comma devono essere resi
edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
1.6.3 Quando un motore, per le sue caratteristiche di
costruzione, costituisce un pericolo per chi lo avvicina, deve essere
installato in apposito locale o recintato o comunque protetto.
L’accesso ai locali o ai recinti dei motori deve essere
vietato a coloro che non vi sono addetti ed il divieto deve essere richiamato
mediante apposito avviso.
1.7 Rischio di caduta di oggetti
Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli
utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro
apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.
1.8 Materie e prodotti pericolosi e nocivi
1.8.1 Presso le macchine e gli apparecchi dove sono
effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti o
materie: infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose,
asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti, devono
essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle
specifiche lavorazioni.
1.8.2 Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e
trasporto di materie infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi sia
pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri
esplosivi o infiammabili, gli impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili
ed i meccanismi in genere non devono nel loro uso dar luogo a riscaldamenti
pericolosi o a produzione di scintille.
1.8.3 Per la lubrificazione delle macchine o parti di
macchine o apparecchi in contatto con materie esplodenti o infiammabili, devono
essere usati lubrificanti di natura tale che non diano luogo a reazioni
pericolose in rapporto alla costituzione ed alle caratteristiche delle materie
stesse.
1.8.4 L’accesso per i normali lavori di manutenzione e
riparazione a parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili deve
essere reso sicuro ed agevole mediante l’impiego di mezzi appropriati, quali
andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o altri idonei
dispositivi.
1.9 Rischio da spruzzi e investimento da materiali
incandescenti
1.9.1 I lavoratori addetti alle operazioni di colata e
quelli che possono essere investiti da spruzzi di metallo fuso o di materiali
incandescenti devono essere protetti mediante adatti schermi o con altri mezzi.
1.9.2 Nelle installazioni in cui la colata avviene entro
canali o fosse o spazi comunque delimitati del pavimento devono essere
predisposte idonee difese o altre misure per evitare che i lavoratori vengano a
contatto con il materiale fuso, nonché per permettere loro il rapido
allontanamento dalla zona di pericolo nel caso di spandimento dello stesso
materiale sul pavimento.
2.1 La conduzione di attrezzature di lavoro semoventi è
riservata ai lavoratori che abbiano ricevuto un'adeguata formazione per la
guida di tali attrezzature di lavoro.
2.2 Se un'attrezzatura di lavoro manovra in una zona di
lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione.
2.3 Si devono prendere misure organizzative atte e evitare
che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di
lavoro semoventi. Qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per
la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure appropriate per
evitare che essi siano feriti dalle attrezzature.
2.5 Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a
combustione possono essere utilizzate nella zona di lavoro soltanto qualora sia
assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori.
2.6 Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono
direttamente ed immediatamente in una via di transito dei mezzi meccanici
devono essere disposte barriere atte ad evitare investimenti e, quando ciò non
sia possibile, adeguate segnalazioni.
2.7 I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di
transito e quelli regolanti il traffico dei trasporti meccanici su strada o su
rotaia devono essere convenientemente illuminati durante il servizio notturno.
2.8 Le vie di transito che, per lavori di riparazione o
manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili senza
pericolo, devono essere sbarrate.
Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto
di transito.
2.9 Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione o
manutenzione su linee di transito su rotaie percorse da mezzi meccanici, quando
il traffico non è sospeso o la linea non è sbarrata, una o più persone devono
essere esclusivamente incaricate di segnalare ai lavoratori l'avvicinarsi dei
convogli ai posti di lavoro.
2.10 Quando uno o più veicoli sono mossi da un mezzo
meccanico il cui conducente non può, direttamente o a mezzo di altra persona
sistemata su uno di essi, controllarne il percorso, i veicoli devono essere preceduti
o affiancati da un incaricato che provveda alle necessarie segnalazioni per
assicurare l'incolumità delle persone.
2.11 E' vietato il trasporto delle persone su carrelli di
teleferiche o di altri sistemi di funicolari aeree costruiti per il trasporto
di sole cose, salvo che per le operazioni di ispezione, manutenzione e
riparazione e sempre che siano adottate idonee misure precauzionali, quali
l'uso di cintura di sicurezza, l'adozione di attacchi supplementari del
carrello alla fune traente, la predisposizione di adeguati mezzi di
segnalazione.
3.1 Disposizioni di carattere generale
3.1.1 I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere
scelti in modo da risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla
natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono
destinati, nonché alle condizioni d’impiego con particolare riguardo alle fasi
di avviamento e di arresto.
3.1.2 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a
controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del
fabbricante.
3.1.3 Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che
servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire
la stabilità dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le
condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo.
3.1.4 Il sollevamento di persone è permesso soltanto con
attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il
sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che
si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a
disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi
impiegati e la registrazione di tale controllo.
Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura
di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere
occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di
comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di
pericolo.
3.1.5 Devono essere prese misure per impedire che i
lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto per il
buon funzionamento dei lavori.
Non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi
di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori.
In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il
corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure
appropriate.
3.1.6 Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in
funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di
aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della
configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di più accessori di
sollevamento devono essere contrassegnate in modo chiaro onde consentire
all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano
scomposte dopo l'uso.
3.1.7 Gli accessori di sollevamento devono essere depositati
in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati.
3.2 Attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di
carichi non guidati
3.2.1 Quando due o più attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di
lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, è necessario prendere
misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle
attrezzature di lavoro stesse.
3.2.2 Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro
mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati, si devono prendere
misure onde evitare l'inclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo
spostamento e lo scivolamento dell'attrezzatura di lavoro. Si deve verificare
la buona esecuzione di queste misure.
3.2.3 Se l'operatore di un'attrezzatura di lavoro che serve
al sollevamento di carichi non guidati non può osservare l'intera traiettoria
del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di
fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in
comunicazione con lui per guidarlo e devono essere prese misure organizzative
per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo i
lavoratori.
3.2.4 I lavori devono essere organizzati in modo tale che,
quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni
possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il lavoratore
ne conservi il controllo diretto o indiretto.
3.2.5 Tutte le operazioni di sollevamento devono essere
correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine
di tutelare la sicurezza dei lavoratori.
In particolare, quando un carico deve essere sollevato
simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento
di carichi non guidati, si deve stabilire e applicare una procedura d'uso per
garantire il buon coordinamento degli operatori.
3.2.6 Qualora attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non guidati non possono trattenere i carichi in caso di
interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, si devono
prendere misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi.
I carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza
salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico
sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza.
3.2.7. L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di
lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati deve essere sospesa
allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere
in pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo così i lavoratori a rischi.
Si devono adottare adeguate misure di protezione per evitare di esporre i
lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che impediscano il
ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.
3.2.8 Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati
per il sollevamento o la discesa dei carichi tra piani diversi di un edificio
attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le aperture per il passaggio del
carico ai singoli piani, nonché il sottostante spazio di arrivo o di
sganciamento del carico stesso devono essere protetti, su tutti i lati,
mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno,
di arresto al piede.
I parapetti devono essere disposti in modo da garantire i
lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o da eventuale caduta del
carico di manovra.
Gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati
delle aperture dove si effettua il carico e lo scarico, a meno che per le
caratteristiche dei materiali in manovra ciò non sia possibile. In quest’ultimo
caso, in luogo del parapetto normale deve essere applicata una solida barriera
mobile, inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura mediante
chiavistello o altro dispositivo. Detta barriera deve essere tenuta chiusa
quando non siano eseguite manovre di carico o scarico al piano corrispondente.
3.2.9 Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di
altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o
cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature.
4.1 Sui ponti sviluppabili e simili gli operai addetti
devono fare uso di idonea cintura di sicurezza.
4.2 I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente
per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture.
I ponti non devono essere spostati quando su di essi si
trovano lavoratori o sovraccarichi. E’ ammessa deroga quando si tratti di
lavori per le linee elettriche di contatto o dei ponti recanti la
marcatura CE o costruiti secondo le disposizioni dei decreti di cui all’art. II
comma 3 del presente titolo, sempreché tale funzionalità risulti esplicitamente
prevista dal fabbricante.
5.1. Berte a caduta libera
5.1.1. Le berte a caduta libera per la frantumazione della
ghisa, dei rottami metallici o di altri materiali debbono essere completamente
circondate da robuste pareti atte ad impedire la proiezione all’esterno di
frammenti di materiale.
5.1.2. Anche l’accesso a tale recinto deve essere sistemato
in modo da rispondere allo stesso scopo.
5.1.3. La manovra di sganciamento della mazza deve eseguirsi
dall’esterno del recinto o comunque da posto idoneamente protetto.
5.2 Laminatoi siderurgici e simili
5.2.1. Negli impianti di laminazione in cui si ha uscita
violenta del materiale in lavorazione, quali i laminatoi siderurgici e simili,
devono essere predisposte difese per evitare che il materiale investa i
lavoratori.
5.2.2. Quando per esigenze tecnologiche o per particolari
condizioni di impianto non sia possibile predisporre una efficiente difesa
diretta, dovranno essere adottate altre idonee misure per la sicurezza del
lavoro.
5.3 Trebbiatrici
Il datore di lavoro deve fornire occhiali di protezione
all’operaio imboccatore e ai suoi aiutanti e adatto copricapo a tutto il
personale addetto alla trebbiatrice.
6.1 Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere
installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica.
6.2 Apparecchi elettrici mobili e portatili
6.2.1. Per i lavori all’aperto, ferma restando l’osservanza
di tutte le altre disposizioni del presente decreto relativo agli utensili
elettrici portatili, è vietato l’uso di utensili a tensione superiore a 220 V
verso terra.
6.2.2. Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei
lavori a contatto od entro grandi masse metalliche, è vietato l’uso di utensili
elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.
6.2.3. Se l’alimentazione degli utensili nelle condizioni
previste dal presente punto è fornita da una rete a bassa tensione attraverso
un trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario,
separati ed isolati tra loro e deve funzionare col punto mediano
dell’avvolgimento secondario collegato a terra.
7.1. Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e
trasporto di materie infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi sia
pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri
esplosivi o infiammabili, gli impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili
ed i meccanismi in genere non devono nel loro uso dar luogo a riscaldamenti
pericolosi o a produzione di scintille.
7.2. Per la lubrificazione delle macchine o parti di
macchine o apparecchi in contatto con materie esplodenti o infiammabili, devono
essere usati lubrificanti di natura tale che non diano luogo a reazioni
pericolose in rapporto alla costituzione ed alle caratteristiche delle materie
stesse.
8.1. Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con
fiamme libere o con corpi incandescenti a meno di 5 metri di distanza dai
generatori o gasometri di acetilene.
8.2. Il trasporto nell’interno delle aziende e dei locali di
lavoro degli apparecchi mobili di saldatura al cannello deve essere effettuato
mediante mezzi atti ad assicurare la stabilità dei gasogeni e dei recipienti
dei gas compressi o disciolti e ad evitare urti pericolosi.
8.3. I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di
impianti fissi di saldatura, devono essere efficacemente ancorati, al fine di
evitarne la caduta accidentale.
La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine
da legno, ancorché queste siano provviste dei prescritti mezzi di protezione,
deve essere effettuata facendo uso di idonee attrezzature quali portapezzi,
spingitoi e simili.
Il lavoratore che ha la responsabilità del funzionamento del
filatoio automatico intermittente, prima di mettere in moto la macchina, deve
assicurarsi che nessuna persona si trovi tra il carro mobile e il banco fisso
dei cilindri alimentatori.
È vietato a chiunque di introdursi nello spazio fra il carro
mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori durante il funzionamento del
filatoio automatico intermittente. È altresì vietato introdursi nello stesso
spazio a macchina ferma senza l’autorizzazione del lavoratore addetto o di
altro capo responsabile.
Le disposizioni del presente punto integrate con il richiamo
all’obbligo di assicurare la posizione di fermo della macchina prima di
introdursi tra il carro mobile e il banco fisso, devono essere rese note al
personale mediante avviso esposto presso la macchina.
Il trasporto nell’interno delle aziende e dei locali di
lavoro degli apparecchi mobili di saldatura al cannello deve essere effettuato
mediante mezzi atti ad assicurare la stabilità dei gasogeni e dei recipienti
dei gas compressi o disciolti e ad evitare urti pericolosi.
I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti
fissi di saldatura, devono essere efficacemente ancorati, al fine di evitarne
la caduta accidentale.
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