sabato 7 dicembre 2013

carta di qualificazione del conducente (CQC)

Noleggio autobus, i requisiti obbligatori dei conducenti

Per la L. 218/2003 che disciplina l’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, i conducenti possono essere:
  • lavoratori dipendenti;
  • lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali consentite dalla legge per lavoro temporaneo;
  • titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.
I conducenti devono essere in possesso della la carta di qualificazione del conducente (CQC) che è il “documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida e che è obbligatorio per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone (e di cose) su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE”.
La CCQ:
  • sostituisce il vecchio CAP KD (dal 10.09.2008);
  • è rilasciabile per i titolari di patenti D o DE che abbiano conseguito il KD entro il 19 settembre 2008 e che lo richiedano fino alla data del 9 settembre 2013. Gli interessati che invece non siano in possesso del KD, conseguito entro il 19 settembre 2008 e non lo richiedano entro il 9 settembre 2013, devono frequentare e sostenere l’esame finale di un corso di 140 ore (di cui 130 ore di corso teorico e 10 ore di guida) da svolgere presso le Autoscuole autorizzate presso la Motorizzazione Civile.
La CQC ha validità di 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza (che è diversa da quella della patente di guida).
Per finire, richiamo il Decreto del Ministero dei Trasporti 17 aprile 2013 (in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC).
Del Decreto ministeriale riporto qui sotto il punto 2. dell’art.1. “La qualificazione CQC si consegue a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale, di cui all’art. 18 del decreto legislativo n. 286 del 2005…, e superamento del relativo esame, di cui all’art. 19, comma 1, del predetto decreto legislativo, ovvero per documentazione ed in esenzione da esame, ai sensi dell’art. 17 del citato decreto legislativo e dell’art. 3 del presente decreto.
La qualificazione CQC è rinnovata nella validità a seguito della frequenza di un corso di formazione periodica, ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 286 del 2005.

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