giovedì 24 ottobre 2013

Regolamento Clp, modifiche allegati IV e VI in Gazzetta Europea


ROMA – Segnalata dai Vigili del Fuoco la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del Regolamento UE 944/2013 del 2 ottobre 2013 sulla modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e  all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Il provvedimento riguarda il regolamento Clp, sostanze e miscele, e ne modifica dei tratti negli allegati IV e VI.
Per quanto riguarda l’allegato IV viene modificato il riferimento al codice P210 “Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.”. Nell’allegato VI inveceClassificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose vengono invece modificate la tabella 3.1 Elenco della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose e la tabella 3.2 Elenco della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose dall’allegato I della direttiva 67/548/CEE.
Le modifiche introdotte sull’allegato IV si “applicano alle sostanze a “decor­rere dal 1° dicembre 2014 e alle miscele a decorrere dal 1° giugno 2015 con deroghe (“le sostanze e le mi­scele possono, rispettivamente prima del 1° dicembre 2014 e prima del 1° giugno 2015, essere classificate, etichettate e im­ballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 mo­dificato dal presente regolamento; fino al 1° dicembre 2016 non sussiste l’obbligo di etichettare o imballare nuova­mente in conformità del presente regolamento le sostanze clas­sificate, etichettate e imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1° dicem­bre 2014; fino al 1 o giugno 2017 non sussiste l’obbligo di etichettare e imballare nuova­mente in conformità del presente regolamento le sostanze clas­sificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento CE n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1 o giugno 2015″).
Per quanto riguarda le modifiche all’allegato VI “si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015 per tutte le voci ad eccezione della voce «pece, catrame di carbone, alta temperatura» (pitch, coal tar, high-temp.; numero CE 266-028-2), per la quale l’articolo 1 si applica a decorrere dal 1 o aprile 2016″. Anche in questo caso una deroga (“le classificazioni armonizzate di cui all’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, quale modificato dal presente regolamento, pos­sono applicarsi anteriormente alle date”) indicate.
Articolo appartenente a Sostanze chimiche e taggato Permalink.

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