venerdì 27 dicembre 2013

Ascensori, manutenzione ogni 6 mesi, controlli ASL ogni 2 anni

Già si è detto della sicurezza degli ascensori che viene garantita con il rispetto e la corretta applicazione del Dpr 162/1999 (Norme per l’attuazione delle direttive 95/16/CE).
Si aggiunga che, per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute richiesti dalla Direttiva ascensori 95/16/CE, per effetto dell’emendamentoA3 all’Uni En 81-1&2, si è dato corso a una ulteriore serie di modifiche ed ampliamenti delle norme armonizzate già in vigore, con particolare riferimento ai movimenti non comandati della cabina, il suo livellamento e rilivellamento in corrispondenza del piano.
Nel passato:
  • con l’emendamento A1 (in vigore dal 2 agosto 2006) si sono indicati i Sistemi elettronici programmabili in applicazioni per ascensori riferite alla sicurezza (Pessral) 06;
  • con l’emendamento A2 (in vigore dal 6 agosto 2005) si è regolamentato in ordine agli Spazi per il macchinario e le pulegge ascensori elettrici (Machine Room Less).
Fra gli obblighi definiti nelle disposizioni per il buon funzionamento degli impianti è indicata la manutenzione, che deve essere eseguita almeno ogni sei mesi (da parte di un’azienda specializzata). Ma anche la verifica periodica (ogni 2 anni) da parte dell’Aslcompetente* o di soggetto abilitato, che deve accertare:
  • lo stato di conservazione delle funi;
  • le condizioni di isolamento dei circuiti;
  • le condizioni dei dispositivi di sicurezza, di chiusura e di blocco;
  • il funzionamento del paracadute e del limitatore di velocità;
  • le condizioni del vano corsa;
  • il regolare funzionamento dell’allarme;
  • il regolare funzionamento delle valvole di sicurezza.
L’attività di manutenzione e di verifica devono risultare da idonea certificazione o dal libretto d’impianto.
* La verifica periodica fino era competenza dell’Enpi, Ente nazionale prevenzione infortuni, fondato nel 1938 come “ente di propaganda contro l’infortunistica allo scopo di promuovere e sviluppare i mezzi per prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Con il DPR 382/1975 le competenze sono passate alle Usl (poi Asl).
Articolo appartenente a Es

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