1. E' ammessa
deroga per i ponti su ruote a torre alle seguenti condizioni:
a. il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla
norma tecnica UNI EN 1004;
b. il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle prove di
rigidezza, di cui all'appendice A della norma tecnica citata, emessa da un
laboratorio ufficiale.
Per
laboratori ufficiali si intendono:
· laboratorio dell'ISPESL;
· laboratori delle università e dei
politecnici dello Stato;
· laboratori degli istituti tecnici di
Stato, riconosciuti ai sensi della legge 5-11-1971, n. 1086;
· laboratori autorizzati in conformità
all’ ALLEGATO XX sezione B titolo IV capo
II, con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dello
sviluppo economico e della salute;
· laboratori dei paesi membri
dell'Unione europea o dei Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico
europeo riconosciuti dai rispettivi Stati.
c. l'altezza del ponte su ruote non superi 12 m se utilizzato all'interno
(assenza di vento) e 8 m
se utilizzato all'esterno (presenza di vento);
d. per i ponti su ruote utilizzati all'esterno degli edifici sia
realizzato, ove possibile, un fissaggio all'edificio o altra struttura;
e. per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote siano
seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale redatto
in accordo alla norma tecnica UNI EN 1004.
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