Con il pretesto di dare la notizia della sottoscrizione da parte di Inail e Anacam (Associazione nazionale imprese di costruzione e manutenzione ascensori)* daremo spazio ad alcuni approfondimenti sull’argomento, che pubblicheremo in questi giorni.
Intanto, l’accordo fra i due soggetti ha il dichiarato intento di “assicurare il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori appartenenti al comparto delle imprese operanti nel sistema di costruzione e revisione degli impianti ascensoristici attraverso ladefinizione di prodotti e azioni di prevenzione, anche ricorrendo alla sperimentazione di ‘buone pratiche’ ed elaborando specifiche linee di indirizzo per lo sviluppo di un vero e proprio Sistema di Gestione della Sicurezza (SGSL)”.
Con la firma del protocollo del 5 settembre, l’Istituto e l’Associazione mettono in campo le rispettive risorse professionali, tecniche e strumentali e il proprio patrimonio di conoscenze, per realizzare “iniziative progettuali e piani operativi definiti da un apposito Comitato e da appositi team progettuali e gruppi di lavoro che indicheranno modalità organizzative e operative”.
La sicurezza degli ascensori viene garantita con il rispetto e la corretta applicazione delDPR162/1999, che definisce le Norme per l’attuazione delle direttive 95/16/CE e 2006/42/CE – ascensori e montacarichi .**
L’ambito di applicazione della direttiva 95/16/CE è indicato dall’art 1: “ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonché ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati nell’allegato IV”.
Sono esclusi dal campo di applicazione:
a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, …;
b) gli ascensori da cantiere;
c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;
d) gli ascensori … progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell’ordine;
e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;
h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;
i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
l) i treni a cremagliera;
m) le scale mobili e i marciapiedi mobili.
a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, …;
b) gli ascensori da cantiere;
c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;
d) gli ascensori … progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell’ordine;
e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;
h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;
i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
l) i treni a cremagliera;
m) le scale mobili e i marciapiedi mobili.
* Raggruppa oltre 450 piccole e medie aziende addette all’installazione e alla riparazione dei sistemi di elevazione meccanica in Italia.
** Il DPR 214/210 ha modificato il DPR162/1999 per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
** Il DPR 214/210 ha modificato il DPR162/1999 per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
Continua giovedì 19 dicembre 2013: ascensori prima del ’99.
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