mercoledì 18 dicembre 2013

Apprendistato stagionale, dimissione lavoratrice madre, 5 interpelli Min. Lavoro


ROMA – Pubblicate nell’apposita sezione nel sito delMinistero del Lavoro e delle Politiche sociali, le risposte della Direzione generale per le attività ispettive acinque nuovi interpelli in merito a: apprendistato e assenza di regolamentazione collettiva; apprendistato stagionale e oneri di stabilizzazione; dimissione lavoratrice madre e indennità di disoccupazione; lavoro intermittente e operatori addetti agli spettacoli teatrali e detassazione e rappresentatività sindacale
1 -L’istanza di interpello n.4 /2013 è stata presentata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro per aver chiarimenti in ordine alla possibilità di sottoscrivere un contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, ai sensi del D.Lgs. n. 167/2011, nei casi in cui un’azienda “non applichi un CCNL, bensì un contratto individuale plurimo e, nel settore di attività della stessa manchi, altresì, un accordo interconfederale che regolamenti la materia”.
Nonostante la particolarità della situazione prospettata la Direzione generale risponde che “al fine di non ostacolare il ricorso all’istituto,[...], si ritiene possibile che lo stesso datore di lavoro possa far riferimento ad una regolamentazione contrattuale di settore affine per individuare sia i profili normativi che economici dell’istituto.”
2- L’interpello n.5/2013, presentato da Federalberghi ha per oggetto gli obblighi di stabilizzazione per l’apprendistato stagionale.
La Direzione chiarisce quanto normato in materia facendo riferimento sia all’art. 2, comma 1 lett. i), della legge sull’apprendistato, D.Lgs. n. 167/2011, che rinvia alle scelte operate al riguardo dalle parti sociali, sia all’art. 2, comma 3 bis, dello stesso decreto, secondo il quale “l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro”.
3- Con l’interpello n. 6/2013 la Direzione generale interviene in materia di dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice madre nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e risponde al quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito al periodo di fruizione dell’indennità di disoccupazione.
La Direzione in merito chiarisce che “la lavoratrice madre/lavoratore padre ha diritto alla percezione delle indennità – compresa quella di disoccupazione involontaria – disposte nell’ipotesi di licenziamento, esclusivamente laddove abbia presentato la richiesta di dimissioni o sia stata licenziata entro il compimento di un anno di età del figlio”, sottolineando che “le modifiche introdotte dalla L. n. 92/2012 all’art. 55, comma 4, richiamate nel quesito non hanno inciso in ordine al periodo di fruizione delle indennità di cui al primo comma del medesimo articolo”.
4 – L’interpello n. 7/2013, presentato sempre dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro riguarda la possibilità di utilizzare il contratto di lavoro intermittente per gli operatori addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi, nonché fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo, “anche per fini didattici” quesito cui la direzione risponde in modo affermativo ribadendo che “il ricorso al contratto di lavoro intermittente, in relazione a tutte le figure indicate al n. 43 della tabella, è ammesso anche in assenza di tali fini didattici.
5 – In ultimo l’interpello n. 8/2013 riguarda la disciplina, per l’anno 2012, della tassazione agevolata correlata ad incrementi di produttività in merito specificamente alla questione della rappresentatività sindacale.
La Direzione generale distingue due casi. Per gli accordi territoriali l’applicabilità del regime agevolativo è possibile se gli accordi siano sottoscritti, per entrambe le parti, da “associazioni in possesso del requisito della maggiore rappresentatività comparata sul piano nazionale.” Per gli accordi aziendali “non potrà che essere il singolo datore di lavoro a stipulare l’accordo con le rappresentanze dei lavoratori che promanano da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale mentre, per le realtà datoriali che non abbiano al proprio interno tali rappresentanze, tali accordi potranno essere sottoscritti con le organizzazioni sindacali territoriali in possesso del citato requisito di rappresentatività.”
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