DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75
Regolamento
recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare
la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00115) (GU
Serie Generale n.149 del 27-6-2013)
Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2013
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Emana il seguente regolamento:
Art. 1 - Finalita' e
ambito di intervento
1. Il presente
regolamento definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento
per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli
organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo»,
per le finalita' di cui all'articolo 1 del medesimo decreto e per una
applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa delle norme per la
certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.
2. I requisiti
professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e
l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare l'ispezione degli
impianti di climatizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo, sono individuati dal decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, recante definizione dei criteri generali in
materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per
la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in
edilizia.
Art. 2 - Riconoscimento
e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati
alla certificazione energetica degli edifici
1. Ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, sono abilitati
ai fini dell'attivita' di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come
soggetti certificatori:
a) i tecnici
abilitati, la cui disciplina dei requisiti e' riportata al comma 2, lettera b);
b) gli Enti
pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia
e dell'edilizia, che esplicano l'attivita' con un tecnico, o con un gruppo di
tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti e' riportata
al comma 2, lettera b);
c) gli
organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attivita' di ispezione
nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e
impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di
accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n.
99, o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI
CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di
organismi che effettuano attivita' di ispezione, sempre che svolgano
l'attivita' con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e
la cui disciplina dei requisiti e' riportata al comma 2, lettera b);
d) le societa'
di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 2, lettera a), che operano
conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva
2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006,
concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici
sempre che svolgano l'attivita' con un tecnico, o con un gruppo di tecnici
abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti e' riportata al comma
2, lettera b).
2. Ai fini del
presente decreto sono disciplinati i seguenti requisiti:
a) societa' di
servizi energetici (ESCO), persona fisica o giuridica che fornisce servizi
energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica
nelle installazioni o nei locali dell'utente e, cio' facendo, accetta un
margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa,
totalmente o parzialmente, sui risparmi di spesa derivanti dal miglioramento
dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri
di rendimento stabiliti;
b) tecnico
abilitato, un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi
pubblici o di societa' di servizi pubbliche o private, comprese le societa' di
ingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati
devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente
articolo.
3. Il tecnico
abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno
dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, iscritto ai
relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato
all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e
impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze
a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico
abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non
sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi
esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione
con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli
ambiti professionali su cui e' richiesta la competenza. I titoli richiesti
sono:
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi:
LM-4, da LM-22 a
LM-24, LM-26, LM-28, LM-30, LM-31, LM-33, LM-35,LM-53, LM-69, LM-73, di cui al
decreto del Ministro dell'universita'e della ricerca in data 16 marzo 2007,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9
luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S,
da 27/S a 28/S, 31/S, 33/S, 34/S, 36/S, 38/S, 61/S, 74/S, 77/S, di cui al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai
sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del
21 agosto 2004;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L9, L17, L23,
L25, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero
laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui al decreto ministeriale in
data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;
c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno
dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 'meccanica, meccatronica
ed energia' articolazione 'energia', indirizzo C3 'elettronica ed
elettrotecnica' articolazione 'elettrotecnica', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero, diploma di perito
industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia,
elettrotecnica, meccanica, termotecnica, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni;
d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico
indirizzo C9 'costruzioni, ambiente e territorio', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di geometra;
e) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico
indirizzo C8 'agraria, agroalimentare e agroindustria' articolazione 'gestione
dell'ambiente e del territorio', di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di perito agrario o
agrotecnico.
4. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2,
deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) del
presente comma, e di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame
finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione
energetica degli edifici, di cui al comma 5. Il soggetto in possesso di detti
requisiti e' tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione
energetica degli edifici.
I titoli richiesti sono:
a) titoli di cui al comma 3, ove non corredati della
abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di
edifici e impianti asserviti agli edifici stessi; TESTO
ELABORATO DA ANIT- giugno 2013
ANIT- via Savona 1-b-20144-Milano www.anit.it- info@anit.it
b) laurea magistrale
conseguita in una delle seguenti classi: LM-17, LM-20, LM-21, LM-25, LM-27,
LM-29, LM-32, LM-34, LM-40, LM-44, LM-48, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79, di
cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo
2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9
luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi:
20/S, 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 35/S, 37/S, 45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 68/S,
82/S, 85/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero
corrispondente diploma di laurea ai sensi del Ministro dell'universita' e della
ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del
21 agosto 2004;
c) laurea conseguita nelle seguenti classi: L8, L30, L21,
L27, L32, L34, L35, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6
luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32,
di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta fficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;
d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con indirizzi
e articolazioni diversi da quelli indicati al comma 3, lettere c), d) ed e),
ovvero diploma di perito industriale di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni, con
indirizzi specializzati diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c).
5. I corsi di formazione per la certificazione energetica
degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da
universita', da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi
professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi
sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di
ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica
autorizzati dalle predette regioni e province autonome.
Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, i corsi sono
svolti in base ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1. L 'attestato di frequenza
con superamento di esame finale e' rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi
e degli esami.
6. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni
di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo.
Art. 3 - Requisiti
di indipendenza e imparzialita' dei soggetti abilitati
alla certificazione energetica degli edifici
1. Ai fini di
assicurare indipendenza e imparzialita' di giudizio dei soggetti di cui al
comma 1 dell'articolo 2, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione
dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:
a) nel caso di
certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di
interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o
indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da
certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso
incorporati nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente,
che in ogni caso non deve essere ne' il coniuge ne' un parente fino al quarto
grado;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza
di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con
i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonche'
rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non
deve essere ne' coniuge ne' parente fino al quarto grado.
Art. 4 - Funzioni
delle Regioni e Province autonome
1. Ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dal
comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per le regioni e
province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri
provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla
data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.
2. Ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo, per promuovere la tutela
degli interessi degli utenti attraverso una applicazione omogenea della
predetta norma sull'intero territorio nazionale, nel disciplinare la materia le
regioni e le province autonome nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario nonche' dei principi fondamentali della direttiva
2002/91/CE e desumibili dal decreto legislativo, possono:
a) adottare un
sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2 a svolgere le attivita' di
certificazione energetica degli edifici, nel rispetto delle norme comunitarie
in materia di libera circolazione dei servizi;
b) promuovere
iniziative di informazione e orientamento dei soggetti certificatori e degli
utenti finali;
c) promuovere
attivita' di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori;
d) monitorare
l'impatto del sistema di certificazione degli edifici in termini di adempimenti
burocratici, oneri e benefici per i cittadini;
e) predisporre,
nell'ambito delle funzioni delle regioni e degli enti locali di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo, un sistema di accertamento della
correttezza e qualita' dei servizi di certificazione di cui all'articolo 5,
direttamente o attraverso enti pubblici ovvero organismi pubblici o privati di
cui sia garantita la qualificazione e indipendenza, e assicurare che la
copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti
interessati al servizio;
f) promuovere
la conclusione di accordi volontari ovvero di altri strumenti al fine di
assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi di
certificazione energetica degli edifici.
3. Ai fini del comma
2, le regioni e le province autonome che alla data di entrata in vigore del
presente decreto abbiano gia' provveduto al recepimento della direttiva
2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002,
adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri
provvedimenti anche nell'ambito delle azioni di coordinamento tra lo Stato le
regioni e le province autonome, di cui al decreto ai sensi dell'articolo 6,
comma 9, del decreto legislativo. Le regioni e le province autonome provvedono
affinche' sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del
presente decreto.
Art. 5 - Criteri di
controllo della qualita' del
servizio di certificazione energetica
1. Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono ai controlli della
qualita' del servizio di certificazione energetica reso dai Soggetti
certificatori attraverso l'attuazione di una procedura di controllo congruente
con gli obiettivi del decreto legislativo e le finalita' della certificazione
energetica, coerentemente agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 2,
lettera e). Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti
controlli sono svolti dalle stesse autorita' competenti a cui sono demandati
gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative
al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli
impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo.
2. Ai fini del
comma 1, i controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche
piu' efficienti e comprendono tipicamente:
a)
l'accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso
anche la verifica del rispetto delle procedure;
b) le valutazioni
di congruita' e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia
di calcolo e i risultati espressi;
c) le
ispezioni delle opere o dell'edificio.
Art. 6 - Disposizioni
finali
1. Per gli
edifici gia' dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad
adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore,
l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione, di cui all'articolo
6, comma 5, del decreto legislativo, puo' essere predisposto anche da un
tecnico abilitato, la cui disciplina dei requisiti e' riportata al comma 2, lettera b),
dell'articolo 2, dell'impresa di costruzione ovvero installatrice incaricata
dei predetti adeguamenti.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto sono modificate
e integrate con la medesima procedura.
Art. 7 - Copertura
finanziaria
1.
All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma,
addi' 16 aprile 2013
NAPOLITANO
Monti,
Presidente del Consiglio dei ministri
Passera,
Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti
Clini, Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Visto, il
Guardasigilli: Cancellieri
Registrato
alla Corte dei conti il 17 giugno 2013
Ufficio di
controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 6, foglio n. 228
Allegato 1 (Art.2, comma 5)
Contenuti
minimi del corso di formazione
per tecnici
abilitati alla
certificazione
energetica degli edifici
Durata minima
64 ore
I Modulo
La
legislazione per l'efficienza energetica degli edifici.
Le procedure
di certificazione.
La normativa
tecnica.
Obblighi e
responsabilita' del certificatore.
II Modulo
Il bilancio
energetico del sistema edificio impianto.
Il calcolo
della prestazione energetica degli edifici.
Analisi di
sensibilita' per le principali variabili che ne influenzano la determinazione.
III Modulo
Analisi
tecnico economica degli investimenti.
Esercitazioni
pratiche con particolare attenzione agli edifici esistenti.
IV Modulo
Involucro
edilizio:
le tipologie e
le prestazione energetiche dei componenti;
soluzioni
progettuali e costruttive per l'ottimizzazione:
dei nuovi
edifici;
del
miglioramento degli edifici esistenti.
V Modulo
Impianti
termici:
fondamenti e
prestazione energetiche delle tecnologie tradizionali e innovative;
soluzioni
progettuali e costruttive per l'ottimizzazione:
dei nuovi
impianti;
della
ristrutturazione degli impianti esistenti.
VI Modulo
L'utilizzo e
l'integrazione delle fonti rinnovabili.
VII Modulo
Comfort
abitativo.
La
ventilazione naturale e meccanica controllata.
L'innovazione
tecnologica per la gestione dell'edificio e degli impianti.
VIII Modulo
La diagnosi
energetica degli edifici.
Esempi
applicativi.
Esercitazioni all'utilizzo
degli strumenti informatici posti a riferimento dalla normativa nazionale e
predisposti dal CTI.
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