ALLEGATO XXIV
1.1. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai
requisiti specifici che figurano negli allegati da XXV a XXXII.
1.2. Il presente allegato stabilisce tali requisiti,
descrive le diverse utilizzazioni delle segnaletiche di sicurezza ed enuncia
norme generali sull'intercambiabilita' o complementarita' di tali segnaletiche.
1.3. Le segnaletiche di sicurezza devono essere utilizzate
solo per trasmettere il messaggio o l'informazione precisati all'articolo 148,
comma 1.
2.1.
Segnalazione permanente
2.1.1. La segnaletica che si riferisce a un divieto, un
avvertimento o un obbligo ed altresi' quella che serve ad indicare l'ubicazione
e ad identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso deve essere di
tipo permanente e costituita da cartelli.
La segnaletica destinata ad indicare l'ubicazione e ad
identificare i materiali e le attrezzature antincendio deve essere di tipo permanente
e costituita da cartelli o da un colore di sicurezza.
2.1.2. La segnaletica su contenitori e tubazioni deve
essere del tipo previsto nell'allegato XXVI.
2.1.3. La segnaletica per i rischi di urto contro ostacoli
e di caduta delle persone deve essere di tipo permanente e costituita da un
colore di sicurezza o da cartelli.
2.1.4. La segnaletica delle vie di circolazione deve essere
di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza.
2.2. Segnalazione occasionale
2.2.1. La segnaletica di pericoli, la chiamata di persone
per un'azione specifica e lo sgombero urgente delle persone devono essere fatti
in modo occasionale e, tenuto conto del principio dell'intercambiabilita' e
complementarita' previsto al paragrafo 3, per mezzo di segnali luminosi,
acustici o di comunicazioni verbali.
2.2.2. La guida delle persone che effettuano manovre
implicanti un rischio o un pericolo deve essere fatta in modo occasionale per
mezzo di segnali gestuali o comunicazioni verbali.
3.1. A parita' di efficacia e a condizione che si provveda
ad una azione specifica di informazione e formazione al riguardo, e' ammessa
liberta' di scelta fra: - un colore di sicurezza o un cartello, per segnalare
un rischio di inciampo o caduta con dislivello; - segnali luminosi, segnali
acustici o comunicazione verbale; - segnali gestuali o comunicazione verbale.
3.2. Determinate modalita' di segnalazione possono essere
utilizzate assieme, nelle combinazioni specificate di seguito: - segnali
luminosi e segnali acustici; - segnali luminosi e comunicazione verbale; -
segnali gestuali e comunicazione verbale.
4.1. Le
indicazioni della tabella che segue si applicano a tutte le segnalazioni per le
quali e' previsto l'uso di un colore di sicurezza.
Colore
Significato o scopo
Indicazioni e precisazioni
Rosso Segnali di divieto Atteggiamenti pericolosi
Pericolo - allarme Alt, arresto, dispositivi di interruzione d'emergenza Sgombero
Materiali e attrezzature antincendio Identificazione e ubicazione
Giallo o Giallo-arancio Segnali di avvertimento Attenzione, cautela Verifica
Azzurro Segnali di prescrizione Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale
Verde Segnali di salvataggio o di soccorso Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali
Situazione di sicurezza Ritorno alla normalita'
Rosso Segnali di divieto Atteggiamenti pericolosi
Pericolo - allarme Alt, arresto, dispositivi di interruzione d'emergenza Sgombero
Materiali e attrezzature antincendio Identificazione e ubicazione
Giallo o Giallo-arancio Segnali di avvertimento Attenzione, cautela Verifica
Azzurro Segnali di prescrizione Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale
Verde Segnali di salvataggio o di soccorso Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali
Situazione di sicurezza Ritorno alla normalita'
5.1. presenza di
altra segnaletica o di altra fonte emittente dello stesso tipo che turbino la
visibilita' o l'udibilita'; cio' comporta, in particolare, la necessita' di:
5.1.1. evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli
troppo vicini gli uni agli altri;
5.1.2. non utilizzare contemporaneamente due segnali
luminosi che possano confondersi;
5.1.3. non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze
di un'altra emissione luminosa poco distinta;
5.1.4. non utilizzare contemporaneamente due segnali
sonori;
5.1.5. non utilizzare un segnale sonoro se il rumore di
fondo e' troppo intenso;
5.2. cattiva
progettazione, numero insufficiente, ubicazione irrazionale, cattivo stato o
cattivo funzionamento dei mezzi o dei dispositivi di segnalazione.
6. I mezzi e i
dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti,
sottoposti a manutenzione, controllati e riparati e, se necessario, sostituiti,
affinche' conservino le loro proprieta' intrinseche o di funzionamento.
7. Il numero e
l'ubicazione dei mezzi o dei dispositivi segnaletici da sistemare e' in
funzione dell'entita' dei rischi, dei pericoli o delle dimensioni dell'area da
coprire. Per i segnali il cui funzionamento richiede una fonte di energia, deve
essere garantita un'alimentazione di emergenza nell'eventualita' di
un'interruzione di tale energia, tranne nel caso in cui il rischio venga meno
con l'interruzione stessa.
9. Un segnale
luminoso o sonoro indica, col suo avviamento, l'inizio di un'azione che si
richiede di effettuare; esso deve avere una durata pari a quella richiesta dall'azione.
I segnali
luminosi o acustici devono essere reinseriti immediatamente dopo ogni
utilizzazione.
10. Le
segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte ad una verifica del
buon funzionamento e dell'efficacia reale prima di essere messe in servizio e,
in seguito, con periodicita' sufficiente.
11. Qualora i
lavoratori interessati presentino limitazioni delle capacita' uditive o visive,
eventualmente a causa dell'uso di mezzi di protezione personale, devono essere
adottate adeguate misure supplementari o sostitutive.
12. Le zone, i
locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di
sostanze o preparati pericolosi devono essere segnalati con un cartello di
avvertimento appropriato, conformemente all'allegato II, punto 3.2, o indicati
conformemente all'allegato III, punto 1, tranne nel caso in cui l'etichettatura
dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.
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